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80.2011.135 • CATI TI 80.2011.135 Generato dall'IA

Municipality v. Tax Authority: Jurisdiction Transfer of Incompetently Filed Execution Objection

Numero d'incarto 80.2011.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipality filed an application for the definitive rejection of an objection against a writ of execution for communal taxes with the Tax Chamber of the Court of Appeal, which subsequently transferred the matter to the local Justice of the Peace for lack of jurisdiction. The Justice of the Peace returned the case, asserting that the new procedural code did not provide for the transfer of files by an incompetent authority, suggesting the applicant resubmit the matter correctly. The Court ruled that, despite the silence in the relevant civil procedure code article regarding transfers between incompetent authorities, the general legal principle applies, mandating that an authority receiving an application outside its jurisdiction must promptly transmit it to the competent authority to ensure the applicant is not unjustly deprived of judicial review, and therefore ordered the matter be transmitted to the Justice of the Peace.

Regesto Legislator

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Art. 192 cpv. 4 LT, Art. 143 CPC, Art. 144 LIFD, Art. 231 LT; Municipality v. Tax Authority: Jurisdiction Transfer of Incompetently Filed Execution Objection: The Justice of the Peace returned the case, asserting that the new procedural code did not provide for the transfer of files by an incompetent authority, suggesting the applicant resubmit the matter correctly. The Court ruled that, despite the silence in the relevant civil procedure code article regarding transfers between incompetent authorities, the general legal principle applies, mandating that an authority receiving an application outside its jurisdiction must promptly transmit it to the competent authority to ensure the applicant is not unjustly deprived of judicial review, and therefore ordered the matter be transmitted to the Justice of the Peace.

Parole chiave

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giudice di pace autorità giudiziaria fiscale incompetenza per materia amministrazione fiscale procedura fiscale imposta locale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

Used to establish the composition of the court (single judge) for deciding the case.

Art. 144 LIFD

Cited in relation to costs ('visti per le spese').

Art. 231 LT

Cited in relation to costs ('visti per le spese').

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.135 · Lugano 19 ottobre 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 contro

__________, __________

oggetto · istanza di rigetto definitivo dell’opposizione contro il precetto esecutivo n. __________ del 2 agosto 2011.

Fatti

- il 27 settembre 2011, il Comune di __________ ha inoltrato alla Camera di diritto tributario un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, con riferimento ad un precetto esecutivo spiccato dall’Ufficio esecuzione di __________ per l’incasso delle imposte comunali 2009 dovute da __________;

- il 28 settembre 2011, questa Camera ha trasmesso l’istanza in questione con tutti gli allegati alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ per competenza;

- con scritto del 5 ottobre 2011, il Giudice di pace ha ritornato i suddetti atti alla Camera, argomentando che “a suo giudizio” il nuovo codice di rito non prevederebbe più l’istituto della trasmissione degli atti ed invitando di conseguenza la Corte a ritornare l’istanza al richiedente “o informalmente o formalmente, previa decisione di irricevibilità, con l’indicazione di procedere alla correzione del destinatario ed al nuovo invio”.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- come accennato, il Giudice di pace del circolo di __________, cui questa Camera aveva trasmesso l’istanza di rigetto dell’opposizione per competenza, ha ritornato gli atti al mittente, osservando che le disposizioni procedurali in vigore imporrebbero invece all’autorità che si ritiene incompetente di rinviare l’istanza a chi l’ha inoltrata, perché quest’ultimo la invii all’autorità competente;

- a tale riguardo, è vero che il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272) non contiene alcuna disposizione che disciplini l’ipotesi in cui un atto è stato presentato ad un ufficio incompetente, come avviene invece in diverse altre normative, quali la Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), ma anche nelle leggi fiscali (cfr. p. es. l’art. 192 cpv. 4 LT);

- tali leggi prevedono che il termine di ricorso si reputa osservato anche se la parte si è rivolta in tempo utile ad un’autorità incompetente e perlopiù impongono a quest’ultima di trasmettere l’atto senza indugio all’autorità competente;

- l’idea, secondo cui l’istante non deve essere privato senza necessità della possibilità di ottenere dall’autorità competente che essa esamini le sue richieste, rappresenta tuttavia un principio generale del diritto, che si applica all’intero ordinamento giuridico (cfr. DTF 121 I 93 consid. 1d e riferimenti citati);

- per questo motivo, la dottrina ritiene che, nonostante il silenzio dell’art. 143 CPC, anche in tale contesto debba trovare applicazione lo stesso principio generale (Merz, in: Brunner/Gasser/ Schwander [a cura di], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 143 CPC, p. 809; Benn, in: Spühler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2011, n.

3 ad art. 143 CPC, p. 701; Hoffmann/Nowotny, in: Oberhammer [a cura di], Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 143 CPC, p. 588);

- l’atto inoltrato all’autorità incompetente deve così essere da quest’ultima trasmesso senza indugio all’autorità competente (Marbacher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berna 2010, n. 11 ad art. 143 CPC, p. 584);

- l’istanza di rigetto dell’opposizione è pertanto trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ per competenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata dal Comune di __________ il 27 settembre 2011 è trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ per competenza, insieme a tutti gli allegati.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione a:

-; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: