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80.2011.80 • CATI TI 80.2011.80 Generato dall'IA

Usufructuary Maintenance Deductions and Burden of Proof

Numero d'incarto 80.2011.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The taxpayer, who held a life usufruct over a residence gifted to their child, appealed the tax authority's refusal to allow substantial deductions for maintenance and energy-saving works performed on the property during the tax year 2009. The court upheld the lower authority's decision, reasoning that deductible maintenance expenses for a usufructuary are strictly limited to ordinary maintenance costs (preserving the current state) as defined by civil law, excluding major renovations or improvements, which are the responsibility of the bare owner; furthermore, even for expenses deemed ordinary, the taxpayer failed to meet the burden of proof that they personally bore the expense, as the substantial payments were primarily made from an account belonging to the child, to whom the parents had also made a significant donation.

Regesto Legislator

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Art. 32 cpv. 2 LIFD, Art. 31 cpv. 2 LT, Art. 32 LIFD, Art. 765 cpv. 1 CC, Art. 259 CO, Art. 134 LT; Usufructuary Maintenance Deductions and Burden of Proof: The court upheld the lower authority's decision, reasoning that deductible maintenance expenses for a usufructuary are strictly limited to ordinary maintenance costs (preserving the current state) as defined by civil law, excluding major renovations or improvements, which are the responsibility of the bare owner; furthermore, even for expenses deemed ordinary, the taxpayer failed to meet the burden of proof that they personally bore the expense, as the substantial payments were primarily made from an account belonging to the child, to whom the parents had also made a significant donation.

Parole chiave

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deduzione delle spese di manutenzione di immobili onere della prova del contribuente usufrutto sostanza del figlio imposta sulle donazioni spese generali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 765 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the scope of 'ordinary maintenance expenses' applicable to the usufructuary, which informs the rejection of the appeal.

art. 765 cpv. 3 CC

Cited in the reasoning to classify extraordinary maintenance (heating system renovation) as the responsibility of the bare owner.

art. 32 cpv. 2 LIFD

Cited in the reasoning to establish the general right to deduct maintenance expenses and in the context of appeal against Federal Supreme Court.

art. 31 cpv. 2 LT

Cited in the reasoning to establish the general right to deduct maintenance expenses and in the context of appeal against the Cantonal Tax Law.

art. 146 LIFD

Cited as the legal basis for the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited as the legal basis governing appeals to the Federal Supreme Court.

art. 144 LIFD

Cited as the basis for ruling on court costs.

art. 231 LT

Cited as the basis for ruling on court costs under Cantonal Tax Law.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.80 · Lugano 14 luglio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 3 giugno 2011 contro la decisione del 25 maggio 2011 in materia di IC/IFD 2009.

Fatti

A. RI 1, nato nel 1936, funzionario di banca in pensione, è coniugato con __________. Nel corso del 2006, il contribuente donava al figlio __________ la sua casa d’abitazione di __________, riservando un diritto di usufrutto vita natural durante per sé stesso e per la moglie.

Nella dichiarazione fiscale 2009, i coniugi __________ esponevano un reddito della sostanza immobiliare di fr. 22'000.–. Facevano quindi valere deduzioni per spese di gestione e manutenzione nella misura di fr. 131'663.–.

B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 1° dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito della sostanza immobiliare in fr. 22'181.–, mentre ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione nella limitata misura di fr. 5'546.–. Nella motivazione allegata alla decisione, l’autorità spiegava che la deduzione effettiva poteva essere concessa “solamente se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme”.

C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 dicembre 2010, nel quale lamentavano la mancata deduzione delle spese di manutenzione effettive, pari a complessivi fr. 119'090.–, come da tabella riassuntiva allegata alla dichiarazione fiscale.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 maggio 2011,

rinviando in particolare ad una Circolare della Divisione delle contribuzioni, secondo la quale sono deducibili all’usufruttuario unicamente le spese di manutenzione ordinaria,

ovvero quelle spese sostenute per piccoli lavori e riparazioni necessari all’ordinaria manutenzione della casa.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano le argomentazioni dell’Ufficio di tassazione e affermano di avere sostenuto importanti lavori di manutenzione e di risparmio energetico per lo stabile di cui sono usufruttuari. I ricorrenti sottolineano in particolare di avere donato la somma necessaria per eseguire i lavori al figlio __________, che avrebbe fatto da tramite per il pagamento di parte delle fatture.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

La medesima facoltà spetta all’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art.

32 LIFD, p. 510). Tuttavia, coerentemente con quanto indicato dal

diritto civile, deducibili sono solo le “spese di manutenzione ordinaria” disciplinate dall’art. 765 cpv. 1 CC. Tale nozione è alquanto restrittiva e

comprende più o meno quei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto di locazione sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non vi rientrano invece i lavori più importanti,

quali il rifacimento del tetto o della facciata, che restano invece a carico del nudo proprietario (Farine Fabbro, L’usufruit immobilier, Friburgo 2000, pp. 175-176).

1.3.

Come correttamente evidenziato dall’autorità di tassazione, agli stessi principi si

ispira anche la Circolare n. 1 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2003, concernente l’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito

dell’imposta ordinaria. Essa definisce gli oneri di manutenzione ordinaria quali spese abituali di carattere corrente effettuate al fine di mantenere o di ristabilire il valore dell’immobile, distinguendole dalle spese più importanti, che per contro non hanno carattere ricorrente e che comportano, di regola, anche una miglioria dell’oggetto. Le prime sono a carico dell’usufruttuario e possono conseguentemente essere dedotte nella sua partita fiscale; le seconde restano a carico del nudo proprietario e possono essere dedotte nella sua partita fiscale nei limiti degli art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv.

2 LIFD. Se si tratta di interventi che comportano una miglioria, la deduzione è invece ammessa – quale costo di investimento (art. 134 LT) – nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari.

2. 2.1.

Venendo al caso in esame, come esposto in narrativa, i coniugi RI 1 sono titolari di un

diritto di usufrutto gravante l’immobile di __________, donato al figlio __________ nel corso del 2006 e successivamente oggetto di importanti opere di rinnovo.

Dalla tabella allegata alla dichiarazione fiscale dagli stessi contribuenti risulta che

i lavori di manutenzione e di miglioria, per un totale complessivo di quasi 360'000 franchi, sono stati saldati nel corso degli anni 2009 e 2010

attingendo prevalentemente ad un conto bancario intestato al figlio. Per quanto qui di interesse, le spese di manutenzione rivendicate dai contribuenti nel 2009 ammontano a fr. 119'090.– e sono state tutte liquidate tramite il conto bancario del figlio __________, fatta eccezione per le opere da pittore, di complessivi fr. 3'750.–, di cui si conosce solo la data del pagamento (27 gennaio 2009) ma non la provenienza dei fondi.

2.2.

Quanto al momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e giurisprudenza non sono unitarie. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della fattura oppure la data del pagamento (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD). Nel Canton Ticino, perlomeno nell’amministrazione della sostanza

privata, viene ammessa di regola la data di pagamento della fattura (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306). Poco importa invece che si tratti di fatture d’acconto per lavori eseguiti l’anno successivo: la giurisprudenza del Canton Soletta ha già avuto modo di precisare che solo gli acconti liberi, versati all’infuori di una fattura, non sono deducibili nel relativo periodo di computo (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD e riferimenti; v. anche decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio 2003, in: RDAF 2003 II 681).

2.3.

Nel caso in esame, tutti i costi rivendicati dai contribuenti sono stati effettivamente liquidati nel periodo di computo. Sennonché, i presupposti stabiliti dalla legge per ogni singola deduzione devono essere adempiuti proprio nella persona che la fa valere (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 20 ad art. 25 LIFD, p. 446). Nella fattispecie, a difettare è pertanto il requisito fondamentale per poter beneficiare della deduzione in discussione, ovvero che i contribuenti abbiano effettivamente sostenuto le spese di manutenzione rivendicate, dal momento che le opere elencate nella tabella riassuntiva sono state saldate attingendo prevalentemente ad un conto intestato al figlio __________. A tale proposito, poco importa sapere che nel corso del 2009 abbia beneficiato da parte dei genitori di una donazione di 300'000 franchi, che gli ha permesso di onorare le fatture degli artigiani. Una simile argomentazione prova semmai una volta di più che i costi di manutenzione rivendicati dai contribuenti sono stati effettivamente sostenuti dal figlio, potendo quest’ultimo disporre della somma di denaro ricevuta dagli stessi genitori.

Le sole spese di cui non si conosce la provenienza del pagamento riguardano, come visto, le opere da pittore, di complessivi fr. 3'750.–. Premesso che secondo un consolidato principio, l’onere della prova di quegli elementi che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario incombe ai contribuenti (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8), dall’esame della documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti risulta che le opere da pittore sono state sostenute nell’ambito del risanamento della centrale di riscaldamento, che di tutta evidenza non può rappresentare una spesa di “manutenzione ordinaria” ai sensi dell’art. 765 cpv. 1 CC. Un simile intervento, di carattere straordinario, è senza dubbio di competenza del nudo proprietario (art. 765 cpv. 3 CC); solo quest’ultimo può conseguentemente dedurre la relativa spesa, a condizione tuttavia che provi di averla effettivamente sostenuta e nei limiti stabiliti dagli art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD.

3. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: