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80.2014.243 • CATI TI 80.2014.243 Generato dall'IA

Taxpayers Lack Standing to Appeal Zero Tax Liability Due to Lack of Direct Financial Harm

Numero d'incarto 80.2014.243
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayers appealed the tax authority's decision to reject their appeal as inadmissible because their final tax liability was zero francs, arguing that the assessed income from self-employment, though resulting in no tax debt, would lead to the requirement to reimburse social benefits received. The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayers lacked the requisite legal standing to challenge the tax assessment because a zero tax liability indicates no direct financial detriment from the tax decision itself, and despite claims regarding the impact on social benefits, established jurisprudence dictates that tax data is generally not binding on social insurance bodies when the resulting tax is zero, thus there was no legitimate, practical, and current interest in modifying the assessment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, effetti sull’obbligo di restituzione di prestazioni sociali, decisione fiscale non vincolante

Parole chiave

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assoggettamento del contribuente tassazione dell'imposta sul reddito legittimazione a ricorrere autorità fiscale imposta diretta reddito di un'attività lucrativa indipendente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 146 LIFD

Cited in the dispositive concerning the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive concerning the right to appeal (public law appeal) to the Federal Supreme Court.

art. 144 LIFD

Cited concerning the costs of the proceedings (litigation fee).

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Testo completo

Incarti n. 80.2014.243 80.2014.244 · Lugano 23 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 30 settembre 2014 contro la decisione del 3 settembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

A. RI 1 è titolare della ditta __________ di __________, che gestisce un negozio di ingredienti e attrezzature per dolci.

Nella dichiarazione d’imposta 2013, il contribuente ha indicato di aver conseguito un utile netto di fr. 12'696.–.

B. Notificando al contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del

30 luglio 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 24'000.–. Il reddito imponibile è conseguentemente stato stabilito in fr. 4'900.– per l’IC ed in fr. 11'500.– per l’IFD. In entrambi i casi, l’imposta sul reddito dovuta risultava nulla.

C. I contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 18 agosto 2014, contestando la definizione del reddito aziendale e sostenendo che la famglia, composta dei coniugi e di tre figli minorenni, aveva potuto far fronte alle spese vitali solo grazie all’Assegno familiare integrativo (fr. 16'488.–) ed all’Assegno di prima infanzia (fr. 32'293.–).

L’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 3 settembre 2014, nella quale ha argomentato che i contribuenti non erano legittimati a contestare la tassazione, poiché quest’ultima aveva stabilito in zero franchi il debito d’imposta.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono lo stralcio del reddito dell’attività lucrativa indipendente accertato dall’Ufficio di tassazione, “poiché mai conseguito”. Sostengono che la decisione contestata li penalizza in modo pesante, poiché comporterebbe la richiesta di rimborso di parte degli assegni percepiti nel 2013.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, per carenza di legittimazione. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo, senza confrontarsi con le censure che concernono la tassazione in sé.

2. 2.1.

Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).

In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

Ø l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

Ø il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

2.2.

Secondo la decisione di tassazione del 30 luglio 2014, le imposte cantonale e federale sul reddito dovute per il 2013 ammontano a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non avevano alcun interesse ad ottenere una decisione su reclamo che concernesse la commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche: Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).

Un’eventuale riduzione del reddito imponibile non avrebbe avuto alcun riflesso sul debito d’imposta, che sarebbe comunque rimasto a zero franchi.

2.3.

Secondo

la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure

anche solo di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II

171). Non si può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti

fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere uno svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).

3. 3.1.

Nel caso in esame, i ricorrenti ritengono che la loro legittimazione a ricorrere dipenda dal fatto che l’Istituto delle assicurazioni sociali, per stabilire il diritto ai sussidi, si basa sui valori esposti nella decisione di tassazione. Di conseguenza, la commisurazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente intrapresa dall’Ufficio di tassazione implicherebbe che l’autorità cantonale competente potrebbe chieder loro il rimborso parziale degli assegni erogati per il periodo fiscale in discussione.

3.2.

È vero che, secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. *a* della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 6.4.1.2), il reddito computabile, per stabilire il diritto del richiedente alle

prestazioni sociali, è costituito, in particolar modo, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT, e che anche per la definizione della spesa vincolata, l’art. 8 Laps fa riferimento alle deduzioni previste dalla legge tributaria.

Anche se la normativa menzionata non attribuisce un effetto vincolante alle decisioni di tassazione, è quindi comprensibile che l’autorità competente per la concessione delle prestazioni sociali faccia riferimento alle decisioni di accertamento dell’autorità fiscale, anche per la valutazione degli immobili.

3.3.

In ogni caso, ad escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti sulle decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale, nel caso in esame, è la stessa giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.

Secondo il Tribunale federale, infatti, in linea di principio gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali non possono scostarsi da una tassazione fiscale passata in giudicato, a meno che essa non contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione per il caso in cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni sociali, proprio perché non sussitono i presupposti per impugnare la decisione di tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali su cui si fonda la decisione contestata (cfr. le sentenze del Tribunale federale H 38/05 del 10 giugno 2005, consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 del 11 aprile 2007 consid.

4 e 4.1; inoltre la sentenza del presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino n. 39.2009.15 del 22 marzo 2010, consid. 2.9).

3.4.

In una

sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera, ricordata la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.

In una recente sentenza, che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati fiscali, visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era stata fissata in zero franchi (cfr. sentenza n. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 6).

3.5.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’Ufficio delle assicurazioni sociali dovrà pertanto confrontarsi con le sue contestazioni in merito al reddito dell’attività lucrativa indipendente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può escludere che i ricorrenti siano legittimati a contestare la decisione impugnata.

4. Nonostante l’esito del ricorso, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico degli insorgenti la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: