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80.2010.81 • CATI TI 80.2010.81 Generato dall'IA

Taxpayer's Appeal Against Disallowed Work Expense Deductions Following Flat-Rate Reimbursement

Numero d'incarto 80.2010.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, working as a client consultant, appealed the tax assessment which disallowed significant deductions for work-related expenses, including travel and double household costs, despite the taxpayer claiming substantial mileage and claiming daily meals away from home due to client travel across the country, while the employer's employment contract indicated that a flat-rate expense allowance covered "all expenses related to the exercise of his profession." The court dismissed the appeal, reasoning that reimbursement of expenses provided as a lump sum by an employer is presumed to be income unless the taxpayer proves specific, actual expenses exceeding that lump sum, and the appellant failed to provide any documentation for the claimed expenses, even when the employment contract itself stipulated the need to present justifications to the tax authorities for deductions beyond the flat-rate amount.

Regesto Legislator

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Art. 16 cpv. 1 LT, Art. 17 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD, Art. 73 LAID, art. 231 LT; Taxpayer's Appeal Against Disallowed Work Expense Deductions Following Flat-Rate Reimbursement: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

Parole chiave

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deduzione per spese rimborso delle spese di viaggio imposta sul reddito contratti di lavoro tassazione delle spese lavoro a domicilio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 LIFD

Cited in the order regarding the possibility of appealing the final decision to the Federal Supreme Court.

art. 231 LT

Cited in conjunction with Art. 144 LIFD when viewing the costs provision.

art. 144 LIFD

Cited when viewing the costs provision for the final judgment.

art. 82 ss. LTF

Cited in the order regarding the possibility of appealing the final decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 80.2010.81 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso dell’11 giugno 2010 contro la decisione del 12 maggio 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

A. Nel corso del periodo fiscale 2008, RI 1 svolgeva l’attività di consulente alla clientela per la __________.

Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 46'199.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro fr. 10'010.– doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.– altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.– totale fr. 16'310.–

Faceva valere inoltre una deduzione di fr. 5'100.– per oneri assicurativi.

B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 40'000.– per l’IC ed in fr. 41'800.– per l’IFD.

Rispetto alla dichiarazione del contribuente, l’autorità fiscale aveva ammesso la sola deduzione delle spese professionali forfetarie (fr. 2'400.–) ed aveva ridotto la deduzione degli oneri assicurativi a fr. 3'000.–.

Per quanto concerne le spese di trasporto, osservava che ne difettavano i “requisiti di legge”; alla deduzione delle spese per doppia economia domestica si opponeva per contro “l’esigua distanza dal luogo di lavoro”. Gli oneri assicurativi, infine, non erano stati documentati.

C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 marzo 2010. Oltre a sostenere di aver pagato premi per l’assicurazione malattia per fr. 4'268.40, argomentava di servirsi dell’automobile privata per il suo lavoro, percorrendo circa 1'500 km al mese, e di pranzare quasi ogni giorno a casa, “avendo clienti in tutta la Svizzera”.

L’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante con reclamo del 18 marzo 2010, chiedendogli di produrre il contratto lavoro ed il nuovo certificato si salario, per avere spiegazioni in merito all’importo di fr. 29'410.– indicato sul certificato allegato alla dichiarazione. Lo inviata inoltre a documentare i premi effettivamente pagati alla cassa malati, dal momento che all’Ufficio risultava aver beneficiato di sussidi. A quest’ultimo riguardo, il contribuente era avvertito che la tassazione sarebbe stata modificata a suo svantaggio.

Non essendo stata ritirata dal destinatario, la lettera raccomandata ritornava all’Ufficio di tassazione.

Con decisione del 12 maggio 2010, l’autorità fiscale modificava la tassazione a sfavore del contribuente, riducendo la deduzione degli oneri assicurativi a fr. 878.– ed elevando in tal modo il reddito imponibile a fr. 42'200.– per l’IC ed a fr. 42'700.– per l’IFD.

Dopo aver spiegato di aver ammesso la deduzione dei premi assicurativi solo nella misura in cui non erano coperti dal sussidio, l’autorità motivava la decisione negativa in merito alle spese professionali con le seguenti considerazioni:

Il contribuente è domiciliato a __________; egli svolge la sua attività lavorativa per la compagnia di assicurazione __________ Come indicato sul “vecchio” certificato di salario compilato dal datore di lavoro (e come d’altronde confermato dallo stesso contribuente sulla 1a pagina della dichiarazione d’imposta), il luogo di lavoro risulta essere __________.

In simili circostanze non rimane quindi che confermare la decisione di prima istanza, negando completamente le spese per l’utilizzo del veicolo privato e le spese per doppia economia domestica (pranzo di mezzogiorno).

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione

di un importo di “almeno fr. 8'000.–“ per spese di trasporto, ritenuto che nel 2008 ha percorso “documentati, circa 15000 km”. Osserva inoltre di dover sostenere altre “spese

correnti… per svolgere la [sua] attività principale”, fra le quali indica pranzi e cene con clienti, regali a clienti, telefono, pubblicità, vestiario, pranzi fuori casa, corsi aggiornamento. Il totale di questi costi ulteriori è quantificato in fr. 7'100.–. Definisce corretto invece il calcolo della deduzione degli oneri assicurativi.

Diritto

1. 1.1.

L’insorgente ha prodotto solo con il ricorso il contratto di lavoro stipulato con la compagnia di assicurazioni per la quale svolge l’attività di consulente alla clientela. Dallo stesso risulta che, nell’anno in discussione, percepiva una “indennità di base” mensile di fr. 1'600.– come salario di base e di fr. 300.– come spese. A ciò si aggiungevano provvigioni e aumento di merito. A proposito dell’indennità forfetaria delle spese professionali, il contratto spiega che “copre tutte le spese legate all’esercizio della sua professione (spese di viaggio, vitto, rappresentanza, ospitalità clienti, infrastruttura per il posto di lavoro e a casa, ecc.)” e contiene la seguente precisazione:

Le spese forfetarie e le eventuali spese professionali dichiarate nel certificato di salario della __________, devono essere notificate all’ufficio delle imposte tramite una presentazione individuale allegata alla dichiarazione delle imposte. I corrispondenti giustificativi devono essere custoditi sotto la responsabilità del collaboratore del servizio esterno stesso da presentare, su richiesta, all’ufficio imposte. Infatti l’ufficio tassazione autorizza la deduzione dal reddito delle spese professionali che superano l’ammontare delle spese forfetarie. In caso contrario, l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito.

1.2.

La precisazione appena menzionata si spiega alla luce delle disposizioni della legislazione tributaria relative al trattamento delle rifusioni di spese.

Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di

salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e

201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n.

25 all’art. 17 LIFD, p. 321).

1.3.

Ora, nella fattispecie, l’autorità fiscale non ha ripreso fra i redditi imponibili il rimborso spese forfetario percepito dal contribuente, sebbene quest’ultimo non abbia minimamente comprovato la sua giustificazione. Ciò si spiega probabilmente con la misura relativamente esigua della rifusione in questione.

Nella misura in cui le spese effettivamente sostenute superano l’ammontare della rifusione forfetaria, spetta dunque al contribuente l’onere della prova. Per la prima volta con il ricorso a questa Camera, ha elencato una serie di “spese correnti”, che eccederebbero il forfait, senza tuttavia allegare il minimo giustificativo.

L’autorità di tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente, ma non documentati, non sono presi in considerazione: prescindere da questa esigenza significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza ma sostituire l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare determinati

fatti con l'apprezzamento dell'autorità (sentenza del Tribunale federale n. 2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).

A ciò si aggiunga che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l'erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale

federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

1.4.

In queste circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’Ufficio di tassazione che, da un lato, ha riconosciuto il carattere di rifusione di spese dell’importo di fr. 3'600.– versato al ricorrente dal suo datore di lavoro, e, dall’altro, non ha però ammesso in deduzione ulteriori spese.

Infatti, come ricordato, se il datore di lavoro rimborsa in forma forfetaria delle spese che il dipendente deve sostenere per esercitare la sua attività, l’autorità fiscale deve verificare con estrema attenzione che tale rifusione non celi un’integrazione dello stipendio.

Il ricorrente non ha mai documentato alcuna spesa ed ha altresì modificato le proprie rivendicazioni, in modo tale da rendere poco plausibili le sue pretese.

Tale atteggiamento del contribuente è ancor meno comprensivbile, se si considera che lo stesso contratto di lavoro conteneva la precisa avvertenza della necessità di presentare all’autorità fiscale i giustificativi delle spese professionali e spiegava in modo chiaro che, da un lato, “l’ufficio tassazione autorizza la deduzione dal reddito delle spese professionali che superano l’ammontare delle spese forfetarie” e, dall’altro, “in caso contrario, l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito”. Anche sul certificato di salario è peraltro presente la seguente osservazione, apposta dal datore di lavoro: “spese da verificare dall’ispettorato tassazione”.

Per quanto attiene in particolar modo alle spese di trasporto, nel ricorso

sostiene di aver “percorso, documentati, circa 15000 km”, ma neppure tale affermazione è documentata in alcun modo. D’altronde, è stato egli stesso

ad indicare sul formulario della dichiarazione fiscale che il suo luogo di lavoro è __________. Non si vede allora come possa giustificarsi una percorrenza annuale di ben 15000 km.

2. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: