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80.2014.249 • CATI TI 80.2014.249 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Merits of Objection vs. Failure to Attend Hearing

Numero d'incarto 80.2014.249
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a tax authority's decision which rejected their objection to an increased rental value assessment for their properties, arguing the rejection was based on the taxpayer's failure to follow up on an ambiguous invitation for a meeting, rather than addressing the merits of the objection. The appellate court found the tax authority's decision illegitimate because the initial invitation was unclear, and crucially, the authority is required to rule on the merits of a properly filed objection even if the taxpayer fails to attend a hearing, as the failure to follow up on an administrative request does not constitute a condition for declaring the underlying objection inadmissible, thus violating the taxpayer's right to be heard.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 208 cpv. 1 LT, Art. 208 cpv. 2 LT, Art. 135 cpv. 2 LIFD, Art. 135 LIFD, Art. 231 LT; Taxpayer v. Tax Authority: Merits of Objection vs. Failure to Attend Hearing: The appellate court found the tax authority's decision illegitimate because the initial invitation was unclear, and crucially, the authority is required to rule on the merits of a properly filed objection even if the taxpayer fails to attend a hearing, as the failure to follow up on an administrative request does not constitute a condition for declaring the underlying objection inadmissible, thus violating the taxpayer's right to be heard.

Parole chiave

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diritti del contribuente diritto di essere sentito autorità fiscale tassazioni fiscali procedura giudiziaria tributaria imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 73 LAID

Cited as a procedural rule governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis governing the appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

art. 146 LIFD

Cited as a procedural rule governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.

art. 231 LT

Cited in relation to the review of costs/fees, although no fees/costs were actually imposed.

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Testo completo

Incarto n. 80.2014.249 · Lugano 23 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 3 ottobre 2014 contro la decisione del 3 settembre 2014 in materia di IC 2013.

Fatti

- con

reclamo del 10 luglio 2014, RI 1, rappresentato da RA 1, ha contestato l’aumento del valore locativo delle sue case di __________ e __________, rispetto al

periodo precedente, argomentando che a suo avviso non si era sufficientemente tenuto conto delle loro particolarità (possibilità di abitazione solo d’estate, scarso confort, mancanza di riscaldamento ecc.);

- l’RS 1 si è rivolto al rappresentante del reclamante con lettera del 15 luglio 2014, così formulata:

In riferimento al reclamo presentato contro la decisione di tassazione cantonale 2013 vi convochiamo presso i nostri uffici in __________, in data da concordare con l’incaricato indicato sopra oppure per una discussione telefonica della problematica.

La presentazione della documentazione su cui si basa il reclamo, qualora non già avvenuta, è differita all’udienza.

In caso di assenza ingiustificata l’Ufficio deciderà il reclamo senza uleriori convocazioni.

Ringraziamo per la collaborazione e inviamo distinti saluti.

- con decisione del 3 settembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che il rappresentante del reclamante non aveva “dato seguito all’invito dell’ufficio e non [aveva] più sollecitato l’incontro da lui stesso chiesto”, sicché non era “possibile entrare nel merito del reclamo”;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della decisione su reclamo e si dichiara sorpreso di aver ricevuto non una proposta di incontro bensì la decisione che respingeva il suo reclamo;

- nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione rileva che la lettera del 15 luglio 2014 è stata “mal interpretata da parte del destinatario”.

Diritto

- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nel caso in esame, la decisione impugnata ha sostanzialmente dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto ha affermato che “non è possibile entrare nel merito del reclamo”, non avendo il reclamante “più sollecitato l’incontro da lui stesso chiesto”;

- a questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di tassazione: essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente;

- l’art.

206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

- per l’art.

208 cpv. 1 LT, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta;

- essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo;

- diversamente dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422, con riferimento all’analogo art. 135 cpv. 2 LIFD);

- se una delle condizioni perché l’autorità di tassazione entri nel merito del reclamo non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine), il reclamo viene dichiarato irricevibile;

- negli altri casi, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo (conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente);

- se ne sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a svantaggio del contribuente, dopo averlo sentito (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287; v. anche: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 3 ad art. 135 LIFD, p. 1179);

- è immediatamente evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del contribuente, è illegittima;

- infatti, nessuno dei presupposti di ricevibilità del reclamo era stato violato;

- la semplice circostanza che il reclamante non avesse dato seguito alla richiesta di prendere contatto con l’Ufficio di tassazione, per fissare un colloquio in sede o per telefono, non consentiva all’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo;

- la formulazione della lettera del 15 luglio 2014 è peraltro ambigua: dapprima sembra una citazione (“vi convochiamo”), ma poi, invece di precisare luogo e data dell’audizione, accenna ad una “data da concordare”, aggiungendo persino l’ipotesi di “una discussione telefonica della problematica”;

- del resto, l’Ufficio di tassazione sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo, anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze

CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t);

- con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque violato non solo le disposizioni procedurali applicabili ma anche il diritto di essere sentito del reclamante;

- infatti, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

- non si vede d’altra parte perché la mancata audizione del reclamante dovesse impedire di esaminare le censure sollevate con il reclamo: la contestazione concerneva il valore locativo delle case del contribuente, che era stato aumentato d’ufficio dall’autorità fiscale;

- anche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse stato convocato ad un’audizione per una data precisa e non si fosse presentato, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto riesaminare la decisione impugnata e spiegare le ragioni per cui aveva aumentato il reddito dichiarato;

- la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti una nuova decisione motivata;

- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 3 settembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- - -

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: