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80.2011.169 • CATI TI 80.2011.169 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Authority (Imputed Rent Correction on Appeal)

Numero d'incarto 80.2011.169
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Taxpayers failed to submit their 2010 tax return despite a formal notice and a penalty, leading to an estimated tax assessment that they subsequently appealed by submitting the declaration, which the tax authority partially accepted. On appeal, the taxpayers sought a further reduction in the taxable imputed rent, arguing their representative mistakenly reported a higher figure than in prior years, and the court sided with the taxpayers, reasoning that in the appeal procedure, the appellate body possesses the same review powers as the tax authority and can correct errors in the declaration submitted during the complaint stage, provided the representative's action did not definitively settle the dispute via withdrawal or settlement.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo con dichiarazione completa, errore nell'indicazione del valore locativo, possibilità di modifica della tassazione con ricorso

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità fiscale decisione di tassazione dichiarazione fiscale fine del processo riduzione del canone locativo procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 146 LIFD

Cited in the dispositive regarding the deadline and basis for appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive as the basis for the right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 231 cpv. 3 LT

Cited in the preamble to the orders (visti per le spese) as the legal basis for adjudicating costs.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the orders (visti per le spese) as the legal basis for adjudicating costs.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.169 · Lugano 2 gennaio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 9 dicembre 2011 contro la decisione del 9 novembre 2011 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

- i coniugi RI 1 e RI 2 omettevano di inoltrare la dichiarazione fiscale 2010, nonostante la diffida notificata loro l’8 luglio 2011 e la multa disciplinare inflittagli con decisione del 23 agosto 2011;

- con decisione del 19 ottobre 2011, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, stabilita per apprezzamento, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 73'700.– per l’IC ed in fr. 73'000.– per l’IFD;

- nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale attirava l’attenzione dei contribuenti sul fatto che una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo con il motivo che essa è manifestamente inesatta e sui requisiti di forma del reclamo, avvertendoli che in caso di inosservanza di tali condizioni un reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il 19 ottobre 2011 i contribuenti presentavano all’Ufficio di tassazione la dichiarazione fiscale 2010 con gli allegati;

- con decisione del 9 novembre 2011, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo dei contribuenti, riducendo il reddito imponibile a fr. 65'200.– per l’IC ed a fr. 62'300.– per l’IFD, conformemente alla dichiarazione inoltrata;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono che il reddito della sostanza immobiliare sia ridotto da fr. 18'000.– a fr. 6'078.–, argomentando che il loro rappresentante fiscale avrebbe erroneamente indicato nella dichiarazione un valore locativo superiore a quello accertato nei precedenti periodi fiscali;

- nelle sue osservazioni del 13 dicembre 2011, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, ritenendo che la dichiarazione presentata dal rappresentante dei contribuenti sia vincolante per il contribuente di fronte all’autorità fiscale.

Diritto

- l’unico aspetto litigioso consiste nella misura del valore locativo dell’abitazione dei ricorrenti, che questi ultimi vorrebbero ridurre all’importo di fr. 6'078.–, come nei periodi precedenti, mentre l’Ufficio di tassazione, nella decisione su reclamo impugnata, lo ha stabilito in fr. 18'000.–, in base alla dichiarazione fiscale inoltrata;

- come già ricordato, i ricorrenti sono stati sottoposti a tassazione per apprezzamento, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, ma hanno poi ripreso la collaborazione con il reclamo;

- a tale riguardo, gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

- in tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evo-luzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

- le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza

del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze,

op. cit., p. 437; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401);

- secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);

- poiché con il reclamo i contribuenti hanno ripreso la collaborazione con l’autorità fiscale, inoltrando una dichiarazione fiscale completa, l’autorità fiscale ha correttamente sostituito la tassazione per apprezzamento con una ordinaria, basata sulle informazioni trasmesse con il reclamo;

- ora, con il ricorso chiedono una modifica della decisione di tassazione su reclamo, con riferimento al valore locativo della loro abitazione;

- con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD) e, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art.

228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD);

- nulla si oppone pertanto alla riforma della decisione impugnata nel senso auspicato dai ricorrenti, alla luce del fatto che il valore locativo che invocano questi ultimi corrisponde a quello imposto nei precedenti periodi fiscali e persino considerato dall’autorità fiscale nella tassazione per apprezzamento;

- la circostanza, sottolineata dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, che l’importo di fr. 18'000.– sia stato indicato dal rappresentante fiscale dei contribuenti, nella dichiarazione presentata in sede di reclamo, non si oppone alla modifica della decisione, proprio in considerazione dei poteri spettanti alla Camera di diritto tributario nella procedura di ricorso;

- diverso sarebbe tutt’al più il caso in cui il rappresentante dei contribuenti avesse ritirato il reclamo contro la decisione di tassazione oppure avesse sottoscritto una transazione con l’autorità fiscale per mettere fine ad un contenzioso: in tale eventualità, evidentemente il contribuente validamente rappresentato non potrebbe poi più riaprire la controversia con l’autorità fiscale;

- questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente

che, impugnata con reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale

sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t);

- la differenza fra le ipotesi da ultimo considerate ed il caso dei ricorrenti sta nel fatto che in quest’ultimo l’intervento del rappresentante non ha messo fine alla procedura di reclamo, con una transazione o con il ritiro del reclamo, sicché nulla si oppone ad un proseguimento del contenzioso mediante l’interposizione di un ricorso;

- in altri termini, il contribuente non deve potersi avvantaggiare adducendo di essere stato rappresentato nei rapporti con l’autorità fiscale, ma ciò non significa che possa essere penalizzato dal fatto di aver conferito procura ad un professionista;

- della circostanza che i contribuenti, avendo inoltrato con il reclamo una dichiarazione fiscale contenente un errore, abbiano poi dovuto ricorrere alla Camera di diritto tributario si può per contro tener conto nell’attribuzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

- per gli articoli 231 cpv. 3 LT e 144 cpv. 2 LIFD, infatti, le spese citate sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;

- non c’è dubbio che i ricorrenti avrebbero potuto evitare il ricorso alla Camera se, in primo luogo, avessero inoltrato la dichiarazione fiscale prima della tassazione d’ufficio e, in secondo luogo, avessero controllato meglio la dichiarazione allestita dal loro rappresentante.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 novembre 2011 è riformata nel senso che il valore locativo è ridotto a fr. 6'078.–.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: