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80.2012.62 • CATI TI 80.2012.62 Generato dall'IA

Tax Assessment Based on Estimation without Warning; Improper Rejection of Objection Remitted

Numero d'incarto 80.2012.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers who relocated and declared no income or assets were subject to an official tax assessment based on estimation because their initial declaration was deemed incomplete, but the tax authority failed to issue the required warning prior to the assessment; subsequently, the authority improperly rejected the taxpayers' initial challenge on its merits after the taxpayers failed to provide requested substantiation following a subsequent request, instead of dismissing it for failing to meet the strict formal requirements for challenging an official assessment, leading the court to annul the decision on the objection and remit the matter to the tax authority to issue a new deadline and appropriate warnings regarding the consequences of continued non-cooperation before issuing a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 204 cpv. 2 LT, Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 206 cpv. 3 LT, Art. 132 cpv. 3 LIFD, Art. 144 LIFD; Tax Assessment Based on Estimation without Warning; Improper Rejection of Objection Remitted: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

Parole chiave

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tassazioni fiscali autorità fiscale tassazione d'ufficio omissione del contribuente reddito della sostanza accordo fiscale preliminare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the section governing costs ('visti per le spese') related to the final judgment.

art. 231 LT

Cited in the section governing costs ('visti per le spese') related to the final judgment.

art. 146 LIFD

Cited as a procedural rule for filing an appeal to the Federal Supreme Court against the decision.

art. 73 LAID

Cited as a procedural rule for filing an appeal to the Federal Supreme Court against the decision.

art. 82 ss. LTF

Cited as a procedural rule governing the appeal to the Federal Supreme Court (LTF).

art. 66 al. 1 LTF

Implicitly relevant as order 2 waives the collection of court fees (tassa di giustizia), which is governed by this article.

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Testo completo

Incarti n. 80.2012.62 80.2012.63 · Lugano 5 maggio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 5 marzo 2012 contro la decisione dell’8 febbraio 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

- i coniugi RI 1 e RI 2 si sono trasferiti a __________ __________ (__________) il 15 marzo 2010;

- nella dichiarazione fiscale 2010 e nell’allegato elenco titoli i contribuenti indicavano di non avere alcun reddito né sostanza;

- notificando loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione datata 2 novembre 2011, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 46'000.– per l’IC ed in fr. 44'500.– per l’IFD;

- la motivazione della decisione precisava che si trattava di una tassazione d’ufficio, suscettibile di impgnazione solo mediante reclamo motivato con la sua manifesta inesattezza ed allegando una dichiarazione d’imposta completa e corredata di allegati;

- la decisione si concludeva avvertendo i contribuenti che l’eventuale reclamo non conforme alle esigenze indicate sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- i contribuenti contestavano tale decisione con reclamo del 27 ottobre 2010, nel quale argomentavano che il marito era disabile al 100% dal gennaio 2010 ed era senza reddito “in attesa di una pensione di invalidità”;

- il 9 novembre 2011 l’autorità fiscale si rivolgeva ai reclamanti, invitandoli a comprovare l’ammontare e la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati nel 2010 per far fronte alle spese necessarie per l’esistenza;

- non avendo ottenuto alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del l’8 febbraio 2012, nella quale sottolineava che i reclamanti avevano disatteso l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta, sicché si imponeva una valutazione dei redditi;

- con scritto del 4 marzo 2012 all’Ufficio di tassazione, RI 1 e RI 2 affermano di non capire la tassazione e rilevano che il marito è malato e si sostiene con i soldi che aveva in banca e con l’aiuto di familiari, avendo ottenuto una rendita di invalidità solo nel novembre 2011;

- il 14 marzo 2012, l’autorità fiscale ha chiesto ai contribuenti se il loro scritto deve essere considerato ricorso e trasmesso pertanto alla Camera di diritto tributario;

- in seguito alla risposta affermativa dei ricorrenti, la lettera del 4 marzo 2012 è stata trasmessa a questa Camera quale ricorso contro la decisione su reclamo dell’8 febbraio 2012.

Diritto

- gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

- in tale

sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

- contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

- tuttavia,

il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta;

- il reclamo inoltre dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);

- le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);

- secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);

- come già ricordato, i ricorrenti hanno inoltrato la loro prima dichiarazione fiscale dopo il trasferimento del domicilio in Svizzera, indicando di non avere alcun reddito ed alcuna sostanza;

- dalla motivazione della decisione di tassazione si evince che l’autorità fiscale ha intrapreso nei loro confronti una tassazione per apprezzamento;

- che la dichiarazione presentata dai contribuenti fosse palesemente incompleta è fuori discussione, equivalendo la stessa di fatto ad una mancata dichiarazione;

- dagli atti risulta tuttavia che l’Ufficio di tassazione non ha fatto precedere la tassazione d’ufficio dalla diffida richiesta dalla legge;

- l’autorità fiscale ha tuttavia cercato di rimediare a tale mancanza quando, ricevuto il reclamo dei contribuenti, che palesemente non rispondeva ai requisiti per contestare una tassazione d’ufficio – ed avrebbe pertanto potuto essere dichiarato irricevibile – si è rivolto a loro con una lettera in cui ha attribuito un termine per comprovare l’ammontare e la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati nell’anno 2010 per far fronte alle spese necessarie per l’esistenza, avvertendoli che altrimenti avrebbe inflitto una multa ed avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;

- poiché i contribuenti non hanno dato seguito a tale richiesta, l’Ufficio di tassazione non ha dichiarato irricevibile il reclamo ma lo ha respinto nel merito;

- in tal modo, tuttavia, la situazione procedurale è divenuta incerta, tanto è vero che la decisione di tassazione d’ufficio non si può considerare passata in giudicato;

- d’altronde, l’avvertenza con cui si chiudeva la lettera di richiesta di informazioni del 9 novembre 2011 era palesemente inadeguata, poiché minacciava i reclamanti di una multa e di una tassazione d’ufficio, quando quest’ultima era già stata eseguita e la prima non risulta mai essergli stata inflitta;

- lo svolgimento della procedura fa sì che ai ricorrenti non sia preclusa la ripresa della collaborazione, nella forma della presentazione di una dichiarazione fiscale che rifletta la loro situazione non solo reddituale ma anche patrimoniale, considerando anche i beni e i proventi di fonte estera;

- anche nella lettera inviata all’autorità di tassazione dopo aver ricevuto la decisione su reclamo gli insorgenti si limitano tuttavia ad accennare genericamente a soldi che avevano in banca e ad aiuti della famiglia, senza minimamente documentare le loro affermazioni;

- alla luce di quanto precece si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché attribuisca un nuovo termine ai contribuenti, avvertendoli delle conseguenze della loro mancata collaborazione, e adotti poi una nuova decisione, conforme alle norme di procedura applicabili;

- visto l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo dell’8 febbraio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché attribuisca un nuovo termine ai contribuenti, avvertendoli delle conseguenze della loro mancata collaborazione, e adotti poi una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

__________

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: