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80.2013.197 • CATI TI 80.2013.197 Generato dall'IA

Tax Amnesty Denial for Pensioner Supporting Unemployed Adult Daughter

Numero d'incarto 80.2013.197
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer, receiving pensions and benefits, sought a tax amnesty for the 2011 federal and cantonal taxes, citing the need to financially support her unemployed daughter and claiming health issues. The tax authority denied the request, calculating that after accounting for necessary living expenses based on minimum subsistence standards, the taxpayer still had a monthly surplus sufficient to cover the outstanding taxes, and rejected claims related to aid to the daughter as not constituting a legally recognized basis for condonation, especially since the daughter already received public assistance. The court upheld the rejection, reasoning that the financial support provided to the adult daughter was not an indispensable maintenance obligation warranting condonation under the law, and that the taxpayer's remaining monthly disposable income was sufficient to meet the tax debt without causing excessive hardship.

Regesto Legislator

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Art. 246 cpv. 3 LT, Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 246 LT, Art. 167 LIFD, Art. 9 dell, Art. 10 cpv. 1 dell; Tax Amnesty Denial for Pensioner Supporting Unemployed Adult Daughter: The tax authority denied the request, calculating that after accounting for necessary living expenses based on minimum subsistence standards, the taxpayer still had a monthly surplus sufficient to cover the outstanding taxes, and rejected claims related to aid to the daughter as not constituting a legally recognized basis for condonation, especially since the daughter already received public assistance. The court upheld the rejection, reasoning that the financial support provided to the adult daughter was not an indispensable maintenance obligation warranting condonation under the law, and that the taxpayer's remaining monthly disposable income was sufficient to meet the tax debt without causing excessive hardship.

Parole chiave

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amnistia fiscale rendita per caso rigoroso reddito sufficiente debiti fiscali beneficiario di rendita imposta minima

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 246 LT

Cited as the substantive legal basis for granting or denying the tax remission, which is the core issue decided upon in order no. 1.

Art. 167 LIFD

Cited as the substantive legal basis for granting or denying the tax remission, which is the core issue decided upon in order no. 1.

Art. 83 lett. m LTF

Cited to state the inadmissibility of a public law appeal to the Federal Tribunal against decisions on tax remission.

Art. 113 LTF

Cited regarding the refusal of the Federal Tribunal to consider subsidiary constitutional appeals.

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Testo completo

Incarti n. 80.2013.197 80.2013.198 · Lugano 12 settembre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 9 agosto 2013 contro la decisione del 19 giugno 2013 in materia di condono IFD e IC 2011.

Fatti

- RI 1, nata nel 1921, vedova, vive con la figlia __________ a __________;

- la contribuente percepisce una rendita AVS di fr. 2'340.–, una pensione di fr. 1'717.– e un assegno per grandi invalidi (AGI) di fr. 585.–;

- il 7 febbraio 2013, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte federali e cantonali 2011;

- a sostegno della sua domanda sottolineava la necessità di aiutare economicamente la figlia, da tempo disoccupata, lamentando inoltre problemi di salute;

- con separate decisioni del 16 maggio 2013, l’autorità fiscale respingeva la domanda, spiegando nella motivazione allegata che la contribuente poteva contare, una volta dedotte le spese correnti calcolate secondo le direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia esecutiva, su una disponibilità mensile di fr. 1'123.–, che le permetteva senz’altro di far fronte alle imposte ancora scoperte;

- RI 1 impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 21 maggio 2013, nel quale proponeva un elenco di spese correnti e ribadiva in particolar modo di dover aiutare economicamente la figlia __________;

- l’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 giugno 2013;

- l’autorità sottolineava dapprima che gli aiuti finanziari concessi alla figlia non potevano giustificare un condono delle imposte, precisando poi che le ulteriori spese rivendicate dalla contribuente erano state tutte conteggiate, anche per importi superiori a quelli indicati;

- con scritto del 3 luglio 2013, indirizzato nuovamente all’Ufficio esazione e condoni, la contribuente poneva nuovamente l’accento sugli aiuti economici offerti alla figlia;

- in risposta, l’autorità fiscale si limitava a richiamare l’art. 246 cpv. 3 LT, secondo cui per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono ;

- con scritto del 9 agosto 2013, RI 1 si è quindi rivolta quindi alla Camera di

diritto tributario, pur sapendo che la legge tributaria “non prevede una seconda revisione”;

- nelle proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’Ufficio esazione e condoni propone la reiezione del gravame, rilevando in particolare che la figlia è già “economicamente a carico dello Stato, il quale le versa mensilmente un contributo assistenziale di fr. 2'031.–”;

Diritto

- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli art. 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD, è competente a pronunciarsi nel merito dei gravami contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine;

- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- a prima vista, il ricorso presentato il 9 agosto 2013 appare tardivo, giacché la decisione su reclamo risale al 19 giugno 2013;

- in realtà, come esposto in narrativa, la contribuente ha tempestivamente reagito alla decisione, indirizzando all’Ufficio esazione e condoni lo scritto del 3 luglio 2013, che quest’ultimo ha omesso di trasmettere per competenza a questa Camera, considerandolo erroneamente come una domanda di riesame;

- nelle proprie osservazioni del 19 agosto 2013, l’autorità fiscale non ha tuttavia sollevato alcuna obiezione formale al gravame, per cui nulla si oppone a entrare nel merito delle censure della ricorrente;

- secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;

- il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);

- le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione;

- per motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria, si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009 e dottrina citata);

- il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge;

- nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);

- conformemente a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi: l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale;

- la prima condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);

- se, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);

- a differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);

- conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,

una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008

del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);

- tornando al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di condono in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno, ponendo l’accento sull’impossibilità di riconoscere gli aiuti finanziari garantiti alla figlia __________ fra le spese della ricorrente;

- tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno, l’art. 10 cpv. 1

dell’Ordinanza federale riconosce espressamente un peggioramento essenziale della situazione economica dovuto ad obblighi di

mantenimento;

- come questa Camera ha già avuto modo di sottolineare, occorre tuttavia che simili contribuiti siano indispensabili per i beneficiari e soprattutto che la persona obbligata viva “in condizioni agiate” ai sensi dell’art. 328 CC (Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3ª ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC);

- nella fattispecie, per contro, le rendite della ricorrente non sono di tutta evidenza tali da motivare un obbligo di assistenza nei confronti della figlia maggiorenne;

- è qui appena il caso di ricordare che la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale, nelle sue direttive, propone agli organi di aiuto sociale di considerare soggetti all’obbligo di mantenimento unicamente i membri della famiglia i cui redditi superano i fr. 120'000.– (per le persone sole) oppure i fr. 180'000.– (per le persone sposate; cfr. Direttive COSAS 12/08, p.to F4);

- come giustamente osservato dall’autorità fiscale, non va inoltre dimenticato che la figlia già beneficia della pubblica assistenza, che le versa mensilmente un contributo di fr. 2'031.–;

- in simili circostanze, il sostegno finanziario gatantito alla figlia __________ – seppure moralmente comprensibile – non può pertanto concorrere a giustificare la concessione del postulato condono delle imposte;

- come esposto in narrativa, le ulteriori spese rivendicate dalla contribuente sono invece state tutte conteggiate, anche per importi superiori a quelli indicati;

- da qui la conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'123.–, che peraltro la ricorrente non sembra nemmeno contestare in quanto tale;

- a giudizio di questa Camera un simile importo mensile è certamente sufficiente per permettere alla contribuente di onorare il suo debito fiscale entro un termine ragionevole;

- bene ha quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni a negare l’esistenza di una situazione di disagio;

- il ricorso è conseguentemente respinto;

- vista la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali;

- contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF);

- l’Alta Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione a:

-; -; -; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: