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80.2011.101 • CATI TI 80.2011.101 Generato dall'IA

Taxpayers' Appeal on Tax Assessment Revision Denial for Annuity Income Calculation

Numero d'incarto 80.2011.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed a decision denying the revision of their 2008 tax assessment, where the tax authority had increased their reported annuity income from Italian social security based on official tables, and the taxpayers argued this was an error in interpreting pension arrears. The court dismissed the appeal, reasoning that the revision request was inadmissible because the taxpayers were aware of the facts leading to the potential error (the authority's notification of assessment differing from their declaration and stating the amounts were based on "certificates or tables") well before filing, and the delay in requesting revision exceeded the statutory 90-day deadline from the date of knowledge, as revision cannot remedy oversights that should have been addressed through ordinary appeal procedures.

Regesto Legislator

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Art. 232 cpv. 1 LT, Art. 147 cpv. 1 LIFD, Art. 232 cpv. 2 LT, Art. 147 cpv. 2 LIFD, Art. 148 LIFD, Art. 144 LIFD; Taxpayers' Appeal on Tax Assessment Revision Denial for Annuity Income Calculation: The court dismissed the appeal, reasoning that the revision request was inadmissible because the taxpayers were aware of the facts leading to the potential error (the authority's notification of assessment differing from their declaration and stating the amounts were based on "certificates or tables") well before filing, and the delay in requesting revision exceeded the statutory 90-day deadline from the date of knowledge, as revision cannot remedy oversights that should have been addressed through ordinary appeal procedures.

Parole chiave

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revisione della tassazione fiscale imposta sul reddito reddito acquisito sotto forma di rendita tassazione delle spese calcolo della rendita data di inoltro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 111 Ib 210
DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in connection with the assessment of court costs for the appeal.

art. 231 LT

Cited in connection with the assessment of court costs for the appeal.

art. 146 LIFD

Cited as the provision governing the time limit for filing an appeal to the Federal Supreme Court regarding direct federal tax matters.

art. 73 LAID

Cited as the provision governing the time limit for filing an appeal to the Federal Supreme Court regarding cantonal tax matters (Imposta cantonale sui redditi e sul capitale).

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural framework for filing an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 80.2011.101 · Lugano 31 agosto 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da: RA 1 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 25 luglio 2011 contro la decisione del 28 giugno 2011 in materia di revisione IC/IFD 2008.

Fatti

- nella dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano di aver conseguito, fra gli altri redditi, due rendite vitalizie, rispettivamente di fr. 1'959.– e di fr. 1'541.–, costituite da pensioni erogate dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale italiano);

- notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 21 ottobre 2009, l’CO 1 elevava i due importi in questione, rispettivamente a fr. 2'415.– e fr. 4'172.–, spiegando nella motivazione che “pensioni e rendite” erano state “stabilite secondo attestati o tabelle”;

- con lettera del 30 settembre 2010, rispondendo ad un fax del rappresentante dei contribuenti, l’autorità fiscale comunicava di aver constatato che, “a seguito di un controllo effettuato,… la lettera del 12.11.2009, tramite la quale interponevate reclamo contro la notifica di tassazione 2008, non è mai pervenuta ai nostri uffici”;

- con scritto del 13 maggio 2011, la rappresentante dei contribuenti domandava la revisione della tassazione IC/IFD 2008, argomentando che l’autorità fiscale aveva erroneamente interpretato le attestazioni relative alle rendite erogate dall’INPS;

- l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza, con decisione del 17 maggio 2011, ritenendo che non fosse adempiuto “nessuno dei motivi legittimanti la revisione previsti dalla legge”;

- i contribuenti, tramite il loro rappresentante, impugnavano tale decisione con reclamo del 17 giugno 2011;

- l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 28 giugno 2011, nella quale sottolineava in particolare che i motivi invocati nell’istanza di revisione “avrebbero già potuto essere fatti valere, con un minimo di diligenza dal contribuente (o dal rappresentante) nella procedura di tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nella procedura ordinaria”;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la revisione della decisione di tassazione, a loro avviso viziata da un “errore commesso dall’ufficio di tassazione nell’interpretare correttamente gli importi percepiti dai contribuenti in relazione agli arretrati delle pensioni INPS”.

Diritto

- sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

*a)* la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

*b)* la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

*c)* il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD);

- entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lei

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);

- l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso: decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);

- di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire

subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);

- va ancora rilevato che l'istanza di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dalla notifica della decisione o della sentenza momento in cui la tassazione è divenuta definitiva (cfr. art. 233; art. 148 LIFD);

- la decisione impugnata, che ha negato la revisione della tassazione IC/IFD 2008, merita conferma già per il solo fatto che l’istanza di revisione del 13 maggio 2011 era palesemente tardiva, essendo stata proposta ben oltre 90 giorni dalla conoscenza del supposto motivo di revisione;

- sebbene, infatti, non sia ben chiaro quale sia il motivo di revisione invocato dai ricorrenti, nell’ipotesi a loro più favorevole essi ne hanno avuto conoscenza quando, con lettera del 30 settembre 2010, l’Ufficio di tassazione gli ha comunicato di non avere mai ricevuto il reclamo che essi sostenevano di avere inoltrato già il 12 novembre 2009;

- per il fatto che essi hanno indugiato fino al 13 maggio 2011 prima di inoltrare l’istanza di revisione, a tale momento la stessa era pertanto manifestamente tardiva;

- a prescindere da tale aspetto, ben difficilmente è ravvisabile nella fattispecie un motivo di revisione secondo gli articoli 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD;

- anche volendo ammettere che l’autorità di tassazione sia incorsa in un errore nella lettura dei dati relativi alle rendite erogate ai ricorrenti dall’INPS, dati riportati su due lettere redatte dal __________ di __________, non si può ignorare la circostanza che l’Ufficio di tassazione ha attirato d’attenzione dei contribuenti sul fatto che si era discostata dagli importi da loro indicati nella dichiarazione fiscale: non solo ha indicato nelle due colonne “dati dichiarati” e “dati accertati”, rispettivamente, quanto dichiarato dai contribuenti e quanto ricostruito dalla stessa autorità in sede di accertamento, ma ha anche aggiunto la motivazione che spiegava di aver stabilito le rendite “secondo attestati o tabelle”;

- ora, come già ricordato, la legge esclude la revisione per motivi che il richiedente, usando della diligenza che si poteva da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ricorsuale ordinaria;

- il Tribunale federale, da parte sua, ha affermato che quando l’autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta e notevoli maggiorazioni d’imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (ASA 67 p. 392);

- ne consegue che la decisione impugnata appare conforme al diritto applicabile ed il ricorso deve pertanto essere respinto;

- visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: