Taxpayer Fine Appeal Dismissed for Untimely 2012 Return
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a fine for violating procedural obligations related to the 2012 tax return, claiming the tax authority had caused the delay by incorrectly granting an extension for the 2013 return, despite the taxpayer having already received four prior extensions for the 2012 return and subsequently failing to submit it, leading to an unappealed official assessment. The court dismissed the appeal, reasoning that the taxpayer's obligation to file the 2012 return remained irrespective of any alleged error regarding the 2013 extension, especially since the taxpayer was aware of the outstanding 2012 obligation, had been formally warned, and the failure to file constituted a breach punishable by a fine, even if the underlying procedural error was considered.
Regesto Legislator
UfficialeViolazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, irr-levanza di un errore commesso dall’autorità con l’invio dei moduli per il periodo fiscale successivo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for the Single Judge of the Tax Law Chamber to decide the case.
Cited regarding the deadline and procedure for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the procedure for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the basis for the appeal procedure to the Federal Supreme Court.
Cited in the preamble to the dispositive regarding the taxation of costs based on tax law provisions.
Cited in the preamble to the dispositive regarding the taxation of costs based on tax law provisions.
Testo completo
Incarto n. 80.2015.31 · Lugano 25 febbraio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli
segretario · Antonio Saredo-Parodi
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 9 febbraio 2015 contro la decisione del 20 gennaio 2015 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- RI 1 ha chiesto e ottenuto dall’RS 1 quattro proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012, l’ultima delle quali è scaduta il 31 marzo 2014;
- scaduto tale termine senza che il contribuente avesse adempiuto i suoi obblighi procedurali, l’autorità fiscale lo ha richiamato il 15 aprile 2014;
- uu’ulteriore richiesta di proroga è stata respinta dall’Ufficio di tassazione il 24 aprile 2014;
- il 16 maggio 2014 l’Ufficio di tassazione ha diffidato il contribuente ad adempiere i suoi obblighi, avvertendolo che altrimenti gli sarebbe stata inflitta una multa e sarebbe stato sottoposto a tassazione d’ufficio;
- un reclamo contro la diffida è stato respinto dalla stessa autorità con decisione del 9 luglio 2014;
- lo stesso giorno l’Ufficio ha annullato una multa disciplinare inflitta al contribuente il 16 giugno 2014 e gli ha attribuito un’ulteriore proroga fino al 31 luglio 2014;
- con decisione del 18 agosto 2014, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di
100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;
- il 27 agosto 2014 il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, lamentando un “malinteso”, dovuto al fatto che egli avrebbe chiesto una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012, mentre l’Ufficio di tassazione gliene avrebbe concessa una per il periodo 2013, per il quale egli non era tuttavia in possesso neppure dei moduli per la dichiarazione;
- con decisione del 5 novembre 2014, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2012, che non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato;
- l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo contro la multa con decisione del 20 gennaio 2015, sottolineando che la dichiarazione non era mai stata inoltrata;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la multa disciplinare inflittagli dall’Ufficio di tassazione, riproponendo le considerazioni in merito ad un preteso errore che sarebbe stato commesso dall’autorità di tassazione, che gli avrebbe concesso una proroga per l’inoltro della dichiarazione per il periodo fiscale 2013, quando ancora non aveva ricevuto i moduli per la dichiarazione.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non
adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se
compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella fattispecie, il ricorrente non contesta in sé di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma sembra imputarne almeno parzialmente la responsabilità all’Ufficio di tassazione, che avrebbe commesso un errore nell’invio dei moduli per la dichiarazione del periodo fiscale successivo (2013);
- infatti, a suo dire, molti cittadini del Comune di __________ non avrebbero ricevuto i formulari per la dichiarazione 2013 e a tale mancanza l’autorità fiscale avrebbe posto rimedio concedendo una proroga non richiesta, per l’inoltro di tale dichiarazione, fino alla fine di settembre del 2014;
- non si comprende perché questo supposto errore abbia danneggiato il ricorrente e d’altronde quest’ultimo non lo spiega, limitandosi per contro a lamentare il fatto di dover “sopportare il risultato” di tale errore;
- l’insorgente sembra dimenticare che tuttora non ha adempiuto i suoi obblighi procedurali, tanto è vero che l’autorità fiscale è stata costretta a procedere ad una tassazione d’ufficio, nel frattempo passata in giudicato;
- anche volendo ammettere che effettivamente egli non abbia ricevuto, all’inizio del 2014, i moduli per l’inoltro della dichiarazione, ciò non lo esimeva certamente dall’adempimento dei suoi obblighi procedurali;
- a questo riguardo, l’art. 198 cpv. 1 LT, secondo cui i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta, precisa anche che coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente;
- se poi, come sostiene il contribuente, l’Ufficio di tassazione gli ha concesso addirittura una proroga del termine per inoltrare la dichiarazione, senza che egli ne avesse fatto richiesta, più che di un danno si dovrebbe parlare di un vantaggio per lui;
- non va neppure dimenticato che, prima della multa, il ricorrente aveva già beneficiato di ben quattro proroghe del termine per inoltrare la dichiarazione, che gli era già stata notificata una diffida e che gli era persino stata inflitta una multa, poi annullata a causa del reclamo interposto contro la diffida;
- in ogni caso, per tornare al presunto errore, il ricorrente si era accorto subito che la proroga concessa il 3 aprile 2014 si riferiva al periodo fiscale 2013, tanto è vero che aveva scritto all’Ufficio di tassazione, l’11 aprile 2014, comunicando
che c’era “un errore”, in quanto sulla proroga “mi avete messo 2013”, ed aggiungendo che egli “questa non l’h[a] ricevuta e non [avrebbe] potuto chiedere una
proroga”;
- pochi giorni dopo, il 15 aprile 2014, aveva poi ricevuto il richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2012, con cui veniva avvertito che, se non avesse adempiuto i suoi obblighi entro venti giorni, avrebbe ricevuto una diffida;
- come possa invocare la buona fede in queste circostanze è difficile da comprendere;
- il ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: