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80.2010.114 • CATI TI 80.2010.114 Generato dall'IA

Taxpayer Failure to Cooperate in Foreign Income Estimation Upheld

Numero d'incarto 80.2010.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, only partially taxable due to owning real estate in the canton, appealed the tax assessment for 2008 after the tax authority estimated foreign income and assets, which are used solely for determining the tax rate, based on the taxpayer's failure to provide sufficient documentation despite repeated requests. The court upheld the initial assessment, reasoning that under the principle of inquisitorial procedure and the taxpayer's duty to cooperate, the failure to provide verifiable proof of foreign income and assets necessitates a plausible estimate by the tax authority, finding the authority's estimations reasonable given the taxpayer's lack of collaboration and lifestyle indicators, such as property renovation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 47 LT, Art. 6 cpv. 1 LT, Art. 204 cpv. 1 LT, Art. 196 LT, Art. 200 LT, Art. 7 LIFD; Taxpayer Failure to Cooperate in Foreign Income Estimation Upheld: The court upheld the initial assessment, reasoning that under the principle of inquisitorial procedure and the taxpayer's duty to cooperate, the failure to provide verifiable proof of foreign income and assets necessitates a plausible estimate by the tax authority, finding the authority's estimations reasonable given the taxpayer's lack of collaboration and lifestyle indicators, such as property renovation expenses.

Parole chiave

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imposta sul reddito stima fiscale immobiliare reddito immobiliare tassazione d'ufficio dovere di collaborazione del contribuente sostanza immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 47 LT
*a* LT) , mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 LT).
Art. 6 cpv. 1 LT
Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.
Art. 204 cpv. 1 LT
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv.
Art. 196 LT
Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta.
Art. 200 LT
Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT).
Art. 7 LIFD
Se questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n.
Art. 144 LIFD
Cited in conjunction with art. 231 LT as the basis for imposing court costs.
Art. 146 LIFD
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in conjunction with art. 231 LT as the basis for imposing court costs.

art. 231 LT

Cited in conjunction with art. 144 LIFD as the basis for imposing court costs.

art. 73 LAID

Cited as a procedural provision governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 80.2010.114 · Lugano 20 ottobre 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 15 settembre 2010 contro la decisione del 11 agosto 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

A. Nel periodo fiscale 2008 __________, residente ad __________, era limitatamente imponibile nel Canton Ticino ed in Svizzera quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.

Con decisione del 10 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2008, nella quale il reddito imponibile era commisurato in fr. 6'200 e la sostanza imponibile in fr. 129'000. Ai fini del calcolo dell’aliquota, l’autorità affiancava al reddito di __________ un

importo di fr. 500’000 come reddito in __________ e un importo di fr. 2'000'000 a titolo di sostanza mobiliare in __________.

B. Il contribuente impugnava la sudetta decisione, con reclamo del 6 aprile 2010, nel quale argomentava che gli unici reddito erano una pensione di € 11'712, la quale veniva imposta in __________, e il reddito immobiliare di fr. 6'200. Inoltre, dichiarava che l’unica sostanza che possedeva era la casa di __________, il cui valore di stima ammontava a fr. 129'000, mentre ad __________ disponeva di un appartamento in affitto.

Il reclamante non dava seguito ad un invito a produrre la comprova del reddito o dell’aumento dei debiti per far fronte alle necessità dell’esistenza dell’anno 2008 e un elenco di tutti i suoi beni patrimoniali posseduti all’estero.

In mancanza dei dati richiesti, l’Ufficio di tassazione, con decisione dell’11 agosto 2010, confermava la valutazione operata in prima istanza.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità di tassazione, argomentando sostanzialmente di non possedere alcun bene, né mobile né immobile in __________ e di percepire solo una pensione dalla __________, la quale gli viene versata su un conto bancario in __________, ma è imposta nel primo paese sulla base della convenzione sulla doppia imposizione tra i due paesi. Rileva inoltre di non avere acquistato l’immobile in Ticino, ma che esso gli è stato ceduto da sua moglie, e che per ristrutturarlo ha dovuto ricorrere ad un’ipoteca di fr. 350'000.

D. Con lettera del 17 settembre 2010, questa Camera ha invitato il ricorrente a produrre una copia della decisione di accertamento fiscale *(Steuerbescheid)* dell’autorità fiscale tedesca per il periodo fiscale 2008 oppure un’attestazione di non tassazione *(Nichtveranlagungsbescheinigung)* della stessa autorità competente, così come ogni altro documento in grado di ricostruire la sostanza e il reddito del contribuente.

In risposta, la moglie __________ la quale vive a __________ e percepisce una rendita d’invalidità, ha trasmesso una copia del contratto d’affitto dell’appartamento di __________, l’estratto del conto bancario sul quale gli viene versata la pensione, due estratti di conti all’__________ e la lettera di un consulente fiscale germanico, che attesta che il ricorrente non possiede né reddito né sostanza, con l’argomentazione che in __________ non possono essere rilasciate attestazioni di non tassazione.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. *c* LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro apaprtenenza economica.

Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. *a*, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. *a* LT) , mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.

1.2.

Nel caso in concreto, i valori degli elementi imponibili nel Cantone Ticino sono incontestati. Per conto, il ricorrente nega di disporre degli elementi di reddito e di sostanza esteri, stabiliti dall’autorità fiscale per determinare l’aliquota.

2. 2.1.

Nella procedura fiscale vigono la *massima ufficiale* e il *principio inquisitorio*. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciutio dichiarati dai contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).

La procedura fiscale è tuttavia retta anche dal *principio di collaborazione.*

Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e transparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD, p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

2.2

In concreto, constatata l’incompletezza della dichiarazione fiscale inoltrata dal contribuente, l’Ufficio di tassazione ha stimato in, rispettivamente, fr. 500'000 e fr. 2'000'000 il reddito e la sostanza situati fuori dal Cantone, attribuendoli alla __________, paese di residenza del contribuente.

Nel corso della procedura di reclamo, l’autorità gli ha quindi fatto presente che tali elementi erano stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota, invitando a fornire le dichiarazioni nelle quali figurano gli elementi di reddito conseguiti dal ricorrente e da sua moglie come gli elementi della sostanza posseduti in Svizzera e all’estero, un elenco di tutti i fattori della sostanza mobiliare come immobiliare e una copia del contratto d’affitto dell’abitazione in __________. A questa richiesta di documenti non è mai seguita una risposta; solo successivamente, il contribuente si è giustificato sostenendo che si trovava in Ticino per seguire i lavori di ristrutturazione della casa.

Davanti a questa Camera il ricorrente ha ribadito di non possedere alcun bene, né mobile né immobile, in __________, ma di disporre solo di un appartamento in affitto ad __________ e di percepire una pensione dalla __________ (la quale gli viene versata su un conto tedesco). Il contribuente afferma quindi di non dover presentare una dichiarazione fiscale e che l’erario tedesco non gli rilascia nessun attestato, per via della mancanza del numero fiscale. Egli si è quindi limitato a produrre un documento firmato e timbrato da un consulente fiscale tedesco, che conferma le sue affermazioni.

2.3

Questa Camera ha chiesto al ricorrente di produrre, in mancanza di una decisione di tassazione, un’attestazione di non tassazione *(Nichtveranlagungsbescheinigung)* dell’autorità fiscale tedesca per il periodo fiscale 2008. Il ricorrente ha risposto che tale attestato non può essergli rilasciato.

Ora, secondo il diritto tedesco, l’attestazione di non tassazione può essere richiesta all’autorità fiscale dalle persone fisiche le quali presuntivamente non sono soggette all’imposta sul reddito, per esempio perché conseguono redditi troppo bassi (§ 44a n. 2; II Nr. 2 EStG, Tipke/Lang, Steuerrecht, 19a edizione, Colonia 2008, § 21 n. 116, p. 927). Poiché chiunque abbia un’abitazione principale in Germania ha diritto al rilascio di un numero di identificazione (§ 139b VI AO), non si comprende perché il ricorrente non dovrebbe poterne entrare in possesso a sua volta. A ciò si aggiunga che, se neppure per l’inoltro della dichiarazione fiscale è

richiesta l’indicazione del numero di identificazione (http://www.steuerliches-info-center.de/DE/AufgabenDesBZSt/Steueridentifikationsnummer/FAQ/01_Allgemeines_zur_IdNr/FAQ_Text/FAQ_07.html),

la stessa non dovrebbe essere necessaria neppure per la richiesta dell’attestazione di non tassazione.

Alla luce di queste considerazioni, non può essere ritenuto sufficiente lo scritto allestito da un consulente fiscale di __________, che esclude l’esistenza di redditi e patrimonio. A tale riguardo, è opportuno ricordare che il consulente fiscale non è un rappresentante dello Stato tedesco o un fiduciario di esso, ma un organo di amministrazione

della giustizia indipendente e che agisce sotto la propria responsabilità (Tipke/Lang, op. cit., § 21 n. 163, p. 938).

Trattandosi di un professionista che agisce su mandato del contribuente, la sua dichiarazione non ha un valore ufficiale, assimilabile a quello di un atto dell’autorità fiscale, ma rappresenta una sorta di autocertificazione.

Se ne deve concludere che il contribuente ha omesso di collaborare in modo esauriente con l’Ufficio di tassazione di Bellinzona e con questa Camera, per l’accertamento del reddito e della sostanza al di fuori della Svizzera.

2.4

In simili circostanze, prendendo atto della lacunosa collaborazione del ricorrente, si impone una stima dei suoi elementi di reddito e di sostanza, ai fini della definizione delle aliquote applicabili.

In tale contesto, non si può trascurare lo stile di vita condotto dal ricorrente, che nel periodo fiscale litigioso si spostava frequentemente fra __________ e Svizzera e la cui moglie risiedeva a __________. Né si può ignorare la circostanza che, come egli stesso afferma nel ricorso, ha affrontato negli ultimi anni importanti spese per il rinnovo della casa di __________, anche se il relativo finanziamento è avvenuto mediante accensione di debiti ipotecari.

Per le ragioni esposte, il reddito e la sostanza conseguiti al di fuori dal Cantone Ticino, stimati dall’autorità di tassazione, rispettivamente, in ragione di fr. 500'000 e fr 2'000'000, appaiono valutati in maniera senz’altro plausibile. Le aliquote applicate sono quindi confermate. Come si è già rilevato, l’autorità fiscale sarebbe addirittura legittimata ad applicare le aliquote massime, cosa che nella fattispecie non è avvenuta.

3. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: