Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.2010.82 • CATI TI 80.2010.82 Generato dall'IA

Taxpayer's Appeal of Dismissed Revision Request Prematurely Filed

Numero d'incarto 80.2010.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer filed an appeal challenging a tax office's decision that dismissed their request for a revision of the 2005-2007 income tax assessments, which had originally been issued ex officio due to non-filing and whose prior objections were previously deemed inadmissible for formal reasons. The court reasoned that, based on general legal principles and relevant tax statutes, a request for revision must be directed to the authority that issued the last decision on the merits that became final, which in this case was the initial ex officio assessment decision, not the subsequent decision rejecting the revision request; consequently, the appeal concerning the rejection of the revision request was premature, as the appropriate remedy against that rejection was a complaint back to the same tax office that made the rejection decision, thus the case was remanded to the tax office to rule on the taxpayer's complaint.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 234 cpv. 1 LT, Art. 234 cpv. 3 LT, Art. 149 cpv. 3 LIFD, Art. 149 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD; Taxpayer's Appeal of Dismissed Revision Request Prematurely Filed: The court reasoned that, based on general legal principles and relevant tax statutes, a request for revision must be directed to the authority that issued the last decision on the merits that became final, which in this case was the initial ex officio assessment decision, not the subsequent decision rejecting the revision request; consequently, the appeal concerning the rejection of the revision request was premature, as the appropriate remedy against that rejection was a complaint back to the same tax office that made the rejection decision, thus the case was remanded to the tax office to rule on the taxpayer's complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della tassazione fiscale termine di revisione momento del deposito imposta sul reddito legittimazione a ricorrere domanda di riesame amministrativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited to establish the competence of the single judge to decide the case as it does not raise issues of principle or significant importance.

art. 146 LIFD

Cited in relation to the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

art. 73 LAID

Cited in relation to the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

art. 82 ss. LTF

Cited in relation to the admission of an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the applicable law for costs (though no costs were imposed in order 2).

art. 231 LT

Cited in relation to the applicable law for costs (though no costs were imposed in order 2).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.2010.82 · Lugano 17 giugno 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

oggetto · ricorso dell’11 giugno 2010 contro la decisione del 14 maggio 2010 in materia di revisione delle tassazioni IC/IFD 2005 - 2006 - 2007.

Fatti

- con tre

decisioni del 7 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava

a RI 1 le tassazioni IC/IFD 2005, 2006 e 2007, allestite d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale;

- la

contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 10 aprile 2009,

nel quale chiedeva di “pazientare ancora qualche mese”, essendo ancora in corso

la divisione della comunione ereditaria fu __________;

- l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla reclamante con scritto del 4 maggio 2009, avvertendola che

una tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo provando che la stessa è

manifestamente inesatta e che il reclamo doveva indicare motivazioni, fatti e mezzi di prova;

- l’autorità

fiscale avvertiva la contribuente che, se il reclamo non fosse stato completato

entro il 25 maggio 2009, sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- non

essendo pervenuta alcuna risposta, con tre decisioni del 17 giugno 2009 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo;

- un

ricorso alla Camera di diritto tributario contro tali decisioni è stato ritirato dalla contribuente con scritto del 14 agosto 2009;

- con

istanza del 6 maggio 2010, RI 1 chiedeva all’Ufficio di tassazione la revisione delle tassazioni 2005, 2006 e 2007;

- l’istanza

veniva respinta dall’autorità fiscale con decisione del 14 maggio 2010;

- la

contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo dell’11 giugno 2010

all’Ufficio di tassazione;

- con

scritto del 15 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione ha trasmesso a questa Camera

il reclamo della contribuente, ritenendo data la sua competenza.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- gli

articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

- la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli

stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

- in

materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata

all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in

giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia

per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p.

151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre

1999; inoltre Vallender, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,

2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474);

- è infatti

principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al *judex

a quo*, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

- anche per

l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini,

L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

- ne

consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell’istanza

di revisione era dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo nel

merito;

- la decisione di cui è stata chiesta la revisione era però la tassazione d’ufficio del 7 aprile 2009, in

quanto si tratta dell’ultima decisione di merito;

- con la

decisione su reclamo del 17 giugno 2009, infatti, l’autorità fiscale non è entrata

nel merito delle contestazioni della contribuente, sicché la revisione non poteva avere per oggetto tale decisione;

- contro la

decisione che ha respinto l’istanza di revisione sono poi ammessi ancora i

rimedi del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come

disposto dagli articoli 234 cpv. 3 LT e 149 cpv. 3 LIFD;

- contro la

decisione che ha respinto l’istanza di revisione di quest’ultima è pertanto ammesso

il reclamo allo stesso Ufficio di tassazione;

- gli atti

sono pertanto rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché entri nel merito del

reclamo della contribuente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Gli atti

sono rinviati all'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché entri nel

reclamo dell’11 giugno 2010.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-; -; -; -.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario: