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80.2014.100 • CATI TI 80.2014.100 Generato dall'IA

Taxpayers' Late Submission of Medical Expense Documentation Deemed Inadmissible Appeal

Numero d'incarto 80.2014.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers claimed deductions for illness expenses on their 2012 tax return but did not provide documentation, leading the tax office to issue an assessment denying the deduction for lack of substantiation. When the taxpayers subsequently submitted the supporting documents, the tax authority treated this submission as a late appeal, which it subsequently declared inadmissible because the taxpayers failed to provide a valid reason for the delay. The appellate tax court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that a submission made after the assessment decision is legally considered an appeal (or a request for revision if the assessment is final), not a simple completion of the tax declaration, and since the taxpayers failed to meet the statutory deadline for appeal without proving justifiable grounds for an extension, the merits of the underlying expense deduction could not be examined.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 192 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 124 LIFD, Art. 232 cpv. 1 LT; Taxpayers' Late Submission of Medical Expense Documentation Deemed Inadmissible Appeal: When the taxpayers subsequently submitted the supporting documents, the tax authority treated this submission as a late appeal, which it subsequently declared inadmissible because the taxpayers failed to provide a valid reason for the delay. The appellate tax court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that a submission made after the assessment decision is legally considered an appeal (or a request for revision if the assessment is final), not a simple completion of the tax declaration, and since the taxpayers failed to meet the statutory deadline for appeal without proving justifiable grounds for an extension, the merits of the underlying expense deduction could not be examined.

Parole chiave

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produzione tardiva di documenti deduzione per spese dichiarazione fiscale termine legale revisione della tassazione fiscale autorità fiscale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LTF

Cited in relation to the costs decree regarding the appeal lodged.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the costs decree regarding the appeal lodged.

art. 73 LAID

Cited in the context of the possibility of appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited in the context of the possibility of appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.

art. 146 LIFD

Cited in the context of the possibility of appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarti n. 80.2014.100 80.2014.101 · Lugano 25 febbraio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 17 aprile 2014 contro la decisione del 19 marzo 2014 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

A. Nella dichiarazione d’imposta 2012, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano, fra l’altro, la deduzione dell’importo complessivo di fr. 19'474.– (già dedotta la franchigia del 5% dal reddito netto intermedio) per spese di malattia e infortunio.

B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna negava la postulata deduzione, spiegando nella motivazione allegata che la stessa non era stata documentata.

C. Con scritto del 4 febbraio 2014, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, producevano i giustificativi delle spese mediche richieste in deduzione. Si trattava, in particolare, delle ricevute di pagamento al medico dentista __________, in relazione alle cure dentarie prestate al marito, e di un conteggio della __________, in merito ai costi di cura non assicurati della moglie.

D. L’autorità di tassazione considerava tale scritto come un reclamo tardivo contro la decisione di tassazione. Con lettera del 6 febbraio 2014 invitava quindi i reclamanti a voler documentare i motivi di tale ritardo, avvertendoli che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. I contribuenti rispondevano il 24 febbraio 2014, sostenendo che l’autorità di tassazione doveva “riconoscere e concedere la deduzione dell’importo, peraltro regolarmente notificato in dichiarazione, sulla base dei documenti presentati, in quanto contrariamente alla prassi usuale non ha richiesto eventuali documenti a supporto prima di adottare la decisione di rifiuto”. Non si confrontavano, per contro, sulla tempestività del loro scritto.

F. L’autorità di tassazione, con decisione del 19 marzo 2014, dichiarava irricevibile il reclamo, argomentando che i contribuenti non avevano comprovato alcun valido motivo di restituzione dei termini. In particolare, il solo fatto di non avergli richiesto di documentare le spese di malattia indicate nella dichiarazione non poteva giustificare una restituzione dei termini di reclamo.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dalla RA 1, contestano nuovamente la mancata deduzione delle spese di malattia indicate nella dichiarazione.

Sottolineano, in primo luogo, di non aver allegato il dettaglio dei giustificativi, “ritenendo giustamente di poterli esibire a ogni momento su semplice richiesta, come per prassi avviene solitamente in questi casi”. Sostengono, poi, che il loro scritto del 4 febbraio 2014 non costituiva un reclamo, bensì una “comunicazione con messa a disposizione dei giustificativi che comprovavano quanto beninteso già a suo tempo inserito dal contribuente stesso nelle deduzioni”.

H. All’udienza del 25 novembre 2014, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni. I ricorrenti hanno ribadito di non aver interposto alcun reclamo contro la decisione di tassazione, “ma di aver semplicemente completato la dichiarazione mediante l’invio dei giustificativi delle spese di malattia chieste in deduzione”. L’Ufficio di tassazione, per contro, ha posto l’accento sulla necessità di allegare i giustificativi delle spese mediche, così come espressamente menzionato nel relativo modulo e chiaramente illustrato nelle istruzioni.

Diritto

1. 1.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2

Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 4 febbraio 2014, con cui i contribuenti hanno prodotto i documenti giustificativi delle spese mediche indicate nella dichiarazione d’imposta, considerandolo come un reclamo tardivo. L’autorità di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni dei ricorrenti, che lamentano, di fatto, una violazione del loro diritto di essere sentiti, per non essere stati invitati prima a completare la loro dichiarazione, come da “prassi quando qualcosa non è chiaro”.

2. 2.1.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.2.

Nel caso in esame, i ricorrenti non negano di aver ricevuto la decisione di tassazione del 27 dicembre 2013, né tantomeno contestano che la stessa fosse già passata in giudicato quando hanno prodotto i documenti a sostegno delle spese di malattia richieste in deduzione. Come esposto in precedenza, ritengono piuttosto che lo scritto del 4 febbraio 2014 non costituiva un reclamo, bensì un complemento alla dichiarazione d’imposta, sostenendo quindi che l’autorità di tassazione, prima di adottare la decisione in discussione, avrebbe dovuto richiedergli i giustificativi, come da “prassi quando qualcosa non è chiaro”.

2.3.

La tesi dei ricorrenti appare, già a prima vista, manifestamente infondata. Non si comprende, in particolare, come si possa considerare lo scritto del 4 febbraio 2014 quale mero complemento alla dichiarazione d’imposta. Di principio, una dichiarazione può essere modificata e/o completata prima che l’autorità di tassazione adotti la propria decisione (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

22 ad art. 124 LIFD, p. 1211). Con la sua notificazione, per contro, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per interporre reclamo. Uno scritto come quello in esame, chiaramente posteriore alla decisione di tassazione, deve quindi necessariamente essere considerato un reclamo (come fatto dall’autorità di tassazione) oppure, se si presuppone che la tassazione sia nel frattempo passata in giudicato, una domanda di revisione (art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD). In nessun caso può essere ritenuto un complemento alla dichiarazione d’imposta.

2.4.

Incomprensibile è inoltre la critica all’operato dell’autorità di tassazione. Nella procedura fiscale, infatti, vale il principio in base al quale l’autorità di tassazione deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre compete ai contribuenti dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3). Spettava quindi ai ricorrenti non soltanto indicare le spese di malattia nella dichiarazione, ma anche debitamente sostanziarle.

Come correttamente osservato dall’autorità di tassazione, in occasione dell’udienza del 25 novembre 2014, tale obbligo – diversamente da quanto avviene, per esempio, per gli oneri assicurativi e gli interessi di capitali oppure per le liberalità a enti di pubblica utilità – è espressamente menzionato nel relativo modulo e nelle istruzione per la compilazione della dichiarazione (cfr. p. 27: “I relativi giustificativi [compresi i conteggi della cassa malati, assicurazioni, ecc.] sono da allegare alla dichiarazione d’imposta)”. I ricorrenti non possono quindi rimproverare all’autorità di tassazione una violazione di principi essenziali della procedura, nel senso stabilito dagli art. 232 cpv. 1 lett. b LT e 147 cpv. 1 lett. b LIFD, per il solo fatto di non essere stati invitati a presentare i documenti giustificativi prima che fosse adottata la decisione di tassazione. E, comunque sia, avrebbero potuto farlo nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo, senza attendere oltre un mese dalla notificazione della decisione di tassazione (cfr. le decisioni TF n. 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; [DTF 111 Ib 209 consid.

1](https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx111xIBx209x212&AnchorTarget=E1)). È qui appena il caso di sottolineare che vi sono evidenti esigenze

di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti fra loro i rimedi giuridici ordinari e quello straordinario della revisione. In tale prospettiva, non si può in particolar modo ammettere che un contribuente possa contestare una decisione passata in giudicato sulla base di argomentazioni giuridiche in precedenza trascurate.

3. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: