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80.2011.73 • CATI TI 80.2011.73 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Submission and Missed Correction Deadline

Numero d'incarto 80.2011.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a tax assessment concerning the 2008 income and net worth, specifically contesting the inclusion of "other income" based on financial capacity and the refusal of higher maintenance expense deductions. The court declared the appeal inadmissible because the initial submission was unsigned, violating the requirement for a signed written form, and although the authority provided a ten-day deadline for correction via registered mail, this notice was returned as undeliverable, leading to the deadline being calculated based on the deemed notification date (the last day of the seven-day retention period after the first delivery attempt), by which time the taxpayer's subsequent submission was late.

Regesto Legislator

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Art. 140 cpv. 1 LIFD, Art. 140 cpv. 2 LIFD, Art. 140 LIFD, Art. 7 delle, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD; Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Submission and Missed Correction Deadline: The court declared the appeal inadmissible because the initial submission was unsigned, violating the requirement for a signed written form, and although the authority provided a ten-day deadline for correction via registered mail, this notice was returned as undeliverable, leading to the deadline being calculated based on the deemed notification date (the last day of the seven-day retention period after the first delivery attempt), by which time the taxpayer's subsequent submission was late.

Parole chiave

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decisione di tassazione difetto di sottoscrizione inosservanza del termine dichiarazione fiscale autorità fiscale rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 227 cpv. 2 LT

Cited as a procedural requirement for the appeal, which was not met due to lack of signature, leading to inadmissibility.

art. 140 cpv. 2 LIFD

Cited as a procedural requirement for the appeal, which was not met due to lack of signature, leading to inadmissibility.

art. 146 LIFD

Cited regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 231 LT

Cited in relation to the costs assessed against the appellant.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the costs assessed against the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.73 · Lugano 6 luglio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 23 maggio 2011 contro la decisione del 29 aprile 2011 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

A. Con decisione su reclamo del 29 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava a RI 1, nato nel 1961, vicepresidente dell’impresa generale di costruzione __________, la tassazione IC/IFD 2008.

Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di essersi limitata a rettificare in fr. 5'643.– la deduzione per spese di manutenzione correlate all’immobile di __________, riconfermando invece integralmente l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 23'000.–, esposti sulla base del calcolo della sua disponibilità finanziaria.

B. Il

24 maggio 2011 giungeva alla Camera di diritto tributario un ricorso non firmato, con il quale RI 1, rappresentato dalla fiduciaria __________, contestava la suddetta decisione dell’autorità di tassazione, postulando lo stralcio degli “altri redditi” e il riconoscimento di ulteriori spese di manutenzione in ragione di 10'000 franchi.

C. Con lettera raccomandata dello stesso giorno, questa Camera ritornava l’atto ricorsuale alla fiduciaria __________, assegnandole un termine di dieci giorni per completare e inoltrare nuovamente il gravame debitamente firmato, in tre copie, sotto comminatoria di dichiararlo irricevibile.

D. L’invio raccomandato ritornava al mittente il 7 giugno 2011. Il giorno successivo, questa Camera spediva una copia del medesimo per lettera semplice.

Con scritto del 18 giugno 2011, la fiduciaria __________ ha infine inviato la postulata documentazione, debitamente sottoscritta, sostenendo di non sapere per quale ragione la lettera raccomandata del 24 maggio 2011 sia ritornata al mittente.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione, a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

1.2.

Secondo gli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve i particolare indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente.

L’atto ricorsuale deve essere trasmesso in forma cartacea e deve portare la firma originale del ricorrente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1194). Essenzialmente per ragioni di sicurezza, il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito che un ricorso non può validamente essere inoltrato via telefax, difettando le condizioni della forma scritta (decisione TF n. 1C_234/2011 del 27 maggio 2011; DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6). A maggior ragione, non può pertanto costituire un tempestivo ricorso contro una decisione di tassazione un atto ricorsuale non firmato.

1.3.

Nel caso in esame è pacifico, e del resto nemmeno contestato, che il ricorso presentato il 24 maggio 2011 non soddisfa i requisiti della forma scritta, a causa dell’assenza di una firma originale. Conformemente a quanto disposto dagli art.

140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, questa Camera ha allora assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per rimediarvi, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il gravame, sicché non può esserle rimproverato nessun formalismo eccessivo.

2. 2.1.

Il ricorrente, e per esso la fiduciaria __________, non contesta in realtà l’operato di questa Camera. Sostiene però di avere ricevuto il termine di emendamento unicamente tramite l’invio semplice dell’8 giugno 2011 e di non sapere per quale ragione il primo invio raccomandato del 24 maggio 2011 sia ritornato al mittente.

2.2.

Conformemente alle Condizioni generali (CG) che regolano le relazioni tra clienti e la Posta Svizzera in merito alla fruizione dei servizi postali nel traffico nazionale e internazionale, si considerano recapitati gli invii che la Posta consegna al destinatario o lascia nella cassetta delle lettere o di deposito, nella casella postale o in un altro luogo previsto a tale scopo (art. 2.3 delle CG dei “servizi postali”, edizione aprile 2011).

Quando il servizio scelto dal mittente (lettera raccomandata) o le dimensioni dell’invio richiedono la consegna diretta al destinatario o all’avente diritto, ma questi risulta assente all’atto del recapito, la Posta deposita nella cassetta delle lettere un avviso di ritiro. Un invito di ritiro è invece recapitato nelle caselle postali, che offrono il vantaggio di poter ritirare gli invii prioritari entro l’apertura degli sportelli (art. 7 delle CG “La casella postale”, edizione ottobre 2002).

Sia come sia, l’invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale. Se tuttavia, come nella fattispecie, il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7). Per gli invii raccomandati esiste infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario: spetta però al destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n. 2C_780/2010 del 21 marzo 2011; TF n. 2C_38/2009 del 5 giugno 2009).

Si aggiunga infine che per costante giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo. Il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).

2.3.

Tornando al caso in esame, risulta dall’estratto “Track & Trace” che la richiesta di emendamento è stata spedita da questa Camera per raccomandata il 24 maggio 2011 e che l’invito di ritiro è stato notificato nella casella postale della fiduciaria __________ il giorno seguente. Il periodo di sette giorni è quindi venuto a scadenza il 1° giugno 2011.

Da parte sua, il ricorrente si limita a sostenere di non conoscere le ragioni per le quali la Posta ha ritornato al mittente l’invio raccomandato, senza nemmeno tentare di documentare errori nel deposito dell’invito nella sua casella postale. In simili circostanze, sebbene affermi di avere ricevuto la richiesta di emendamento solo tramite l’invio per posta semplice dell’8 giugno 2011, alla luce della chiara giurisprudenza del Tribunale federale, se ne deve concludere che il termine di dieci giorni per emendare il gravame ha cominciato a decorrere già il 2 giugno 2011, ovvero il giorno successivo al settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna, ed è scaduto il 10 giugno 2011.

3. La lettera del 18 giugno 2011 è quindi tardiva, e di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che questa Camera debba entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: