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80.2013.71 • CATI TI 80.2013.71 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Regarding Unsubstantiated Agricultural Income Adjustment

Numero d'incarto 80.2013.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant contested the tax authority's upward adjustment of their 2011 independent agricultural income from the declared amount to CHF 30,000, subsequently reduced to CHF 29,000 upon initial appeal, arguing their declared income accurately reflected their financial reality. The appellate court annulled the contested decision and remanded the case because the tax authority failed to provide adequate reasoning for rejecting the appellant's objection to the income increase, merely stating the appeal was partially admitted, and because the underlying expenditure calculation used for the adjustment was not presented to the taxpayer for comment, violating the requirement for a motivated decision and the taxpayer's right to be heard.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: decisione su reclamo, motivazione, aumento del reddito dell’attività indipendente, calcolo del dispendio non sottoposto al contribuente

Parole chiave

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adeguamento del reddito diritti del contribuente autorità fiscale tassazione dell'imposta sul reddito assegno per l'azienda decisione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 17 cpv. 1 LT
Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art.
Art. 18 cpv. 1 LIFD
1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Art. 26 LT
In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art.
Art. 204 cpv. 1 LT
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art.
Art. 130 cpv. 1 LIFD
1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p.
Art. 196 LT
Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art.
Art. 123 cpv. 1 LIFD
196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta.
Art. 200 LT
Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 LIFD

Cited in order 3 regarding the right to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited in order 3 regarding the appeal procedure to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarti n. 80.2013.71 80.2013.72 · Lugano 8 aprile 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 22 febbraio 2013 contro la decisione del 23 gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

A. RI 1, nato nel 1955, celibe, svolge l’attività indipendente di agricoltore.

Nella dichiarazione fiscale per l’anno 2011, il contribuente dichiarava un reddito da attività lucrativa indipendente di complessivi fr. 23'331.–.

B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito dell’attività indipendente in fr. 30'000.–. Nelle proprie motivazioni, l’autorità adduceva che i valori erano stati rettificati “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.

C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 settembre 2012, contestando la rettifica del valore del reddito da attività indipendente effettuata dall’autorità di tassazione. Egli sottolineava che i dati da lui dichiarati, indipendentemente dai coefficienti d’utile medio per le aziende del ramo, rispecchiavano la sua reale situazione economica.

L’Ufficio di tassazione, con decisione del 23 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il reclamo del contribuente, commisurando il reddito da attività indipendente in fr. 29'000.–. Nella motivazione allegata l’autorità indicava unicamente che il reclamo era parzialmente ammesso.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 puntualizza di non concordare con i dati accertati su reclamo e ribadisce che quelli dichiarati corrispondono alla reale situazione, provenendo il suo reddito esclusivamente dal settore agricolo e beneficiando dei sussidi concessi dal Cantone.

Nelle proprie osservazioni, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il reclamo, sottolineando di avere già diminuito il reddito da attività indipendente di fr. 1’000.–, pur confermando la ripresa effettuata in sede d’accertamento per carenza di disponibilità finanziaria.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In base agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e

29 LIFD.

1.2.

Nella procedura fiscale vige la *massima ufficiale* e il *principio inquisitorio*. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal *principio di collaborazione*. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.3.

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n.

29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123 LIFD, p. 1196).

1.4.

Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Pur avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata dal ricorrente non fosse corretta, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

2. 2.1.

Nel caso in esame, l’autorità di tassazione, ritenendo che le dichiarazioni fornite dal ricorrente non rispecchiavano l’effettiva situazione contributiva, ha determinato il suo reddito ricorrendo al calcolo del dispendio. Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito da attività indipendente in complessivi fr. 29'000.–, procedendo al confronto fra le entrate e le uscite del contribuente, dal quale emergeva un ammanco di, rispettivamente, fr. 7'545.– e fr. 17'322.– (calcolo eseguito dapprima senza considerare il conto __________ non dichiarato negli anni precedenti e poi tenendo conto di quest’ultimo).

2.2.

L’autorità di tassazione ha allestito il seguente calcolo delle entrate e delle uscite per l’anno 2011 (dispendio senza conto __________), che oltretutto non ha nemmeno sottoposto al ricorrente per eventuali osservazioni:

Entrate · Uscite Attivi: titoli, capitali e numerario · 6’575 sostanza aziendale · 733

Proventi: redditi da attività indipendente · 23’331 reddito titoli e capitali dedotta IP · 37

Oneri: oneri assicurativi · 6’185 spese immobili · 1’500 imposte · 2’986

minimo vitale · 14’400

Totale entrate/uscite · 24’101 · 31’646 Ammanco annuo · 7’545

3. 3.1.

Ora, l’insorgente ribadisce che il suo reddito proviene unicamente dal settore agricolo e che i dati dichiarati corrispondono al vero. Né con il ricorso del 22 febbraio 2013, né tanto meno con il successivo scritto del 4 marzo 2013, soddisfa tuttavia i presupposti di legge secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, in cui viene richiesto a quest’ultimo di indicare nell’atto di ricorso una concisa esposizione dei fatti a sostegno, l’indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le sue proposte conclusive.

D’altra parte, non può nemmeno passare inosservato che l’autorità di tassazione non ha minimamente spiegato, nella decisione impugnata, in base a quali considerazioni ha respinto il reclamo con cui il contribuente contestava l’aumento del reddito da attività indipendente. Essa si è limitata ad affermare che il reclamo era parzialmente ammesso.

3.2.

Detto questo, si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109

con relativi riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib

248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III,

Basilea 1992, p. 249).

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.3.

Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è manifestamente inadeguata ai requisiti legali indicati, non pronunciandosi del tutto sulla questione dell’aumento del reddito da attività indipendente. Inoltre, il calcolo del dispendio effettuato dall’autorità fiscale non risulta essere stato sottoposto al contribuente perché potesse presentare le proprie osservazioni.

Con questo modo di agire, l’Ufficio di tassazione ha messo il contribuente nella situazione di non poter fare altro che inoltrare un ricorso lacunoso dal punto di vista procedurale.

4. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 23 gennaio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Biasca per una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: