Failure to Pay Procedural Deposit Justifies Dismissal of Tax Declaration Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal concerning a disciplinary fine for failing to submit a tax declaration because the appellant failed to pay the required procedural security deposit of 200 francs, a notice for which was deemed served upon the expiration of the seven-day postal holding period after the initial unsuccessful delivery attempt. Furthermore, the court reasoned that even on the merits, the appeal would fail because the law requires taxpayers to request the declaration form if it is not received, and the appellant had already been previously reminded and warned regarding the filing obligation, justifying the original fine.
Regesto Legislator
UfficialeProcedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, ricorso irricevibile per mancato pagamento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final decision orders (point 1 and under the 'visti per le spese' section) regarding the requirement for a deposit/guarantee, the failure of which led to the inadmissibility of the appeal.
Cited under the 'visti per le spese' section, relevant for the decision on costs, even though no costs were ultimately charged.
Cited in point 3, governing the right to appeal to the Federal Supreme Court against the decision.
Cited in point 3, relevant for the appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 80.2015.168 · Lugano 1 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli
segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 24 agosto 2015 contro la decisione dell’11 agosto 2015 in materia di multa.
Fatto
- con decisione dell’11 agosto 2015, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato a RI 1 la decisione su reclamo relativa alla multa disicplinare di fr. 100.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2014;
- il contribuente ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 24 agosto 2015, indirizzato anche alla Camera di diritto tributario, sostenendo di non avere mai ricevuto il modulo per la compilazione della dichiarazione d’imposta;
- con lettera raccomandata del 5 ottobre 2015, questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di venti giorni per versare l’importo di fr. 200.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, avvertendolo che in caso contrario il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il ricorrente, con nuovo scritto del 6 ottobre 2015, indirizzato a questa Camera in copia per conoscenza, ha chiesto all’autorità fiscale il condono della multa disciplinare e della precedente diffida, sostenendo di non poter “sopportare un importo suppletivo così gravoso”;
- il decreto in questione, per contro, non è stato ritirato dal ricorrente ed è quindi ritornato al mittente scaduto il termine di giacenza di sette giorni;
- una copia del medesimo è stata infine spedita per lettera semplice il 16 ottobre 2015.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella cassetta delle lettere un avviso di ritiro: l’invio non si considera però notificato al momento del deposito dell’avviso nella cassetta delle lettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale;
- se tuttavia, come nella fattispecie, il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF
123 III 492; 100 III 7);
- il decreto in questione, ritornato a questa Camera il 16 ottobre 2015, va pertanto considerato come notificato, al più tardi, il giorno precedente;
- il termine di venti giorni per procedere al versamento dell’anticipo di fr. 200.– è quindi venuto a scadere, volendo scegliere l’ipotesi più favorevole al ricorrente, il 4 novembre 2015;
- ora, secondo l’art. 231 cpv. 1 LT, la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;
- tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative,
nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);
- il campo d’applicazione delle disposizioni procedurali in questione è stato ristretto in sede commissionale, rispetto all’iniziale proposta governativa: mentre il disegno di legge prevedeva la
generica facoltà per le autorità di ricorso in materia di diritto amministrativo (fra le quali la Camera di diritto tributario) di chiedere al ricorrente un congruo anticipo per la copertura della tassa di giustizia e delle spese di
procedura, pena la non ricevibilità del ricorso, la Commissione della legislazione ha limitato tale facoltà ai casi in cui il ricorrente non è domiciliato
nel Cantone oppure è in mora nel pagamento di tributi cantonali (Rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione n. 4798 del 15 ottobre 1999 sul messaggio 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella legge di procedura per le cause amministrative, nella legge tributaria e nella legge per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. 3);
- nel caso in esame, il ricorrente è in mora con il pagamento dei pubblici tributi, tanto è vero che a suo carico è stato rilasciato un attestato di carenza di beni di fr. 3'912.60, ragione per cui è facile supporre che l’incasso della tassa di giustizia in caso di soccombenza possa essere problematico;
- già per questo motivo, di fronte al mancato versamento dell’importo richiesto, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
- si aggiunga inoltre che il gravame andrebbe in ogni caso respinto nel merito, anche volendo ammettere che RI
1 non abbia davvero ricevuto il modulo per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2014;
- a questo riguardo, l’art. 198 cpv. 1 LT, secondo cui i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta, precisa infatti che coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente;
- senza dimenticare inoltre che il ricorrente, prima di ricevere la multa, era già stato richiamato e diffidato a voler adempiere ai propri obblighi procedurali;
- in simili circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione di infliggergli una multa disciplinare non può certamente essere censurata;
- eccezionalmente, nonostante l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: