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80.2011.172 • CATI TI 80.2011.172 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Real Estate Income and Expense Deductions

Numero d'incarto 80.2011.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, an administrator of a vehicle trading company, appealed a tax assessment which included income from alleged independent real estate trading and disallowed certain expense deductions, while also challenging the denial of a flat-rate deduction for an accessory real estate trading activity for direct federal tax purposes. The court partially accepted the appeal, permitting the deduction of transportation expenses from home to work, reasoning that while the taxpayer accepted other income adjustments, the transportation costs were necessary expenses deductible under tax law principles concerning income from dependent employment, but rejected the claim for the flat-rate professional expense deduction for the accessory activity, as such a deduction is defined exclusively for dependent employment income.

Regesto Legislator

Ufficiale

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, contribuente assoggettato all'imposizione per vantaggi goduti nell'ambito di una SA per l'uso privato di veicoli aziendali

Parole chiave

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spese professionali deducibili reddito da attività lucrativa dipendente tassazioni fiscali imposta reale reddito immobiliare deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 144 LIFD

Cited in relation to the legal basis for the costs imposed on the appellant.

art. 231 LT

Cited in relation to the legal basis for the costs imposed on the appellant.

art. 73 LAID

Cited as a provision governing the appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited as the provisions governing the appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.172 · Lugano 16 agosto 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 13 dicembre 2011 contro la decisione del 16 novembre 2011 in materia di IC/IFD 2007.

Fatti

A.RI 1, domiciliato a __________, è amministratore unico e dipendente responsabile della __________ SA di __________, la quale svolge come attività principale il commercio di autoveicoli.

B. Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 97'500.–, mentre in deduzione faceva, fra l’altro, valere il forfait di fr. 2'400.– per le spese professionali.

Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 febbraio 2010, l’RS 1__________ aggiungeva al reddito dichiarato un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 165'597.– ai soli fini dell’IFD. Nella motivazione spiegava che si trattava del guadagno derivante dal commercio professionale di immobili.

Per quanto attiene alle spese professionali, ammetteva in deduzione fr. 2'400.– per l’IC e fr. 2'925.– per l’IFD.

B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° marzo 2010, nel quale contestava di aver esercitato un’attività nell’ambito del commercio professionale di immobili.

In occasione di un incontro con il contribuente in data 24 ottobre 2011, l’autorità fiscale procedeva a varie rettifiche tra cui riprese annue di fr. 10'000.– a titolo di vantaggi goduti nell’ambito della __________ SA, sia per il periodo fiscale 2006, che per il periodo in esame. Tali importi erano stati quantificati in sede di verifica fiscale avvenuta a inizio giugno 2011.

L’autorità di tassazione respingeva il reclamo interposto dal contribuente, con decisione del 10 dicembre 2008, aggiungendo ai redditi accertati altri redditi della sostanza mobiliare per un importo pari a fr. 20'000.–. Nelle motivazioni rinviava al verbale d’audizione del 24 ottobre 2011.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 non contesta l’aggiunta ai redditi dichiarati dell’importo di fr. 20'000.–, né contesta di aver esercitato l’attività professionale di commerciante d’immobili. In seguito alla ripresa dei vantaggi relativi all’uso del veicolo aziendale a titolo personale, postula però la deduzione delle spese di trasporto nella misura di fr. 1'140.–, limitatamente all’IC. In relazione alla sua attività di commerciante d’immobili, chiede inoltre che gli venga riconosciuta la deduzione forfetaria per attività accessoria, questa volta limitatamente all’IFD.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

*a)* le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

*b)* le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

*c)* le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

*d)* le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere *a - c* sono stabilite deduzioni complessive.

1.2.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate *spese di trasporto* quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

*a)* per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) *[…]*

*c)* per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata

oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

Anche per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso

d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le

spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 Ordinanza

del 10 febbraio 1993).

1.3.

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non

deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di

mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).

2. Nel caso in esame, nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2011, l’Ispettorato fiscale ha proceduto ad una revisione dei conti della __________ SA per i periodi fiscali 2006, 2007, 2008 e 2009. Nell’ambito di tale verifica, si è potuto accertare che il contribuente e la moglie __________ avevano usufruito di vantaggi personali, tra cui l’utilizzo degli autoveicoli aziendali a scopi privati.

Il 10 agosto 2011, il ricorrente e la moglie, sottoscrivevano un verbale di audizione, nel quale definivano “di comune accordo” gli elementi imponibili della società per i periodi fiscali dal 2006 al 2009. Nel verbale i vantaggi goduti da RI 1 erano stabiliti in fr. 10'000.– all’anno.

L’Ufficio di tassazione, come visto, ha così aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti un importo di fr. 20'000.– a titolo di vantaggi goduti nell’ambito della __________ SA, nel corso dei periodi fiscali 2006 e 2007.

Dalle risultanze della verifica non si riesce a stabilire se l’ammontare della ripresa in questione sia stato definito considerando anche le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro o meno.

Per economia di giudizio, seguendo anche la proposta formulata dall’autorità di tassazione nella sua presa di posizione sul ricorso, la richiesta di ammettere in deduzione le spese di trasporto dal suo domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) per un importo complessivo di fr. 1'440.– (8 km x 220 gg. x 0.65 fr.) può essere accolta.

La stessa soluzione può essere estesa d’ufficio anche all’imposta federale diretta, in considerazione dell’identità dei presupposti legali per la deduzione.

3.Limitatamente all’IFD, il ricorrente chiede inoltre che gli venga riconosciuto in deduzione il forfait per spese professionali in relazione alla sua attività accessoria di commerciante d’immobili.

Sennonché tale deduzione forfettaria concerne per definizione unicamente le attività lucrative esercitate a titolo dipendente (cfr. art. 10 Ordinanza DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta).

La postulata richiesta appare quindi già a prima vista priva di ogni fondamento e deve pertanto essere negata.

4.Il ricorso è accolto in relazione alla deduzione delle spese di trasporto; è invece respinto in relazione alla deduzione per spese professionali legate all’attività accessoria (IFD).

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente in misura parziale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 dicembre 2008 è riformata nel senso che è ammesso in deduzione l’importo di fr. 1’140.– a titolo di spese di trasporto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.–

sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 240.–).

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: