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80.2012.92 • CATI TI 80.2012.92 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Failure to Substantiate Income Assessment Objection Decision

Numero d'incarto 80.2012.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer, engaged in farming, challenged the tax authority's 2010 assessment which significantly increased their declared business income and assets based on local average coefficients, leading to a claim against the subsequent decision that upheld the assessment while vaguely citing corrections. The court found that the tax authority's decision on the objection failed to provide the legally required, specific reasoning for rejecting the taxpayer's objections regarding the calculation of the business income, only listing components of the revised assets without detailing the adjustments to the income, thus violating the taxpayer's right to a proper motivation and the constitutional right to be heard. Consequently, the appeal court annulled the objection decision and remanded the matter to the tax authority for a new, properly reasoned determination.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: decisione su reclamo, motivazione, aumento reddito dell’attività lucrativa indipendente, generico riferimento a correzioni e riprese in sede d’accertamento

Parole chiave

Generato dall'IA
tassazione dell'imposta sul reddito autorità fiscale diritti del contribuente base imponibile reddito della sostanza imposta locale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

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DTF 119 Ia 136
Accused's Right to Be Heard Violated After Remand Proceedings
DTF 114 Ia 242
nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242
DTF 111 Ia 1
Supreme Court on Justification Requirements for Legal Costs Awards
DTF 107 Ia 248
3a; DTF 107 Ia 248, consid.
DTF 105 Ib 248
3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.
DTF 101 Ia 3
2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 cpv. 2 LT

Cited in the reasoning section to support the requirement for a motivated decision, which is the basis for annulling the lower decision in order 1.

art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD

Cited in the reasoning section to support the requirement for a motivated decision, which is the basis for annulling the lower decision in order 1.

art. 208 cpv. 1 LT

Cited in the reasoning section regarding the legal basis for the authority's decision, leading to the annulment in order 1.

art. 135 cpv. 1 LIFD

Cited in the reasoning section regarding the legal basis for the authority's decision, leading to the annulment in order 1.

art. 29 Cost. fed.

Cited in the reasoning section regarding the constitutional right to be heard, which justifies the annulment of the decision for lack of reasoning in order 1.

art. 146 LIFD

Cited as the legal basis for the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court against the current judgment in order 3.

art. 73 LAID

Cited as the legal basis for the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court against the current judgment in order 3.

art. 82 ss. LTF

Cited as the legal basis for the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court against the current judgment in order 3.

art. 144 LIFD

Mentioned in the context of costs, although order 2 confirms no costs are levied.

art. 231 LT

Mentioned in the context of costs, although order 2 confirms no costs are levied.

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Testo completo

Incarti n. 80.2012.92 80.2012.93 · Lugano 27 marzo 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 RI 2 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 30 aprile 2012 contro la decisione del 13 aprile 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

A. RI 1, coniugato con RI 2, svolge la professione di contadino in __________.

Nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva, fra l’altro, un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 21'064.– e un attivo di fr. 30'975.–.

B. Notificando ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 24 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito aziendale in fr. 26'000.– e l’attivo della ditta individuale in fr. 47'731.–.

Nella motivazione allegata, l’autorità argomentava di essersi fondata sulle indicazioni fornite dagli stessi contribuenti e, più in generale, sui “coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.

C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 settembre 2011, ponendo l’accento sulla carente motivazione della decisione impugnata, che fondamentalmente non gli spiegava “da dove risultano le cifre contestate”.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 13 aprile 2012 così formulata:

(…) L’attivo aziendale al 31.12.2010 è così composto: Cassa fr. 15'761.–; Bestiame fr. 26'400.–; Macchine fr. 5'570.–.

L’utile aziendale è confermato in fr. 26'000.– a seguito delle correzioni apportate e delle riprese effettuate in sede d’accertamento.

Si invita il contribuente per le dichiarazione future a voler presentare i rendiconti tramite i moduli ufficiali o con una contabilità a partita doppia e redatta in italiano.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che il reddito sia ridotto a fr. 21'064.– e l’attivo aziendale a fr. 30'975.–.

Il ricorrente contesta in particolar modo l’esistenza di una cassa, sostenendo poi che la differenza tra l’utile aziendale dichiarato e quello accertato risulterebbe da un errato calcolo, dal momento che l’autorità di tassazione avrebbe conteggiato due volte l’aumento di inventario dovuto all’acquisto di un nuovo macchinario (sega circolare) e di una nuova autovettura.

E. Nelle proprie osservazioni del 10 maggio 2012, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame, limitandosi a rinviare alle motivazioni allegate alla decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

1.2.

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato

nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242

consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli

argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia

1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.3.

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo

della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2. 2.1.

Venendo all’esame della fattispecie, va dato atto all’Ufficio di tassazione di avere indicato, nella decisione qui impugnata, la composizione dell’attivo aziendale accertato, suddividendolo in tre poste: cassa (fr. 15'761.–), bestiame (fr. 26'400.–) e macchinari (fr. 5'570.–).

Per contro, le considerazioni proposte dall’autorità fiscale sono ancora una volta carenti in merito al calcolo dell’utile aziendale imponibile, stimato in fr. 26'000.– “a seguito delle correzioni apportate e delle riprese effettuate in sede d’accertamento”.

2.2.

Come esposto in narrativa, i contribuenti hanno contestato, con il reclamo, la carente motivazione della prima decisione di tassazione, sottolineando in particolar modo di non essere a conoscenza del calcolo delle “cifre contestate”.

In presenza di simili censure, l’Ufficio di tassazione non poteva limitarsi a respingere il reclamo, rinviando a non meglio precisate correzioni apportate in sede d’accertamento. Anche se l’autorità di tassazione avesse ritenuto la contabilità presentata da RI

1 del tutto destituita di fondamento, sarebbe stata comunque obbligata a giustificare la decisione di respingere il reclamo, entrando nel merito delle singole poste contabili rettificate. Confermando invece l’utile aziendale di fr. 26'000.– senza minimamente specificare le correzioni apportate, l’Ufficio di tassazione ha messo il contribuente nella situazione di non poter fare altro che inoltrare un ricorso lacunoso dal punto di vista procedurale e ha posto, di riflesso, questa Camera nella situazione di non poter nemmeno capire i calcoli contestati. In simili circostanze, è quindi immediatamente evidente che la motivazione della decisione su reclamo qui impugnata non rispetta le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito e va pertanto annullata, senza la necessità di entrare nel merito del contestato computo dell’aumento di valore dell’inventario.

2.3.

Si deve infine tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera di diritto tributario comporta il pagamento di tasse di giustizia e spese processuali. Solo una decisione su reclamo debitamente motivata consente al contribuente di valutare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria, considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di giudizio.

Da ultimo, deve ancora essere sottolineato che l’autorità di tassazione non ha neppure provveduto a sanare il vizio della sua precedente decisione, presentando perlomeno delle osservazioni al ricorso più dettagliate. In tal modo, avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

3. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 13 aprile 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Biasca e Valli, perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- e; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: