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80.2013.99 • CATI TI 80.2013.99 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Late Filing Penalty Upheld

Numero d'incarto 80.2013.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed a disciplinary fine imposed for failing to submit their 2011 tax return by the extended deadline of December 31, 2012, despite the taxpayers asserting they mailed it on October 23, 2012, and later received verbal confirmation of its receipt from the tax authority after an initial default notice. The court upheld the fine, reasoning that under established jurisprudence, the burden of proof rests with the taxpayer to demonstrate the timely submission of the tax return, and the taxpayers failed to provide any documentary evidence of mailing or to appeal the initial default notice, rendering their claim of subsequent telephone confirmation implausible, particularly given their representation by professional tax advisors.

Regesto Legislator

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Art. 124 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD, Art. 73 LAID, art. 82 ss. LTF, art. 231 LT; Taxpayer Appeal of Late Filing Penalty Upheld: The court upheld the fine, reasoning that under established jurisprudence, the burden of proof rests with the taxpayer to demonstrate the timely submission of the tax return, and the taxpayers failed to provide any documentary evidence of mailing or to appeal the initial default notice, rendering their claim of subsequent telephone confirmation implausible, particularly given their representation by professional tax advisors.

Parole chiave

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multa al contribuente atto tardivo dichiarazione fiscale autorità fiscale insinuazione del credito accordo fiscale preliminare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 LIFD

Cited in the dispositive to specify the deadline for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court.

art. 73 LAID

Cited in the dispositive regarding the procedure for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive as the general procedural basis for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 144 LIFD

Cited in conjunction with Art. 231 LT for determining the costs of the proceedings.

art. 231 LT

Cited in conjunction with Art. 144 LIFD for determining the costs of the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 80.2013.99 · Lugano 28 maggio 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 15 aprile 2013 contro la decisione del 15 marzo 2013 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

- non avendo i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 dopo la scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, l’RS 1 li diffidava ad adempiere i loro obblighi di collaborazione, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa disciplinare ed avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;

- con decisione del 15 marzo 2013, l’autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di 1'000.– franchi ed attribuiva loro un ulteriore termine di 20 giorni per inoltrare la dichiarazione;

- il 20 marzo 2013, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, contestavano la multa, sostenendo di avere inoltrato la dichiarazione già il 23 ottobre 2012 e di aver telefonato all’Ufficio di tassazione nel mese di gennaio, dopo aver ricevuto la diffida, venendo rassicurati circa il ricevimento della dichiarazione;

- con scritto del 21 marzo 2013, l’autorità fiscale invitava i reclamanti a comprovare l’invio postale della dichiarazione;

- i contribuenti, il 25 marzo 2013, argomentavano di non avere alcun documento che potesse provare l’invio della documentazione;

- il 27 marzo 2013, i reclamanti aggiungevano poi di avere parallelamente inoltrato la dichiarazione d’imposta all’autorità fiscale del Canton Grigioni, dove sono limitatamente imponibili;

- l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 marzo 2013, nella quale adduceva che in caso di contestazione circa la ricezione della dichiarazione l’onere della prova spetta al mittente e la prova non era stata portata;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, ancora rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente l’annullamento della multa disciplinare e ribadiscono di avere adempiuto i loro obblighi di collaborazione tempestivamente, inviando la dichiarazione già il 23 ottobre 2012.

Diritto

- chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se

compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella fattispecie, i ricorrenti contestano di avere violato i loro obblighi di collaborazione e sostengono di avere inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 prima della scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, mentre l’autorità fiscale sostiene di non aver ricevuto la documentazione in questione se non dopo aver loro inflitto la multa litigiosa;

- secondo una consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.

41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

- i contribuenti tuttavia non sono stati in grado di provare l’avvenuto inoltro della dichiarazione prima della scadenza del termine loro attribuito con l’ultima proroga: essi hanno riconosciuto di aver proceduto alla spedizione postale e di aver rinunciato all’invio per raccomandata;

- a tale proposito va anche sottolineata la circostanza che, dopo il preteso inoltro della dichiarazione, ai contribuenti è stata intimata la diffida a collaborare (decisione del 16 gennaio 2013): se essi erano convinti di avere regolarmente adempiuto i loro obblighi, avrebbero dovuto insorgere contro tale provvedimento, interponendo reclamo, cosa che invece non hanno fatto;

- i ricorrenti ammettono invero di avere ricevuto la diffida, ma la loro rappresentante nella procedura di ricorso argomenta di aver preso contatto telefonicamente con l’Ufficio di tassazione, che avrebbe confermato che la dichiarazione era stata ricevuta: se si considera che la rappresentante degli insorgenti è una società che presta consulenza fiscale a titolo professionale, è assai poco plausibile che si sia accontentata di una telefonata per contestare una decisione che non solo prospettava ai destinatari conseguenze legali gravose in caso di mancato inoltro della dichiarazione (multa e tassazione d’ufficio) ma poneva anche a loro carico una tassa per la diffida stessa;

- non solo i ricorrenti non hanno interposto reclamo contro la diffida in questione, ma neppure hanno preso nota del giorno in cui avrebbero telefonato all’Ufficio di tassazione e del nome dell’interlocutore;

- ne consegue che il ricorso è respinto;

- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ; - ; - ; - .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: