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80.2011.2 • CATI TI 80.2011.2 Generato dall'IA

Taxpayer Settlement Agreement Validity Over Internal Instruction Knowledge

Numero d'incarto 80.2011.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A corporate taxpayer, subject to an ex officio tax assessment for failing to file a return, challenged the assessment by submitting initial documentation and later entering into a settlement agreement with the tax authority regarding the taxable profit, which the authority subsequently formalized in a decision. The taxpayer appealed this decision, arguing its representative agreed to the settlement without full knowledge of the facts concerning commission income, specifically that the company structure was merely lent out for billing. The court reasoned that such settlement agreements are generally permissible when factual elements are unclear and difficult to ascertain, and since the agreement was confirmed by the representative at a hearing, it constituted a binding agreement based on the principle of good faith and the justified trust of the tax authority, making subsequent claims based on internal instructions invalid.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: reclamo, accordo transattivo tra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, irrilevanza di successive nuove istruzioni del contribuente al suo rappresentante

Parole chiave

Generato dall'IA
validità della tassazione fiscale autorità fiscale imposta sull'utile delle aziende accordo aziendale dichiarazione fiscale gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive to indicate the legal basis for an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 73 LAID

Cited in the dispositive to indicate the relevant law for the appeal to the Federal Supreme Court.

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive to indicate the relevant law for the appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.2 · Lugano 5 maggio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 10 gennaio 2011 contro la decisione del 9 dicembre 2011 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

A. La RI

1 è una società con sede a __________, il cui scopo consiste nell’esecuzione di operazioni commerciali di ogni genere.

Non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, l’CO 1 (UTPG) le infliggeva una multa disciplinare di fr. 300.–. Con decisione del 5 agosto 2010, le notificava poi la tassazione IC/IFD 2008 allestita d’ufficio. L’utile imponibile era commisurato in fr. 18'100.– e il capitale in fr. 50'000.–. Nella motivazione l’autorità sottolineava che il reclamo era ammissibile solo con il motivo che la tassazione era manifestamente inesatta e che lo stesso doveva essere motivato ed indicare i mezzi di prova. In caso di inosservanza di tali requisiti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

B. Con reclamo del 25 agosto 2010, la contribuente impugnava la tassazione d’ufficio e presentava bilancio e conto economico. L’utile che risultava da quest’ultimo ammontava a fr. 4'601.84.

L’UTPG le attribuiva un termine per produrre la scheda contabile “provvigioni” e copia delle fatture delle provvigioni e degli ordini di pagamento. La richiesta veniva ribadita con scritto dell’8 ottobre 2010.

Con decisione del 9 dicembre 2010, l’UTPG elevava l’utile imponibile a fr. 52'700.–, indicando nella motivazione che il reclamo era stato “evaso conformemente a quanto concordato telefonicamente il 24 novembre 2010 con la rappresentante fiscale signor __________, __________”.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta l’utile determinato in via transattiva ed il suo rappresentante argomenta che a tale momento non era ancora “esattamente a conoscenza della realtà dei fatti relativi alle operazioni di fatturazione delle ‘commissioni di pagamento’ delle ‘provvigioni’”, per cui aveva “aderito alla proposta di ripresa del 50% delle provvigioni come normalmente concesso alle società ausiliarie”. La sua attività sarebbe consistita esclusivamente nel mettere a disposizione “del mandante la sua struttura per la sola fatturazione e incasso senza fornire alcuna prestazione”, operazione per cui le sarebbe stata promessa una provvigione del 15%.

D. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2011, l’UTPG propone di respingere il ricorso e di considerare vincolante l’accordo transattivo, sottolineando in particolare che non è mai stata presentata la documentazione richiesta alla ricorrente.

Nel corso dell’udienza del 17 aprile 2012, il rappresentante della ricorrente ha confermato di aver raggiunto l’accordo transattivo con l’UTPG, sottolineando che solo in un momento successivo gli azionisti gli avrebbero spiegato che la società era stata messa a disposizione di un’altra persona.

Diritto

1. Il ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione e mette in discussione la transazione intervenuta nel corso della procedura di reclamo.

1.2.

Va premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).

1.3.

La fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale concordato con il rappresentante della contribuente un utile imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, soprattutto a dipendenza della limitata collaborazione prestata proprio dalla ricorrente. Si è già ricordato, infatti, che quest’ultima era stata sottoposta ad una tassazione d’ufficio per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale e che solo con il reclamo aveva trasmesso all’autorità competente il bilancio ed il conto economico, peraltro privo di allegati. Dopo che l’UTPG ha invitato la reclamante a produrre la documentazione relativa alle abbondanti provvigioni risultanti dal conto economico, è sopravvenuta la transazione.

Sebbene sia intervenuto in forma verbale, l’accordo transattivo è valido, essendo stato confermato anche dallo stesso rappresentante nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Camera.

2. 2.1.

Senonché, in questa sede il rappresentante della ricorrente contesta il contenuto dell’accordo transattivo, argomentando che solo in un momento successivo l’azionista gli avrebbe spiegato che la società era stata messa a disposizione di un’altra persona e che per tale prestazione era stato pattuito un compenso determinato.

2.2.

Ritornando alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).

2.3.

È evidente che l’insorgente non può far decadere l’accordo sulla base di un’istruzione che l’azionista ha dato al rappresentante dopo la conclusione della transazione, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio della buona fede. Se gli amministratori della ricorrente avevano conferito mandato ad un professionista perché si occupasse della loro pratica fiscale ed il rappresentante ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità competente, non può certo essere opposta a quest’ultima un’eventuale istruzione successiva dell’azionista.

Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con

reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale

sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti

del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice

delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO:

“Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere

tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).

Se poi il rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti

del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta

all’autorità di tassazione.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: