Tax Appeal Inadmissibility Due to Incomprehensible Translation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed an appeal concerning an income tax assessment after a partial rejection of their earlier complaint regarding deductible maintenance expenses and the requested reduction of the imputed rental value. The court found the appeal inadmissible because, despite being written in the original language and accompanied by a translation, the accompanying Italian version was unintelligible, and given the territorial principle requiring filings to be in the official language, an incomprehensible submission fails to meet the formal admissibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 Cost, Art. 70 cpv. 1 Cost, Art. 231 LT, Art. 73 LAID, art. 132 cpv. 2 del Codice di procedura civile, art. 82 ss. LTF; Tax Appeal Inadmissibility Due to Incomprehensible Translation: The court found the appeal inadmissible because, despite being written in the original language and accompanied by a translation, the accompanying Italian version was unintelligible, and given the territorial principle requiring filings to be in the official language, an incomprehensible submission fails to meet the formal admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to costs/procedural notes, indicating the composition of the Chamber, although not the basis for the final order of inadmissibility.
Cited as supporting justification for declaring the appeal inadmissible due to incomprehensibility.
Cited as a procedural rule governing the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural rule governing the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in reference to the decision on costs ('visto per le spese').
Testo completo
Incarto n. 80.2013.306 · Lugano 26 agosto 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli
segretario · Antonio Saredo-Parodi
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 9 dicembre 2013 contro la decisione del 20 novembre 2013 in materia di IC 2012.
Fatti
- con
decisione del 20 novembre 2013, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo interposto da RI 1 contro la tassazione IC 2012 del 23 ottobre 2013;
- con ricorso del 7 dicembre 2013, RI 1 ha contestato la mancata deduzione di tutte le spese di manutenzione dell’immobile e chiesto una riduzione del valore locativo dello stesso;
- essendo il ricorso redatto in lingua tedesca e accompagnato da una versione in italiano di difficile lettura, con scritto del 16 luglio 2014 questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni per riproporlo in lingua italiana comprensibile;
- la raccomandata in questione è ritornata al mittente, in quanto non ritirata nel termine di giacenza.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- come ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca, allegando una traduzione in italiano che tuttavia è incomprensibile;
- a tale proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. *a* CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- ci si può domandare se si possa ritenere che il ricorrente abbia adempiuto quanto richiesto dalle norme citate, allegando al ricorso una versione che in sé è redatta in lingua italiana;
- in ogni caso, il ricorso è irricevibile, in quanto anche un ricorso incomprensibile non adempie i requisiti di ammissibilità (cfr. p. es. l’art. 132 cpv. 2 del Codice di procedura civile);
- il ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: