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80.2011.158 • CATI TI 80.2011.158 Generato dall'IA

Taxpayers' Dependent Deduction Denied for Insufficient Proof of Incapacity and Support Costs

Numero d'incarto 80.2011.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers sought a deduction for a dependent relative living with them, arguing the relative, who was not working, required financial support. The tax office denied the deduction because the taxpayers failed to prove the relative's incapacity for work, which typically requires proof of disability or inability to earn a living, and failed to sufficiently document the costs incurred for maintenance. The appellate court noted that while incapacity can arise from factors other than strict disability, such as advanced age or sustained unemployment leading to financial need (especially after unemployment benefits cease), the taxpayers did not provide the necessary evidence regarding the relative's work history or financial status (including savings), nor did they detail the support costs, thus necessitating the case be remanded to the tax office to conduct further inquiries into the relative's eligibility and the actual financial burden.

Regesto Legislator

Ufficiale

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, disoccupazione senza fonti di reddito, onere della prova dei costi assunti, definizione dello stato di bisogno

Parole chiave

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onere della prova del contribuente prestazioni dell'assicurazione invalidità sostegno finanziario incapacità di lavoro reddito da attività lucrativa dipendente deduzione degli alimenti per figli

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 LIFD

Cited in the order regarding the possibility to file an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited in the order regarding the possibility to file an appeal to the Federal Tribunal.

art. 231 LT

Cited in the section preceding the final orders, regarding costs.

art. 144 LIFD

Cited in the section preceding the final orders, regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.158 · Lugano 9 luglio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Rocco Filippini, vicecancelliere

parti · RI 1 RI 2 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 17 novembre 2011 contro la decisione del 19 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

A. RI 1, di professione impiegato di banca, è coniugato con RI 2, casalinga. Con loro vive il fratello del marito, __________, nato nel 1947.

Nella dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti chiedevano di essere ammessi alla deduzione per persona bisognosa a carico, di fr. 10'900.– per l’IC e di fr. 6'100.– per l’IFD, precisando che il fratello del marito, seppure in buona salute, non esercitava più nessuna attività lucrativa e non poteva nemmeno contare su altre entrate.

B. Notificando loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 febbraio 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno negava la deduzione richiesta, spiegando nella motivazione allegata che “una persona può essere riconosciuta come persona bisognosa a carico solo se si può provare di sostenerla finanziariamente”.

C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 marzo 2011, nel quale ribadivano che __________ non esercitava nessuna attività lucrativa e non percepiva nemmeno alcuna indennità di disoccupazione.

Con lettera del 13 settembre 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente ai coniugi __________, invitandoli a fornire la prova dell’incapacità lavorativa del fratello del marito (certificato medico, ecc.) e una distinta dei costi sostenuti per il suo mantenimento.

In risposta, con scritto del 30 settembre 2011, i contribuenti si limitavano a sostenere, da un lato, che per gli ultra sessantenni è notoriamente difficile trovare un posto di lavoro e, dall’altro, che le spese a loro carico erano quelle necessarie a qualsiasi persona per vivere.

D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 ottobre 2011. L’autorità spiegava anzitutto che la deduzione sociale in discussione presupponeva un’incapacità al guadagno, da intendersi quale conseguenza di un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Aggiungeva poi che i contribuenti non avevano prodotto la documentazione richiesta con lettera del 13 settembre 2011.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano nuovamente la concessione della deduzione sociale per persona bisognosa a carico, ponendo l’accento sull’impegno e sull’aiuto economico profuso a favore del fratello del marito.

Diritto

1. 1.1.

Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. *b* LT prevede una deduzione

per sostentamento di un importo da 5'600 a 10'900 franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera *a*.

Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. *b* LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'100 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera *a*.

1.2.

Come risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è ammessa soltanto se l’aiuto è almeno pari o supera l’importo annuo della

deduzione (decisione CDT n. 80.2001.80 del 27 giugno 2001; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995,

p. 149; Circolare n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni, cifra 3.1, p. 5). Se l’aiuto non raggiunge almeno l’importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 50 ad art. 213 LIFD, p. 1647; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 28 ad art. 213 LIFD, p. 589). In altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti per la deduzione stessa (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steurrecht, Zurigo 2000, p. 196).

1.3.

Diversamente dalla LIFD, la LT pone alla deduzione un’ulteriore condizione. Per la LT infatti la deduzione sarà concessa soltanto se la persona, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, è residente in Svizzera (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. *b* LT; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993, p. 36; inoltre decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003).

1.4.

Secondo la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa (*“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”*). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

La dottrina e la

giurisprudenza più recente è invero più generosa al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta

come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 70 ad art. 213 LIFD, p. 1651; inoltre decisione CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

1.5.

Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito netto e a fr. 92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 66 ad art. 213 LIFD, p. 1650; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

1.6.

La deduzione per persone bisognose a carico può infine essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che la fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute. La funzione delle deduzioni sociali è in effetti proprio quella di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

Trattandosi di un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario, l’onere della prova dei costi assunti a favore della persona bisognosa incombe di principio al contribuente (Jacques, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 45 ad art. 213 LIFD, p. 1689).

2. 2.1.

Nel caso in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha negato ai ricorrenti

la postulata deduzione di fr. 10'900.− per l’IC e di fr. 6'100.− per l’IFD, sostenendo anzitutto che questi ultimi non avrebbero

comprovato l’incapacità al lavoro di __________.

2.2.

Come esposto in precedenza (cfr. punto 1.4.) e come ripreso anche nella decisione qui impugnata, la nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, essa non deve tuttavia necessariamente trarre origine da impedimenti di ordine fisico o psichico, ma può essere dovuta anche ad altri motivi oggettivi e duraturi, tra i quali figura in particolare l’età avanzata della persona assistita. È del resto notorio che la ricerca di un nuovo posto di lavoro diventa sempre più difficile con il passare degli anni, anche se il lavoratore si mantiene in buona salute e professionalmente motivato.

2.3.

Certo, la dottrina ritiene che un’incapacità lucrativa *totale* si possa presumere, di regola, unicamente con il conseguimento dell’età della pensione (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 188). A sostegno della tesi dei ricorrenti potrebbe però entrare in linea di considerazione un’incapacità lucrativa *parziale*, dal momento che __________, nato nel 1947, nel periodo fiscale qui in esame aveva ormai superato i sessant’anni.

A questo proposito, tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della sua disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente per vivere. Poiché non è determinante la

disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera tuttavia bisognosa fintantoché può percepire

indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere simili aiuti, nel qual caso è adempiuto, di

principio, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 192).

2.4.

Dagli atti di causa emerge unicamente che __________ godeva ancora di buona salute ma da ormai diversi anni non esercitava più nessuna attività lucrativa. Altro non si sa.

Non si conosce in particolare quando e in quali circostanze ha perso il proprio impiego; non è dato sapere se abbia nel frattempo perlomeno cercato di rientrare nel mondo del lavoro; non è infine stato chiarito se abbia inoltrato una domanda di disoccupazione alle competenti autorità, né tanto meno risulta dagli atti che il relativo

diritto fosse già esaurito.

2.5.

Ora, l’indigenza finanziaria della persona assistita va giudicata secondo criteri oggettivi e non in funzione delle sue necessità soggettive. Non v’è in particolare necessità di mantenimento quando la persona bisognosa volontariamente e senza motivi costrittivi rinuncia al raggiungimento di un’entrata sufficiente (la cosiddetta indigenza soggettiva dovuta, per esempio, all’abbandono di un posto di lavoro, al rifiuto di indennità di disoccupazione o prestazioni assimilbili).

Nel rispetto della massima ufficiale e del principio inquisitorio che vige nella procedura fiscale, spettava però all’autorità di tassazione il dovere di chiarire d’ufficio tali fatti. Del resto, sulla base della sola missiva del 13 settembre 2011, con la quale i contribuenti venivano invitati a comprovare l’incapacità lavorativa del fratello (tramite certifico medico, ecc.), non si poteva certo pretendere che gli stessi fornissero indicazioni in merito alla professione di __________ ed alle circostanze della perdita del suo impiego.

3. 3.1.

L’Ufficio di tassazione di Locarno ha inoltre negato ai ricorrenti la postulata deduzione sociale sulla base di un secondo ordine di idee, sottolineando che difetterebbe in ogni caso la prova dei costi effettivamente sostenuti per il mantenimento del fratello.

3.2.

Certo, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, la prova dei costi assunti a favore della persona bisognosa incombe ai contribuenti. Se, di principio, occorre presentare all’autorità di tassazione le necessarie pezze giustificative, un simile onere diventa però superfluo e finanche eccessivo se dall’insieme delle circostanze emerge in modo chiaro e univoco che i contribuenti provvedono effettivamente al sostentamento della persona bisognosa (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 197). In questo senso si esprime anche la nuova Circolare della Divisione delle contribuzioni, secondo cui la deduzione in discussione è ammessa se il contribuente prova o perlomeno rende *plausibile* di aver speso almeno il minimo previsto dall’art. 34 cpv. 1 lett. *b* LT (Circolare cit., cifra 3.2, p. 6).

Come esposto in narrativa, __________ vive sotto lo stesso tetto dei contribuenti da ormai diversi anni, per cui non v’è dubbio che la richiesta dell’autorità di tassazione di produrre una distinta di tutti i costi sostenuti per il suo mantenimento si palesa quanto meno eccessiva. Da approfondire rimane piuttosto la condizione di bisogno del fratello, e meglio la disponibilità di redditi o sostanza sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Dagli atti di causa pare infatti che lo stesso poteva contare, al 31 dicembre 2009, di un capitale a risparmio di complessivi fr. 22'431.–.

3.3.

Come esposto in precedenza, per stabilire il bisogno di una persona si può rinviare al minimo d’esistenza valido in materia esecutiva oppure optare per un criterio maggiormente schematico (Locher, op. cit., n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 883), sull’esempio di quanto fatto nel Canton Berna e Zurigo (cfr. punto 1.5.).

A questa Camera non è noto se la Divisione delle contribuzioni abbia adottato una prassi fondata su determinati limiti di reddito o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato, a dipendenza dell’adempimento degli altri requisiti posti alla concessione della deduzione per persona bisognosa a carico. In questa sede ci si limita ad osservare che l’eventuale constatazione di un consumo dei capitali a risparmio durante il periodo fiscale qui in esame influenzerebbe inevitabilmente la concessione della deduzione sociale in discussione, che presuppone tra l’altro una diminuzione della capacità contributiva dei contribuenti che la fanno valere (cfr. punto 1.6.).

4. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, a questa Camera non resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra descritti (cfr. punti 2.4. e 3.3.), intraprendendo in particolare una verifica incrociata delle dichiarazioni fiscali dei ricorrenti e di __________.

Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisone su reclamo del 19 ottobre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: