Taxpayer Objection Deadline Strictness Despite Curatorship and Cost Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer subject to a disciplinary fine for failing to file a tax return, despite a curatorship being established due to financial distress, appealed the tax authority's dismissal of the underlying objection as untimely. The court reasoned that the thirty-day deadline for filing an objection against a fine for procedural violations is mandatory, and since the taxpayer's representative failed to provide legally recognized reasons for excusing the delay, and did not inform the tax authority of the curatorship, the objection was correctly deemed late, leading to the dismissal of the appeal; however, the court exceptionally waived costs due to the appellant's economic situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 cpv. 1 LT, Art. 266 cpv. 4 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 182 cpv. 3 LIFD, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 451 cpv. 1 CC; Taxpayer Objection Deadline Strictness Despite Curatorship and Cost Waiver: The court reasoned that the thirty-day deadline for filing an objection against a fine for procedural violations is mandatory, and since the taxpayer's representative failed to provide legally recognized reasons for excusing the delay, and did not inform the tax authority of the curatorship, the objection was correctly deemed late, leading to the dismissal of the appeal; however, the court exceptionally waived costs due to the appellant's economic situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive order regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive order regarding the basis for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the preamble to the dispositive regarding the basis for costs/fees.
Cited in the preamble to the dispositive regarding the basis for costs/fees.
Testo completo
Incarto n. 80.2014.262 · Lugano 13 novembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini
segretario · Antonio Saredo-Parodi
parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013, nonostante un richiamo ed una diffida intimatagli il 17 giugno 2014, con decisione del 16 luglio 2014 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.–;
- con
scritto del 6 ottobre 2014, RA 1, curatore del contribuente dal giugno 2014, ha chiesto all’Ufficio di tassazione l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che
il curatelato era in assistenza e che aveva debiti per oltre 25'000 franchi in carenza beni;
- con decisione del 9 ottobre 2014, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1 chiede nuovamente l’annullamento della multa inflitta al suo curatelato.
Diritto
- quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- a questa Corte è dunque precluso in ogni caso l’esame del merito della contestazione concernente la sanzione per violazione degli obblighi procedurali del ricorrente;
- infatti, con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, ma lo ha dichiarato irricevibile per tardività;
- l’art.
206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
- gli art.
192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
- il reclamo del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 era manifestamente tardivo;
- il curatore del contribuente non ha d’altronde addotto alcuno dei motivi di restituzione dei termini che sono enunciati dalla legge;
- è vero che, dalla decisione del 19 maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione di __________, che ha istituito una curatela di sostegno e di rappresentanza con gestione del patrimonio in favore di RI 1, si evince che quest’ultimo presentava uno “stato di debolezza” ed un “bisogno di protezione” e che uno dei compiti attribuiti al curatore consisteva proprio nel “rappresentare il curatelato… nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, banche, posta, assicurazioni, altre istituzioni e privati”;
- non risulta peraltro che l’insorgente sia stato riconosciuto incapace di discernimento e privato dell’esercizio dei diritti civili;
- comunque, la sanzione gli è stata inflitta dopo che il curatore aveva assunto il mandato e pertanto, anche volendo ammettere che lo stesso contribuente non fosse in grado di tutelare i suoi interessi, certamente avrebbe potuto provvedervi tempestivamente il curatore;
- né si può rimproverare all’Ufficio di tassazione di non aver intimato la decisione al curatore, anziché allo stesso curatelato: quest’ultimo non aveva infatti informato l’autorità di tassazione di aver assunto il mandato e, da parte sua, l’autorità di protezione è tenuta alla discrezione (art. 451 cpv. 1 CC);
- in queste circostanze, può essere esclusa l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;
- ne consegue che il ricorso è respinto;
- eccezionalmente, considerata la situazione economica del ricorrente, si rinuncia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la sua soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: