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80.2011.17 • CATI TI 80.2011.17 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Procedural Irregularities and Merits Remand in Income and Wealth Tax Appeal

Numero d'incarto 80.2011.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed decisions related to income tax and wealth tax for the years 2003-2005, raising objections regarding the denial of deductions for life insurance premiums and property management expenses, and a specific income assessment for 2004, while also challenging the manner in which the tax authority handled the appeal, specifically that the appeal decisions were served directly to them instead of their known representative and that the decisions lacked proper reasoning, relying instead on an alleged settlement reached via an unauthorized staff member; the court upheld the taxpayers' procedural objections, finding the notification of the appeal decisions directly to the taxpayers improper when a representative was known, and further determined that the justification for the decision, based on a vaguely substantiated settlement, was inadequate because tax authorities cannot generally conclude substantive tax agreements contrary to legal provisions unless exceptional circumstances exist, leading the court to annul the decisions and remit the matter to the tax authority to rule on the merits of the original claims.

Regesto Legislator

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Art. 117 LIFD, Art. 2 CC, Art. 5 cpv. 3 Cost, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD, Art. 73 LAID; Taxpayers v. Tax Authority: Procedural Irregularities and Merits Remand in Income and Wealth Tax Appeal: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

Parole chiave

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imposta sul reddito censure procedurali base imponibile autorità giudiziaria fiscale fondatezza materiale stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited as the procedural basis for the Single Judge deciding the case.

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis for the right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 146 LIFD

Cited as the procedural basis governing appeal to the Federal Tribunal in tax matters.

art. 73 LAID

Cited as the procedural basis governing appeal to the Federal Tribunal in tax matters.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the costs, although the dispositive orders no costs.

art. 231 LT

Cited in relation to the costs, although the dispositive orders no costs.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.17 · Lugano 29 marzo 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 entrambi rappresentati dall’ RA 1 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 3 febbraio 2011 contro le decisioni del 4 gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2003, 2004 e 2005.

Fatto

- con tre decisioni del 22 ottobre 2008, l’CO 1 notificava ai coniugi RI 1 le tassazioni IC/IFD 2003, 2004 e 2005;

- i contribuenti, rappresentati dall’RA 1, impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 7 novembre 2008;

- le contestazioni dei reclamanti si riferivano, per tutti e tre i periodi fiscali in questione, alla mancata deduzione dei premi pagati per un’assicurazione sulla vita (previdenza libera Pilastro 3b) ed alla deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili di cui i contribuenti erano comproprietari, e, per il solo periodo fiscale 2004, all’imposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 40'000.–;

- con tre decisioni del 4 gennaio 2011, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, elevando le spese di manutenzione e gestione immobiliari, ma aumentava il reddito imponibile dei contribuenti per il periodo fiscale 2003, per effetto di un rilevante incremento del reddito della comproprietà immobiliare;

- nella motivazione delle decisioni l’Ufficio di tassazione così si esprimeva:

Reclamo deciso in accordo con la sig.a __________ – Studio __________ – 16.12.10;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, prima di riproporre le censure di merito, contestano, in primo luogo, il fatto che le decisioni su reclamo siano state notificate direttamente a loro e non al loro rappresentante e, in secondo luogo, la carente motivazione delle decisioni stesse, che si limita a riferirsi ad una conversazione verosimilmente telefonica con la segretaria dello studio legale.

Diritto

- conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- come detto, il rappresentante dei ricorrenti censura dapprima, in ordine, il fatto che le decisioni siano state intimate direttamente ai suoi mandanti: a ragione;

- quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del

7 settembre 1987 in re R.F. SA);

- l’autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto

che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la

loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 117 LIFD, p. 1170; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 21 ss. ad art. 117 LIFD, pp. 209-211);

- se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);

- in altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché

quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta

la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113);

- ne consegue che l’Ufficio di tassazione, conoscendo il rapporto di rappresentanza, avrebbe dovuto notificare la decisione su reclamo al rappresentante dei contribuenti e non solo a questi ultimi;

- nella fattispecie, tuttavia, nessun pregiudizio ne è scaturito, dal momento che il rappresentante dei contribuenti, pur essendogli pervenuta copia delle decisioni solo il 31 gennaio 2011, ha comunque interposto il ricorso entro il termine legale;

- ancora in ordine, il rappresentante dei ricorrenti censura la motivazione delle decisioni, fondata su un preteso accordo intervenuto con una collaboratrice dello studio legale (una segretaria), che tuttavia non era abilitata a trattare con l’autorità fiscale ed in particolare a concludere un accordo transattivo;

- dalla motivazione delle decisioni, sembrerebbe in effetti che sia intervenuta una transazione, con cui le parti hanno posto fine alla controversia nata con il reclamo;

- vincolata

nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una

concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali ( DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.52/2003 del 23

gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2);

- giurisprudenza e dottrina ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

- una

seconda eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli;

- su questi punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di base legale: la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006, in: RDAF 2006 II p. 419, consid. 3.1; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio 2004, in: ASA 74 p. 737, consid. 4.2; sentenza 2A.53/1998 del 12 novembre 1998, in: RDAF 1999 II p. 97, consid. 7b/aa);

- sempre secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 N. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5), stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 seg.): i contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.);

- ora, poiché la presunta transazione sarebbe intervenuta al termine di una conversazione telefonica, è chiaramente ben difficile dimostrare il contenuto dell’accordo che sarebbe stato raggiunto, tanto più che una delle parti – i contribuenti – negano addirittura che una transazione sia stata validamente conclusa;

- in simili circostanze, si giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del reclamo;

- la stessa autorità fiscale, del resto, quando ha trasmesso gli atti a questa Camera, ha ammesso di non essere entrata nel merito di tutte le censure dei reclamanti, “per errore”;

- in tal modo, anche l’Ufficio di tassazione riconosce che non è intervenuta una valida transazione;

- le decisioni sono pertanto annullate e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione;

- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Le decisioni su reclamo del 4 gennaio 2011 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 7 novembre 2008.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: