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80.2011.65 • CATI TI 80.2011.65 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Over Business Income Assessment Reassessment Due to Insufficient Justification

Numero d'incarto 80.2011.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayers appealed an assessment that significantly increased the wife's business income based on financial availability and the disallowance of personal expenses, despite the taxpayers providing a cash flow calculation showing an excess. The court noted that while the tax authority can adjust declared income, in a standard assessment (not an official ex officio assessment), the authority retains the burden of proving the plausibility of the facts supporting the increase, even if the taxpayer failed to appear at a hearing or provided deficient accounting documentation regarding a claimed salary withdrawal. Because the initial assessment decision lacked adequate justification for the reassessment and failed to address the taxpayers' supporting documentation, the appeals court annulled the decision and remanded the case for the tax authority to conduct necessary investigations and issue a new, reasoned decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: obblighi di collaborazione, titolare di negozio di alimentari, prelevamento di uno "stipendio"

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione d'imposta esame della situazione economica imposta sulle persone fisiche amministrazione fiscale aumento del reddito spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 146 LIFD

Cited in order 3 regarding the possibility of recourse against the judgment.

art. 73 LAID

Cited in order 3 regarding the possibility of recourse against the judgment.

art. 82 ss. LTF

Cited in order 3 as the general basis for public law appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.65 · Lugano 19 agosto 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 5 maggio 2011 contro la decisione del 12 aprile 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

A. RI 1, nato nel 1950, lavora alle dipendenze della __________. La moglie RI 2, nata nel 1955, è titolare del negozio di alimentari __________ di __________.

Nella dichiarazione fiscale 2009, il marito esponeva un reddito da attività dipendente di fr. 43'017.–; la moglie, che allora condivideva ancora il negozio con la socia __________, indicava l’intero utile aziendale risultante dall’esercizio contabile, di complessivi fr. 31'798.20.

B. Notificando ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 63'800.– per l’IC ed in fr. 64'600.– per l’IFD.

L’autorità aveva in particolar modo rivalutato l’utile aziendale della moglie in 70'000 franchi, spiegando nella motivazione allegata alla decisione di essersi fondata sul calcolo della disponibilità finanziaria dei coniugi e di avere ripreso “spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.

C. I contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 27 gennaio 2011, nel quale contestavano la rivalutazione del reddito aziendale operata dall’autorità di tassazione. Allegavano al gravame un calcolo della loro disponibilità finanziaria, dal quale emergeva un’eccedenza annua di fr. 22'184.–.

L’autorità di tassazione fissava una prima udienza per il 7 marzo 2011, invitando i contribuenti a produrre il contratto di cessione e l’accredito bancario relativo alla liquidazione della socia __________. A tale udienza, posticipata telefonicamente al 28 marzo 2011 su richiesta della rappresentante dei contribuenti, nessuno si presentava.

Il successivo

12 aprile 2011, l’autorità fiscale respingeva il gravame, argomentando di non essere in possesso di ulteriore documentazione.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano nuovamente la tassazione 2009, chiedendo che il reddito aziendale della moglie venga riportato al valore dichiarato di fr. 31'798.20.

Nelle proprie osservazioni dell’11 maggio 2011, l’autorità fiscale propone invece di respingere il gravame, sostenendo di avere adottato la corretta procedura.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale vige la *massima ufficiale*. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen

und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC,

l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

All’interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre nondimeno distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,

p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente

anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della

fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

1.2.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2. 2.1.

Venendo al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha commisurato per apprezzamento il reddito aziendale della moglie in fr. 70'000.–, rinunciando però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nella notifica della tassazione IC/IFD 2009, non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552). In simili circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la plausibilità dei fatti che l’autorizzavano ad aumentare l’onere fiscale dei ricorrenti (Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n. 9 p. 443).

2.2.

Dalla decisione impugnata e dagli atti dell’Ufficio di tassazione non si ricava alcuna utile indicazione in merito alle ragioni per cui il reddito aziendale della moglie sia stato aumentato rispetto alla dichiarazione di circa 38'000 franchi.

Certo, dall’esame dell’incarto fiscale emerge un calcolo delle entrate e delle uscite dei coniugi __________, una tabella sull’evoluzione della cifra d’affari del negozio di __________ ed un confronto dei dati della “categoria alimentari”. Non è tuttavia dato sapere se tali atti siano stati dapprima sottoposti ai contribuenti, in ossequio al loro diritto di essere sentiti, e soprattutto in che modo e misura abbiano realmente condizionato l’aumento del reddito aziendale dichiarato, dal momento che lo stesso viene genericamente indicato come ripresa delle “spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”. Del tutto incomprensibile è poi il riferimento, contenuto nella decisione su reclamo qui impugnata, alla mancanza di ulteriore documentazione, ove si pensi appena che gli unici documenti richiesti dall’autorità di tassazione concernono la liquidazione della socia __________, che è però avvenuta soltanto nel corso del 2010, ovvero in un periodo fiscale successivo.

L’autorità di tassazione non ha per contro speso una parola sul calcolo della liquidità allegato al reclamo del 27 gennaio 2011. A colpire non è tanto la presenza di un’eccedenza finanziaria annua di fr. 22'184.– anziché di un ammanco annuo di oltre 39'000 franchi, quanto piuttosto le entrate della moglie: mentre l’autorità fiscale, nel suo calcolo delle entrate e delle uscite, ha considerato l’utile aziendale dichiarato di fr. 31'798.–, i ricorrenti hanno esposto un importo di fr. 48'000.– a titolo di “Stipendio __________”. Tale importo è allibrato a bilancio del negozio di alimentari di __________, sotto la voce “Prelevamenti ’09 __________”, ma non figura invece a conto profitti e perdite.

2.3.

Gli art. 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le persone fisiche con reddito da

attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

Nella fattispecie, la documentazione contabile prodotta dai ricorrenti (bilancio e conto profitti e perdite) appare a prima vista lacunosa ed in ogni caso non permette di chiarire se la moglie abbia effettivamente percepito lo stipendio di fr. 48'000.– indicato nel calcolo della loro liquidità. A tale proposito, è sufficiente evidenziare che i costi per il personale allibrati a conto profitti e perdite ammontano a soli fr. 7'065.25, mentre non vi è traccia dell’importo di 48'000 franchi registrato fra gli attivi di bilancio sotto la voce “Prelevamenti ’09 __________”.

D’altra parte, è però altrettanto importante sottolineare che la legge non consente all’autorità di tassazione di procedere ad una semplice – e non motivata – rivalutazione di un reddito aziendale basata su una dichiarazione non documentata. Anche se i contribuenti non si sono presentati ad un’audizione regolarmente convocata, nell’ambito di una tassazione ordinaria l’onere di provare la verosimiglianza della rappresentazione dei fatti su cui fonda l’applicazione del diritto rimane comunque a carico dell’autorità fiscale (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, a questa Camera non resta quindi che

annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti.

Visto l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 12 aprile 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: