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80.2013.263 • CATI TI 80.2013.263 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Language and Lack of Power of Attorney

Numero d'incarto 80.2013.263
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a tax assessment decision by submitting their recourse in German, despite the official language of the canton being Italian, and subsequently failed to comply with the court's order to provide an Italian translation and the required power of attorney to represent the taxpayer. The court ruled the appeal inadmissible because communication with the authorities must generally be in the official language, which is a non-waivable formal requirement, and because the failure to provide the requested power of attorney is also a sufficient ground for declaring a filing inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 18 Cost, Art. 70 cpv. 1 Cost, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD, Art. 73 LAID, art. 82 ss. LTF; Appeal Inadmissibility Due to Language and Lack of Power of Attorney: The court ruled the appeal inadmissible because communication with the authorities must generally be in the official language, which is a non-waivable formal requirement, and because the failure to provide the requested power of attorney is also a sufficient ground for declaring a filing inadmissible.

Parole chiave

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autorità fiscale procura potere di valutazione tassazioni fiscali lingua ufficiale capacità civile limitata

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive as the basis for the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive regarding the deadline and possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 73 LAID

Cited in the dispositive regarding the deadline and possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarti n. 80.2013.263 80.2013.264 · Lugano 18 dicembre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 16 ottobre 2013 contro la decisione del 25 settembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

- con

scritto del 16 ottobre 2013, redatto in lingua tedesca, RA 1 ha dichiarato di interporre ricorso contro la decisione del 25 settembre 2013, con la quale lRS 1

aveva respinto un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2012;

- il 17 ottobre 2013 questa Camera si è rivolta a RA 1, attribuendogli un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso in italiano e per produrre la procura del figlio RI 1, avvertendolo che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- alla richiesta in questione non è stato dato seguito.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- come ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca e non ha dato seguito all’invito a tradurlo in italiano, lingua ufficiale del Canton Ticino;

- a tale proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. *a* CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- alla ricevibilità del ricorso si oppone anche la circostanza che l’insorgente non abbia prodotto la procura per rappresentare il figlio RI 1, che a sua volta gli è stata richiesta da questa Camera;

- secondo gli articoli 117 cpv. 2 seconda frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT, nel caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente, l’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura scritta;

- se la procura non viene prodotta nel termine attribuito dall’autorità, il reclamo o il ricorso viene dichiarato irricevibile (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 1988, in ASA 59 p. 415 = StE 1989 B 93.6 n. 9 = RF 1990 p. 552, consid. 3a e giurisprudenza citata);

- il ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: