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80.2015.33 • CATI TI 80.2015.33 Generato dall'IA

Taxpayer Health Issues Insufficient for Extraordinary Tax Assessment Revision

Numero d'incarto 80.2015.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The taxpayer sought the revision of final tax assessments for prior years, citing severe personal and familial health issues that allegedly prevented proper handling of tax matters, arguing for assessments based on documents prepared with social assistance. The court dismissed the appeal because the grounds presented for revision—personal circumstances and health issues—did not meet the legal criteria for extraordinary review, which requires newly discovered decisive facts or a failure by the original authority to consider decisive evidence, and the taxpayer had failed to utilize ordinary appeal remedies when the assessments were issued, as illness, while acknowledged, was not deemed so severe as to prevent the delegation of administrative tasks to a representative.

Regesto Legislator

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Art. 232 cpv. 1 LT, Art. 147 cpv. 1 LIFD, Art. 232 cpv. 2 LT, Art. 147 cpv. 2 LIFD, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 85 DIFD; Taxpayer Health Issues Insufficient for Extraordinary Tax Assessment Revision: The court dismissed the appeal because the grounds presented for revision—personal circumstances and health issues—did not meet the legal criteria for extraordinary review, which requires newly discovered decisive facts or a failure by the original authority to consider decisive evidence, and the taxpayer had failed to utilize ordinary appeal remedies when the assessments were issued, as illness, while acknowledged, was not deemed so severe as to prevent the delegation of administrative tasks to a representative.

Parole chiave

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revisione della tassazione fiscale tassazione delle spese assistenza amministrativa fiscale base imponibile motivi di revisione criteri di valutazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 111 Ib 210
DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid.
2P.34/2006
Italian Resident v. Switzerland: Tax Assessment Revision Denied
2A.56/2006
le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n.
DTF 111 Ib 209
3.3; DTF 111 Ib 209 consid.
2A.451/1996
sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p.
DTF 106 II 173
220; inoltre DTF 106 II 173).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited as the legal basis for the decision regarding costs, although costs were waived.

art. 231 LT

Cited as the legal basis for the decision regarding costs, although costs were waived.

art. 146 LIFD

Cited as the legal basis for the deadline and possibility to appeal to the Federal Tribunal.

art. 73 LAID

Cited as the legal basis for the deadline and possibility to appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited as the legal basis for the possibility to appeal to the Federal Tribunal.

art. 147 LIFD

Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of the revision, but not explicitly in the final orders 1-4 (only its relation to appeal rights is mentioned in order 3).

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Testo completo

Incarti n. 80.2015.33 80.2015.34 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 12 febbraio 2015 contro la decisione del 2 febbraio 2015 in materia di revisione IC e IFD 2012.

Fatti

A. Con scritto del 21 ottobre 2014, RI 1 si è rivolto all’RS 1, chiedendo una revisione delle decisioni di tassazione “per i periodi fiscali fino ad oggi”. Premesso di trovarsi in “uno stato di salute inquietante e una situazione pessima” e di avere avuto problemi con il figlio, affetto da malattie psichiatriche, ha trasmesso all’autorità di tassazione diverse attestazioni di prestazioni assicurative percepite negli anni dal 2011 al 2013 e di spese mediche e farmaceutiche sostenute negli stessi anni.

B. Con decisione del 24 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, non essendo adempiuto alcuno dei motivi previsti dalla legge e soprattutto in considerazione del fatto che le decisioni di cui era chiesta la revisione erano tassazioni d’ufficio.

C. Il 1° novembre 2014 il contribuente ha contestato la decisione in questione, chiedendo di inviargli tutta la documentazione consegnata all’Ufficio di tassazione e annunciando ulteriori precisazioni “appena uscito dalla clinica”.

L’autorità fiscale gli ha attribuito un termine fino al 16 gennaio 2015 per presentare delle osservazioni “al fine di poter evadere il [suo] reclamo”.

Il 12 dicembre 2014, la Cancelleria comunale del Comune di __________ ha indirizzato all’RS 1 le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013 dei coniugi RI

1 e __________, precisando che i contribuenti le erano stati “segnalati dal Servizio sociale della Clinica __________, in quanto il signor __________ soffre di gravissimi problemi di salute”.

Il 28 gennaio 2015, poi, il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato medico del dr. med. __________, che attesta che RI 1 “è seguito regolarmente presso il [suo] studio medico dal 16.09.1999 a tuttora in modo regolare, a causa di una grave serie di disturbi psichici” e che “la sua situazione psicofisica negli ultimi anni è peggiorata drasticamente ragion per la quale il paziente ha avuto delle grosse difficoltà nel gestire la sua situazione socio-professionale e amministrativa”.

D. Con decisione del 2 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, sottolineando che quest’ultimo si era limitato ad inviare un certificato medico e che per il resto non aveva presentato "nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’Ufficio”.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione. Con successivo scritto del 24 febbraio 2015, espone i problemi di salute suoi (cancro al colon, malattia agli occhi e depressione) e di suo figlio __________ (psicosi, paranoia e schizofrenia). In merito a quest’ultimo, sottolinea che, dopo essere rimasto in casa con i genitori per cinque anni, completamente a loro carico, è improvvisamente scomparso senza lasciare tracce. Lamenta di essere stato sottoposto a tassazioni d’ufficio come se ancora lavorasse, mentre è in pensione. Il ricorrente chiede la revisione degli “ultimi cinque anni” sulla base delle dichiarazioni d’imposta allestite con l’aiuto dell’assistenza sociale del Comune.

F. Il 7 settembre 2015, la __________ di __________ ha trasmesso alla Camera di diritto tributario copia di una decisione con cui, il 19 agosto 2015, l’Autorità Regionale di Protezione __________ ha ordinato per RI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

*a)* la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

*b)* la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

*c)* il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. *d* LT).

1.2.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2. 2.1.

Nel caso in esame, il ricorrente non invoca alcuno dei motivi di revisione previsti dalla legge, limitandosi per contro a lamentare una situazione personale problematica per ragioni di salute e per i difficili rapporti con il figlio. In tal modo appare difficilmente censurabile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la revisione delle tassazioni passate in giudicato.

2.2.

Deve essere ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa dell’inadempienza sua e di sua moglie. Dagli atti dell’Ufficio di tassazione emerge che sono stati sottoposti a tassazione d’ufficio per quasi tutti i periodi fiscali, fin dal 2003. Nella maggior parte dei casi, neppure dopo che gli è stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali hanno inoltrato una dichiarazione.

Non va dimenticato, in questo contesto, che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura

di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;

sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Nella fattispecie dopo che sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi fiscali di cui è chiesta la revisione (2012 e precedenti), il contribuente e la moglie hanno omesso di interporre reclamo, nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione.

2.3.

Pur comprendendo il disagio del ricorrente, che verosimilmente sta cercando di porre rimedio alla situazione economica in cui si è venuto a trovare anche a causa dei problemi di salute suoi e del figlio, la revisione delle tassazioni dei periodi 2012 e precedenti è esclusa.

3. 3.1.

La malattia potrebbe tutt’al più configurare una causa di restituzione in intero dei termini.

3.2.

La restituzione dei termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

3.3.

Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).

3.4.

Come già ricordato, il 28 gennaio 2015 il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato medico del dr. med. M. __________, che attesta che RI 1 “è seguito regolarmente presso il [suo] studio medico dal 16.09.1999 a tuttora in modo regolare, a causa di una grave serie di disturbi psichici” e che “la sua situazione psicofisica negli ultimi anni è peggiorata drasticamente ragion per la quale il paziente ha avuto delle grosse difficoltà nel gestire la sua situazione socio-professionale e amministrativa”.

Il fatto stesso che la “serie di disturbi psichici” si sia protratta per oltre quindi anni basta già ad escludere che siano dati i presupposti per una restituzione del termine di reclamo per malattia. Anche ammettendo che i problemi psichici, peraltro non meglio precisati, abbiano influito sulla capacità del ricorrente di gestire le incombenze burocratiche, tra cui anche le tassazioni per gli anni in esame, si deve escludere che egli non fosse comunque in grado perlomeno di conferire una procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare dell’incombenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono è pertanto manifesto che lo stato di salute del contribuente, nonostante i disagi che certamente gli avrà arrecato, non raggiungeva uno stadio di gravità tale da non permettergli di delegare i compiti ad una terza persona.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso è conseguentemente respinto.

Vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: