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80.2012.139 • CATI TI 80.2012.139 Generato dall'IA

Taxpayer's Untimely Tax Return Submission Due to Alleged Non-Receipt of Assessment

Numero d'incarto 80.2012.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, after being subjected to an official tax assessment for failing to submit the 2010 tax return, submitted the declaration with supporting documents but claimed not to have received the official assessment, attributing the delay to a postal error following a change of address, which the Tax Office rejected as untimely and contradictory because the taxpayer attached the decision in question to the late submission. The Appellate Court upheld the Tax Office's decision to reject the appeal as untimely, reasoning that the taxpayer's claim of non-receipt was highly improbable given the manifest contradiction of attaching the decision they claimed never to have received, especially since the taxpayer failed to clarify this inconsistency despite a direct request from the court, leading to the conclusion that the official assessment was indeed properly notified within the statutory period.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inoltro della dichiarazione dopo la scadenza del termine di reclamo, affermazioni contraddittorie del contribuente

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva tassazioni fiscali produzione tardiva di documenti apprezzamento manifestamente errato imposta diretta requisito legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 54
8 CC, la prova dell’avvenuta intimazione della tassazione d’ufficio, alla data indicata del 14 marzo 2012, spettava di principio all’autorità di tassazione (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
DTF 101 Ia 8
contro avviso di ricevimento (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 206 cpv. 3 LT

Cited regarding the admissibility requirements for a complaint against an ex officio assessment (though the overall finding was that the complaint was untimely).

art. 132 cpv. 3 LIFD

Cited regarding the admissibility requirements for a complaint against an ex officio assessment (though the overall finding was that the complaint was untimely).

art. 206 cpv. 1 LT

Cited to establish the deadline for appealing an ex officio assessment, which was found not to have been met.

art. 132 cpv. 1 LIFD

Cited to establish the deadline for appealing an ex officio assessment, which was found not to have been met.

art. 146 LIFD

Cited as the legal basis governing the timeframe for appealing the current judgment to the Federal Supreme Court.

art. 73 LAID

Cited as a legal basis governing the appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited as the legal basis governing the appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarti n. 80.2012.139 80.2012.140 · Lugano 12 novembre 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 7 luglio 2012 contro la decisione del 7 giugno 2012 in materia di IC/IFD 2010.

Fatti

A. Dopo un richiamo e una diffida, con decisione del 20 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.– per mancata consegna della dichiarazione fiscale 2010, assegnandogli altri 30 giorni per adempiere i propri obblighi procedurali.

In assenza di risposta, con successiva decisione del 14 marzo 2012, l’autorità assoggettava il contribuente ad una tassazione d’ufficio, commisurando per apprezzamento il reddito imponibile in fr. 144.700.– per l’IC ed in fr. 147'600.– per l’IFD.

B. Con scritto dell’8 maggio 2012, RI 1 inviava all’autorità di tassazione la dichiarazione fiscale, nella quale indicava di aver beneficiato di indennità contro la disoccupazione per fr. 56'694.– e di redditi da attività lucrativa per fr. 14'819.–.

Il contribuente precisava quindi di non aver mai ricevuto la suddetta tassazione d’ufficio e di esserne venuto a conoscenza solo tramite la polizza di pagamento del conguaglio di imposta, attribuendo tale disguido ad un errore postale, verosimilmente dovuto al suo recente cambiamento di domicilio (dal comune di __________ a quello di __________).

C. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 7 giugno 2012, dichiarava irricevibile per tardività tale scritto, considerandolo quale reclamo contro la tassazione d’ufficio. Nella motivazione spiegava di non ritenere plausibili le giustificazioni del contribuente, che da un lato affermava di non avere mai ricevuto la decisione del 14 marzo 2012 e dall’altro la produceva in allegato alla dichiarazione fiscale nel frattempo consegnata.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede sostanzialmente di “rivedere in modo drastico gli importi richiesti” con la tassazione d’ufficio, lamentando difficoltà finanziarie e sostenendo che gli stessi sarebbero “completamente eccessivi e privi di fondamento”.

Il ricorrente ribadisce in particolare di non avere mai ricevuto la decisione del

14 marzo 2012, attribuendo nuovamente tale disguido ad un errore postale.

E. Questa

Camera, con scritto del 4 ottobre 2012, ha invitato il ricorrente a confrontarsi direttamente con le argomentazioni poste alla base della decisione di

irricevibilità qui impugnata, chiarendo in particolare la palese contraddittorietà delle sue affermazioni, in chiaro contrasto con l’evidenza dei fatti: la decisione del 14 marzo 2012, che ancora in questa sede sostiene di non avere mai ricevuto, è stata infatti da lui stesso allegata alla dichiarazione d’imposta (nel frattempo) consegnata all’autorità di tassazione.

Tale invito è rimasto a tutt’oggi inevaso.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se lo stesso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, come visto, RI 1 è stato sottoposto ad una tassazione d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con la conseguenza che l’ammissibilità di un eventuale reclamo contro la decisione dell’autorità era subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

A prima vista, il contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo nel frattempo (finalmente) inoltrato la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi, allegandola allo scritto dell’8 maggio 2012. L’Ufficio di tassazione ne ha tuttavia contestato la tempestività, considerando tale scritto come un reclamo tardivo contro la tassazione d’ufficio del 14 marzo 2012. Ne consegue che a questa Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta.

2. 2.1.

L’art.

206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

A tale proposito, gli art.

192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo

di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.2.

Come esposto in narrativa, il ricorrente sostiene ancora in questa sede di non avere mai ricevuto la tassazione d’ufficio del 14 marzo 2012 e di esserne venuto a conoscenza solo tramite la polizza di pagamento del conguaglio d’imposta. Giustifica così la tempestività del suo reclamo.

Certo, conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, la prova dell’avvenuta intimazione della tassazione d’ufficio, alla data indicata del 14 marzo 2012, spettava di principio all’autorità di tassazione (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o

contro avviso di ricevimento (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo

l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art.

14 della Legge di procedura per le cause amministrative). Nel caso di specie, tuttavia, la tesi ricorsuale solleva parecchi dubbi e perplessità, scontrandosi perfino con l’evidenza dei fatti. Del resto, malgrado un espresso invito di questa Camera, il contribuente non ha mai tentato di chiarire la palese contraddittorietà delle sue giustificazioni, continuando a sostenere di non avere ricevuto la tassazione d’ufficio che lui stesso ha allegato alla dichiarazione d’imposta (nel frattempo) consegnata all’Ufficio di tassazione. Poco plausibile appare inoltre l’asserito errore nell’invio postale, che il ricorrente non dimostra né tanto meno prova, confondendo anzi l’ordine di trattenere l’imposta (cfr. CG “Ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale, edizione aprile 2012) con l’ordine di rispedizione della corrispondenza al nuovo indirizzo (cfr. CG “Ordine di rispedizione/Cambiamento di domicilio”, edizione aprile 2012).

2.3.

In simili circostanze, la decisione di irricevibilità qui contestata merita pertanto piena tutela. Rimasta a tutt’oggi inevasa la richiesta di chiarimenti di questa Camera del 4 ottobre 2012, se ne deve infatti concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata al contribuente alla data indicata del 14 marzo 2012.

3. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ; - ; - ; -

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: