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80.2010.148 • CATI TI 80.2010.148 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Succession Cost Deduction Barred by Res Judicata

Numero d'incarto 80.2010.148
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer, having acquired real estate through inheritance, appealed a property gains tax assessment, specifically seeking to deduct succession-related costs such as notary and executor fees, which the tax authority had previously disallowed based on the principle against double deduction (as these were considered part of the succession liability already accounted for). The court dismissed the appeal as inadmissible because the core issue of deducting succession liabilities had already been definitively ruled upon in a prior judgment by the same appellate chamber, which had only mandated a procedural correction (issuing three separate tax assessments for the three sold properties), thereby holding that the taxpayer could not re-litigate settled matters regarding deductibility.

Regesto Legislator

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Art. 160 LT, Art. 61 PA, Art. 91 legge, Art. 231 LT, Art. 73 LAID, art. 82 ss. LTF; Taxpayer Appeal on Succession Cost Deduction Barred by Res Judicata: The court dismissed the appeal as inadmissible because the core issue of deducting succession liabilities had already been definitively ruled upon in a prior judgment by the same appellate chamber, which had only mandated a procedural correction (issuing three separate tax assessments for the three sold properties), thereby holding that the taxpayer could not re-litigate settled matters regarding deductibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
successione fiscale tassazioni fiscali imposta reale imposta immobiliare assoggettamento del contribuente bene riservato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in relation to the decision on costs/fees ('visto per le spese').

art. 73 LAID

Cited as the basis for the right to appeal to the Federal Supreme Court against the present judgment.

art. 82 ss. LTF

Cited as the basis for the right to appeal to the Federal Supreme Court against the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.2010.148 · Lugano 17 dicembre 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Andrea Pedroli

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 9 dicembre 2010 contro la decisione del 25 novembre 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Fatto

- in seguito al decesso __________, avvenuto il __________ 2005, RI 1 è diventato proprietario per successione di beni immobiliari e mobiliari per complessivi fr. 1'289'762.–;

- con atto pubblico dell’11 dicembre 2008, RI 1 vendeva __________ le part. n____________________ __________ RFD __________, per complessivi fr. 72'000.–, così suddivisi: fr. 30'000.– per la part. n. __________ e fr. 42'000.– per le altre due;

- nella dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, il venditore faceva valere quali costi di acquisto e di vendita spese successorie per complessivi fr. 279'150.– ed imposte di successione per fr. 629'002.60;

- notificando al contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 febbraio 2009, l’CO 1 __________ commisurava l’utile imponibile conseguito con la vendita dei tre oggetti in fr. 51'104.–, corrispondente ad un’imposta di fr. 1’533.10;

- il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 febbraio 2009, con cui, preso atto che le imposte di successione non sono deducibili, ribadiva per contro la richiesta di poter dedurre “le spese di cui all’art. 160 LT, le quali erano già state convalidate dall’autorità imposte di successione”;

- l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 26 novembre 2009, argomentando che i costi chiesti in deduzione erano già stati dedotti nell’ambito dell’imposta di successione come “passivo successorio”, cosa che escludeva che potessero essere considerati una seconda volta.

- con

sentenza del 19 ottobre 2010, questa Camera ha annullato la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione, invitandolo ad emettere tre distinte tassazioni per ognuno dei tre fondi venduti;

- la Camera ha per contro respinto il ricorso del contribuente nella misura in cui chiedeva la deduzione del “passivo successorio”;

- con tre decisioni del 25 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione ha assoggettato all’imposta gli utili immobiliari relativi ai tre oggetti venduti;

. - con istanza del 9 dicembre 2010, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di tassazione la revisione delle tre decisioni in questione, argomentando che l’autorità fiscale non avrebbe “avvertito che con la richiamata sentenza 80.2009.176/19.10.10 la Camera ha dichiarato ammissibili quali costi d’investimento, tra l’altro, le spese notarili e di bollo… e per la parte dell’onorario dell’esecutore testamentario del totale di fr. 60'000.–“;

- lo stesso giorno il contribuente si è rivolto a questa Camera, mediante un “ricorso cautelativo”, destinato ad essere ritirato in caso di accoglimento dell’istanza di revisione da parte dell’Ufficio di tassazione.

Diritto

- conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- secondo il combinato disposto degli articoli 217 cpv. 2 e 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

- il ricorrente sembra non tener conto della circostanza che questa Camera, con la

sentenza del 19 ottobre 2010, si è pronunciata sulla questione della deducibilità di tutto quello che l’insorgente aveva qualificato “passivo successorio”, comprese le spese notarili e di bollo, come pure l’onorario dell’esecutore testamentario;

- in particolare, citando la giurisprudenza del Tribunale federale, questa Camera ha sottolineato che sono deducibili solo i costi che sono legati ad un acquisto fiscalmente rilevante, mentre, quando l’acquisto di un immobile è avvenuto mediante un trasferimento di proprietà soggetto a differimento dell’imposizione, il calcolo del valore di investimento deve riferirsi all’ultima alienazione imponibile;

- in altre parole, non possono essere prese in considerazione, per il calcolo dell’utile immobiliare, tutte quelle spese che sono legate al trasferimento che ha beneficiato del differimento dell’imposizione;

- siccome il ricorrente ha acquistato per successione gli immobili di cui si discute, non possono essere dedotte dall’utile immobiliare tutte le spese che si riferiscono al trasferimento a titolo gratuito;

- il contribuente non può rimettere in discussione aspetti su cui la Camera di

diritto tributario si è già pronunciata a titolo definitivo;

- infatti,

l’unica ragione per cui la sentenza del 19 ottobre 2010 ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione consiste nel

fatto che quest’ultimo non aveva assoggettato le cessioni immobiliari a tre tassazioni separate, come previsto dal diritto applicabile;

- sebbene la sentenza del 19 ottobre 2010 sia dunque una decisione di rinvio, essa si è pronunciata definitivamente su tutti gli aspetti sollevati con il ricorso;

- ne consegue che il contribuente non può contestare una seconda volta quanto è già stato esaminato con il precedente ricorso;

- il contribuente potrebbe tutt’al più contestare la suddivisione dell’utile intrapresa dall’Ufficio di tassazione con le decisioni del 25 novembre 2010, se ritenesse che quest’ultimo non si sia conformato alle indicazioni ricevute dalla Camera di diritto tributario;

- in altre parole, per quanto attiene alle deduzioni invocate, la Camera di diritto tributario non

può più esaminare le censure del ricorrente: in primo luogo, le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l’autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato; in secondo

luogo, se all’autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la nuova decisione dell’autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n. 1P.21/2005 e 1P.23/2005, consid. 3.1; DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ; 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungs-band, Basilea 1990, n. 42.IV, p. 131);

- con ogni verosimiglianza la sentenza del 19 ottobre 2010 era anche suscettibile di ricorso al Tribunale federale, se non quale decisione finale perlomeno quale decisione parziale (art. 91 legge federale sul Tribunale federale LTF), essendosi pronunciata definitivamente su una o più conclusioni, senza porre fine totalmente al procedimento;

- il ricorso è conseguentemente irricevibile;

- vista la particolarità del caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, nonostante l’esito del ricorso.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: