Tax Appeal Moot Due to Revocation of Original Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal against a tax authority's decision that declared their earlier complaint regarding 2013 income and wealth tax matters inadmissible, specifically contesting the rejection of their request for an extension based on illness. The court ruled the appeal moot because, prior to the authority submitting its response, the taxing office revoked the original decision and issued a revised assessment conforming to the appellant's requests, which the court reasoned is permissible under general administrative procedure principles allowing the lower authority to re-examine decisions until filing its observations, thereby rendering the dispute without object.
Regesto Legislator
UfficialeProcedura: ricorso, effetto devolutivo, facoltà dell’autorità di tassazione di modificare o annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the third order regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the third order regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarti n. 80.2015.73 80.2015.74 · Lugano 22 aprile 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli
segretario · Antonio Saredo-Parodi
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 13 aprile 2015 contro la decisione dell’11 marzo 2015 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
- con decisione dell’11 marzo 2015, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 17 settembre 2014, concernente la tassazione IC/IFD 2013;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, contestando che la sua malattia non fosse stata considerata un motivo di restituzione del termine di reclamo;
- il 21 aprile 2015, l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario di aver revocato la decisione e di aver modificato la decisione di tassazione conformemente alle richieste del ricorrente, rendendo il ricorso privo d’oggetto.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
- mentre la legge tributaria cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.
58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);
l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta;
- il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
- nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;
- il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;
- tornando alla fattispecie in discussione, entro il termine per presentare le proprie osservazioni l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una nuova decisione, conforme alle sue richieste;
- di conseguenza, su questo presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: