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80.2015.58 • CATI TI 80.2015.58 Generato dall'IA

Taxpayer Obligation to Declare Income and Assets for Withholding Tax Refund Validity

Numero d'incarto 80.2015.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a decision that ordered the repayment of a previously granted withholding tax refund, which had been granted based on income received from a company in liquidation that the taxpayer failed to declare in their original 2010 tax return, and also failed to declare the underlying shares. The court reasoned that under the applicable law, a taxpayer loses the right to a withholding tax refund if they fail to spontaneously declare the relevant income or the assets from which it originates in their tax declaration, irrespective of whether the omission was intentional, as negligence alone is sufficient to trigger the loss of refund rights, thereby upholding the tax authority's decision to demand repayment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Imposta preventiva: rimborso, perenzione, mancata dichiarazione del dividendo e della partecipazione sociale, aggiunta da parte dell’autorità fiscale

Parole chiave

Generato dall'IA
rimborso dell'imposta preventiva diritti del contribuente reddito della sostanza dichiarazione di validità autorità fiscale priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 23 LIP

The court used this provision as the main ground for rejecting the appeal, as the appellant lost the right to a refund due to failure to declare income/assets.

Art. 58 cpv. 3 LIP

Cited in the reasoning section as having an effect on the provisional reduction being made definitive, although not explicitly in the final orders, it describes the consequence of the decision upholding the refund obligation.

Art. 56 LIP

Cited regarding the procedural possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court (LTF).

art. 82 ss. LTF

Cited regarding the procedural possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court (LTF).

art. 231 LT

Cited in the disposition preamble concerning costs/fees.

art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994)

Cited in the disposition preamble for determining costs.

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Testo completo

Incarti n. 80.2015.58 80.2015.59 · Lugano 18 gennaio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Flavio Amadò,giudice supplente

segretaria · Mara Regazzoni, segretaria

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 1° aprile 2015 contro la decisione del 6 marzo 2015 in materia di rimborso dell’imposta preventiva.

Fatti

A. In data 23 gennaio 2013 l’RS 1 ha intimato a RI 1, nato l’8 ottobre 1960, divorziato, domiciliato a __________, le decisioni di tassazione IC/IFD 2010. Con le stesse l’Autorità fiscale ha accertato redditi e sostanza divergenti da quanto dichiarato dal contribuente. In particolare, per ciò che qui rileva, sono stati aggiunti alla sostanza mobiliare, e segnatamente ai beni soggetti all’imposta preventiva, 15 azioni della __________ SA in liquidazione, __________.

Con le decisioni di tassazione al contribuente è stato inoltre riconosciuto un rimborso dell’imposta preventiva pari a CHF 15'504.35, di cui CHF 14'040.95 riferiti all’IP assolta su CH 40'117.–, importo versato al contribuente nel 2010 dalla predetta società.RI 1, che inizialmente aveva interposto reclamo contro le predette decisioni su punti non afferenti ad __________ SA in liquidazione, ha in seguito ritirato il gravame, e le decisioni di tassazione IC/IFD 2010 sono cresciute in giudicato.

B. Successivamente, con decisione del 9 dicembre 2014 l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni ha disposto a titolo provvisionale la riduzione della restituzione *ex* art.

57 cpv. 3 LIP da riversarsi al Cantone. Il contribuente non avrebbe dichiarato spontaneamente nella propria dichiarazione dei redditi, né la partecipazione in __________ SA in liquidazione, né i relativi redditi percepiti nel 2010 pari a CHF 40'117.--, e per i quali gli era stato riconosciuto un diritto al rimborso di CHF 14'040.95. Per questa ragione il suo diritto al rimborso sarebbe stato da considerarsi perento *ex* art. 23 LIP, con conseguente riduzione, per tale importo, dell’ammontare che il Cantone avrebbe potuto esigere in uno dei successivi rendiconti all’AFC.

C. L’Ufficio di tassazione, con successiva decisione del 6 marzo 2015, a sua volta ha disposto nei confronti del contribuente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art.

58 cpv. 1 LIP, la restituzione dell’imposta preventiva precedentemente rimborsatagli, ed inerente ai pagamenti ricevuti da __________ SA in liquidazione nel 2010, per un importo totale rimborsato, e quindi ora da restituire, di CHF 14'040.95. Analogamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’Ufficio di tassazione ritiene perento il diritto del contribuente al rimborso *ex* art. 23 LIP per mancata spontanea dichiarazione del reddito colpito dall’imposta preventiva.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,il ricorrente si aggrava ora contro la predetta decisione. Pur ammettendo di avere omesso nella dichiarazione d’imposta 2010 quanto percepito da __________ SA in liquidazione nel 2010, contesta qualsiasi intenzionalità a tale riguardo. A mente del ricorrente si sarebbe trattato di un errore, dovuto al fatto che egli non si sarebbe reso conto che i pagamenti ricevuti da __________ SA in liquidazione nel 2010, erano al netto dell’imposta preventiva che “*si doveva aggiungere in sede di tassazione e richiedere quale rimborso*”. La decisione impugnata andrebbe quindi in sostanza annullata e con ciò confermato il diritto al rimborso dell’imposta preventiva.

E. L’Amministrazione federale delle contribuzioni, la Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico e l’Ufficio di tassazione di Mendrisio non hanno formulato osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Ai sensi dell’art. 52 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (cpv. 2). Il rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 4), conformemente all'art. 57 LIP.

Secondo l’art. 57 cpv. 3 LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso dell’imposta preventiva, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una *decisione provvisionale di riduzione*, mediante la quale riduce in corrispondenza l’ammontare da riversare al Cantone nei successivi rendiconti.

Nei sei mesi successivi alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, *ex* art.

58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.

A sua volta, la decisione provvisionale di riduzione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è l’unico presupposto oggettivo della procedura di restituzione da parte delle Autorità cantonali (sentenza del Tribunale federale 2C_699/2009 del 4 maggio 2010 consid. 2.3).

Contro la decisione del Cantone in merito all'obbligo di restituire l'imposta è data, *ex* art. 58 cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario *ex* art. 1 cpv. 1 lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994.

1.2.

Nella fattispecie, la decisione provvisionale di riduzione è stata intimata il 9 dicembre 2014. La decisione del 6 marzo 2015, inerente alla restituzione dell’imposta rimborsata, rispetta quindi il termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1 LIP. Stante la tempestività della decisione impugnata, occorre quindi determinare se si giustifica la perdita del diritto al rimborso *ex* art 23 LIP.

2. 2.1

Secondo l’art. 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da tale reddito.

Secondo il Tribunale federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili (*“Pflicht zur Selbstdeklaration”;* cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di *tassazione mista* applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione *[“Grundsatz der Selbstdeklaration”]* proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n. 2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid. 3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).

2.2.

Il contribuente deve inoltre dichiarare *spontaneamente* i redditi sottoposti all'imposta preventiva.

Come già ricordato in precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

2.3.

In seguito all’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013), che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP, l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 *(“Perdita del

diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23 LIP”)*. La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie, anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc. 80.2015.76/77).

Al paragrafo 3.1, la Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, *ex* art. 23 LIP, l’esposizione, *nella prima dichiarazione d’imposta,* dei redditi colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i redditi dichiarati *successivamente* dal contribuente, ma *prima* della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.

Al fine di evitare la perenzione del diritto al rimborso, *ex* art. 23 LIP, non è comunque sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben

40 der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare 510-511).

2.4.

Venendo alla fattispecie, si rileva che la dichiarazione dei redditi 2010 presentata dal contribuente il

16 dicembre 2011, oltre a non menzionare quanto percepito dalla liquidazione di __________ SA in liquidazione nel 2010, non indicava nemmeno la relativa partecipazione. La liquidazione della società e la sua cancellazione dal registro di commercio sono avvenute nel 2011.

Pure risulta pacifico che l’aggiunta nel Modulo 2 della partecipazione in __________ SA è stata operata, in sede di tassazione, non a seguito di indicazioni del contribuente *successive* alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, ma autonomamente dall’Ufficio circondariale di tassazione, con la decisione del 23 gennaio 2013.

Su tale aspetto nel proprio gravame il ricorrente si limita ad escludere di avere voluto, con l’omessa dichiarazione, evitare la tassazione, sostenendo di essere incorso in un errore di interpretazione delle causali indicate negli estratti bancari relativi ai due bonifici ricevuti nel 2010 dalla società in liquidazione.

Per il rimanente non spiega tuttavia per quale ragione egli abbia comunque pure omesso di indicare la partecipazione in __________ SA in liquidazione tra i beni soggetti ad imposta preventiva, sia nei moduli della dichiarazione d’imposta (in particolare, l’elenco titoli), sia successivamente prima della ripresa operata dall’Ufficio di tassazione.

2.5.

Alla luce di quanto precede, richiamata la prassi e la giurisprudenza esposte ai consid. 2.1 e 2.2 che precedono in merito all’applicazione dell’art. 23 LIP, si ritengono integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso, con conseguente conferma della decisione impugnata.

A tale riguardo, poco importa che il contribuente non abbia avuto l’intenzione di commettere una sottrazione d’imposta.

Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita del diritto al rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3; 2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1; 2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5; 2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2; 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1). L’ “errore”, che secondo il ricorrente sarebbe alla base della mancata dichiarazione del reddito (mentre che per la mancata esposizione della partecipazione non viene fornita alcuna spiegazione), è dunque certamente atto a fondare la decisione dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.

La mancata indicazione del reddito e della sostanza in sede di dichiarazione d’imposta comportano pertanto la perdita, *ex* art. 23 LIP, del diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Ne consegue che la decisione dell’Ufficio di tassazione, che dispone il reintegro da parte del contribuente dell’imposta preventiva a torto rimborsatagli, è ineccepibile.

Ai sensi dell’art. 58 cpv.

3 LIP, se la decisione su ricorso ammette l’obbligo di restituire l’imposta, la riduzione provvisionale diventa definitiva.

3. Per quanto precede si deve concludere che il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: