Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.2009.78 • CATI TI 80.2009.78 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Deferred Property Tax Assessment and Valuation

Numero d'incarto 80.2009.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayer appealed a deferred property tax assessment levied in 2006 following the sale of inherited land, arguing against the applicable tax period and valuation figures used by the tax authority, particularly contesting the start date for the higher official valuation and the initial valuation for the period of beneficial taxation. The court partially granted the appeal, confirming the principle of deferred taxation based on the underlying latent tax obligation inherited with the property and the maximum 20-year recovery period, but recalculated the tax liability by establishing the correct official valuation for the initial period (fr. 60'299.- from 1984 to 1992) and correctly identifying that the cessation of the agricultural use, triggering the deferred tax, occurred earlier than initially assessed, resulting in a final tax due of fr. 5'680.50.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 43 cpv. 2 LT, Art. 43 viene, Art. 43 LT, Art. 43 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 73 LAID; Taxpayer Appeal of Deferred Property Tax Assessment and Valuation: The court partially granted the appeal, confirming the principle of deferred taxation based on the underlying latent tax obligation inherited with the property and the maximum 20-year recovery period, but recalculated the tax liability by establishing the correct official valuation for the initial period (fr. 60'299.- from 1984 to 1992) and correctly identifying that the cessation of the agricultural use, triggering the deferred tax, occurred earlier than initially assessed, resulting in a final tax due of fr. 5'680.50.

Parole chiave

Generato dall'IA
stima fiscale immobiliare data di valutazione utilizzazione agricola autorità fiscale rivendicazione della proprietà ammortamento fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 43 cpv. 2 LT

This article forms the legal basis for the posticipated wealth tax that was partially confirmed/reformed in the final ruling.

art. 231 LT

This article is cited in relation to the costs (spese) which are governed by it.

art. 82 ss. LTF

This provision regulates the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal, which is mentioned in the notification section.

art. 73 LAID

This procedural rule is cited regarding the deadline and nature of the appeal to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.2009.78 · Lugano 24 gennaio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto · ricorso del 19 maggio 2009 contro la decisione del 22 aprile 2009 in materia di imposta posticipata sulla sostanza 2006.

Fatti

A. RI 1

diveniva proprietario del mappale n. __________ RFD __________ in data 22

dicembre 1995 in seguito ad un lascito ereditario. Tale particella presentava

una menzione a Registro fondiario avente il seguente tenore: “Obbligo di

rimborso imposta sulla sostanza, dg. __________/28.07.1970 […]”.

B. In data

3 febbraio 2006, come conseguenza dell’esercizio del diritto di compera, il

fondo n. __________ RFD __________ trapassava a __________ che aveva acquistato

il mappale in questione per la somma di fr. 400'000.−, così come pattuito dalle parti, nel rogito notarile del 3 maggio 2005.

C. Con

decisione dell’8 gennaio 2008 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava ad RI 1 la decisione di tassazione posticipata sulla sostanza per

il periodo fiscale 2006. L’imposta veniva commisurata in fr. 9'355,95 in applicazione dell’art. 43 cpv. 2 LT poiché il contribuente aveva alienato in quel periodo fiscale il mappale __________ RFD __________.

D. In

data 6 febbraio 2008, RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione dell’8 gennaio 2008. Il reclamante postulava che “[…] La decisione di tassazione dev’essere annullata, risp. AZZERATA […]”. Sosteneva che non dovesse farsi

carico di pretese fiscali relative alla precedente proprietaria del mapp. __________

RFD __________. In ogni caso, sempre secondo il reclamante, le imposte dal 1988

al 1995 avrebbero dovuto essere poste a carico di ogni singolo membro della comunione ereditaria.RI 1 segnalava, inoltre, degli errori di calcolo contenuti nella decisione di tassazione posticipata sulla sostanza dell’8 gennaio 2008. Il reclamante asseriva di

aver dichiarato, a partire dal periodo fiscale 1999/2000, un valore di stima

del mapp. __________ RFD __________ di fr. 585'180.−. Per quanto concerneva

i periodi fiscali 2004 e 2005, RI 1, in seguito ad una decisione del 1° febbraio 2004 dell’Ufficio stime, che aveva modificato il valore di stima del mapp. __________

RFD __________ aveva dichiarato, quale valore di stima dell’immobile, fr.

270'997.−. Valore che non

veniva debitamente preso in considerazione, sempre secondo quanto asserito dal

reclamante, nella decisione dell’8 gennaio 2008.

E. La

decisione su reclamo veniva notificata ad RI 1, il 22 aprile 2009, tramite invio postale semplice. Il reclamo veniva parzialmente accolto, con la seguente motivazione:

“Il recupero dell’agevolazione art. 43 viene ridotto a 20 anni. Nella nota del 6 febbraio 2008 erano stati recuperati 25

anni. Come giustamente citato nel reclamo presentato dal contribuente. Il

signor __________ era proprietario del mappale RFD __________ a __________, dal

22.12.1995.

Questo mappale è stato ereditato dalla

comunione __________ eredi __________ e sullo stesso è iscritta la menzione “Obbligo rimborso imposta sulla sostanza (art. 43 LT)”, quindi al momento del trapasso il

contribuente era a conoscenza dell’onere fiscale latente al momento del

cambiamento di destinazione o vendita. Visto quanto sopra il reclamo è

accettato unicamente per l’errore di calcolo”.

F.Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, RI 1 riconosce il principio dell’imposizione espresso dall’art. 43 cpv. 2 LT, ribadendo tuttavia il limite temporale di prelievo

ventennale. Il ricorrente contesta il valore di stima del fondo nel periodo fiscale 1986: quest’ultimo è infatti pari a fr. 60'299.− e non, come illustrato dall’autorità fiscale nella decisione su reclamo del 22 aprile 2009, fr. 76'074.−. Lo stesso ricorrente sottolinea poi che il valore di stima di fr.

270'997.− del mappale in

questione sarebbe entrato in vigore già a partire dal 1° gennaio 2003, mentre nella decisione su reclamo questo valore di stima viene considerato solo a far

tempo dal 1° gennaio 2006. Contesta infine il calcolo effettuato dall’autorità

di tassazione di __________ __________ sulla base del quale è stato stabilito

l’ammontare dell’imposta posticipata sulla sostanza.

G. Invitato da questa Camera a prendere posizione sul ricorso di RI 1,

l’Ufficio di tassazione di __________ ha presentato il 26 maggio 2009 le seguenti osservazioni:

“2. Il reclamo presentato è stato

parzialmente ammesso unicamente a seguito di un errore di calcolo. 3. Il

calcolo è stato effettuato in base alla differenza fra la stima reale e la

stima agricola (fr. 2.− al mq.) La stima in questi 20 anni di

calcolo è mutata diverse volte (nuove stime e riduzione percentuale delle stime).

4. Da quando il contribuente è diventato proprietario del mapp. __________ ha

sempre ritornato le dichiarazioni solo firmate allegando una copia della

dichiarazione del Cantone di domicilio. Dalle stesse si constata che è stata

dichiarata la stima effettiva della particella. Questo agire è esatto perché il

cantone di domicilio (__________) non deve tener conto (per l’aliquota) della

stima agevolata dell’art. 43 della legge ticinese, ma nelle tassazioni ticinesi è stato comunque imposto il valore agevolato. 5. Iscrizione della menzione da parte di __________ risale al 28.7.1970 DG __________. La stima nel 1986 era

effettivamente di fr. 60'299.− e non come calcolata fr. 76'074.− mentre la stima di fr. 270'997.− è entrata in vigore solo dal 1.1.2005”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 43 cpv. 1 LT, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale

possono chiedere all’autorità di tassazione di essere imposti per l’intera superficie

posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.− franchi il mq. I fabbricati sono

invece imposti per il valore di stima ufficiale.

Se il

terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.− franchi il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la

differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è

calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del

venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille (art. 43 cpv. 2

LT).

1.2.

Secondo

l’art. 3 del Regolamento della legge tributaria è considerato terreno agricolo

ai sensi dell’art. 43 LT:

a) il terreno, coltivato direttamente dal proprietario, il cui reddito agricolo netto accertato è di almeno fr. 500.− annui;

b) il terreno, coltivato da terzi, il cui reddito agricolo netto accertato

è di almeno fr. 500.−

annui e la cui superficie minima è complessivamente di:

-

mq. 3'500 se prato o campo;

-

mq. 1'500 se utilizzato per l’orticoltura o la

coltura del tabacco;

-

mq. 1'000 se vigneto o frutteto compatto.

È

considerato terreno forestale ai sensi dell’art. 43 LT quello così definito

dalla legislazione forestale federale e cantonale e utilizzato come tale.

1.3.

L’imposizione agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su

considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero sottoposti ad

una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di finalità con le

rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse normative a tutela

dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a quelli di politica

economica. Un fondato motivo per una disparità di trattamento dei fondi

agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò solo fintantoché siano

o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und ergänzende

Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).

2.2.1.

Il

ricorrente è divenuto proprietario del mapp. n. __________ RFD __________ in

data 22 dicembre 1995, momento a partire dal quale sostiene di aver dichiarato la

proprietà in questione al valore di stima e non più al valore di reddito

agricolo. Avendo dunque pagato le imposte calcolate sul valore valore di stima

nei periodi fiscali successivi al 1996, postula che la decisione sia annullata laddove si riferisce all’imposta posticipata successiva a tale anno.

2.2.

Va

innanzitutto precisato che, a partire dal periodo fiscale 2004, il ricorrente è

stato assoggettato, per quanto riguarda il fondo n. __________ RFD __________

all’imposta sulla sostanza calcolata sul valore di stima ufficiale e non più

sul valore di reddito.

Di

conseguenza, l’imposta posticipata sulla sostanza deve essere prelevata per il

periodo fiscale 2003 e non per il 2006. Dalla decisione dell’Ufficio di tassazione di passare all’imposizione sul valore di stima ufficiale a partire dal periodo fiscale 2004 si evince infatti che alla fine dell’anno precedente era adempiuto l’altro

motivo che giustifica la riscossione dell’imposta posticipata, ovvero la cessazione della destinazione agricola o forestale.

Questo fa

sì che il periodo da prendere in considerazione per la tassazione posticipata è quello che intercorre tra il 1984 e il 2003.

2.3.

Per

quanto attiene ai periodi fiscali fra il 1997 ed il 2003, la tesi del

ricorrente non può essere accolta. Infatti, nelle decisioni di tassazione che si riferiscono ai periodi fiscali in questione, il valore preso in considerazione dall’autorità fiscale è sempre stato quello di reddito del mapp. n__________ RFD __________

Nella

decisione su reclamo relativa alla tassazione posticipata sulla sostanza, l’autorità

fiscale ha preso in considerazione, per il periodo che intercorre tra il 1986 e

il 2006 i seguenti valori di stima relativi al mapp. __________ RFD __________:

al · Fr.

01.01.1986 · 76'074.-

01.01.1993 · 585'180.-

01.01.1998 · 468'144.-

31.12.2004 · 409'626.-

31.12.2005 · 270'997.-

Nelle

osservazioni al ricorso interposto da RI 1, l’Ufficio di tassazione di __________ precisa che nel 1986 la stima era effettivamente di fr. 60'299.− e non come erroneamente riportato di

fr. 76'074.−.

Secondo l’Ufficio cantonale di stima, cui la Camera si è rivolta in sede di istruzione del ricorso, i valori di

stima ufficiali relativi al fondo n. __________ RFD __________, per il periodo tra il 1983 e il 2002 sono i seguenti:

-1.1.1984-31.12.1992:

fr. 60'299.−;

-1.1.1993-31.12.1996:

fr. 585'180.−;

-1.1.1997-31.12.1998:

fr. 520'160.−;

-1.1.1999-31.12.2003:

fr. 455'140.−.

2.5.

In base

all’art. 43 cpv. 2 LT, la tassazione posticipata sulla sostanza viene stabilita

applicando un’aliquota dell’1 per mille alla differenza tra il valore di stima

e il valore di reddito. Bisogna poi moltiplicare l’importo ottenuto per ogni

periodo fiscale (per i 20 periodi fiscali presi in considerazione):

valore di stima · Valore di reddito Fr. · Differenza Fr.

al · Fr.

01.01.1983 · 60'299.- · 3'356.- · 56'943.-

01.01.1993 · 585'180.- · 3'356.- · 581'824.-

01.01.1997 · 520'160.- · 3'356.- · 516'804.-

01.01.1999 · 455'140.- · 3'356.- · 451'784.-

Il

calcolo dell’imposta è il seguente:

dal · al · Imposta per un anno Fr. · anni · Importo dovuto Fr.

01.01.1984 · 31.12.1992 · 56.95 · 9 · 512.55

01.01.1993 · 31.12.1996 · 581.80 · 4 · 2'327,20

01.01.1997 · 31.12.1998 · 516.80 · 2 · 1'033,60

01.01.1999 · 31.12.2003 · 451.80 · 5 · 1'807,15

Dalla

precedente tabella si evince che il totale dell’imposta posticipata dovuta, ammonta,

nella presente fattispecie, a fr. 5'680,50 e non a fr. 6'450.−, come esposto in sede di decisione su reclamo.

3. Il

ricorso è pertanto parzialmente accolto.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in proporzione alla soccombenza. Gli è inoltre riconosciuta una indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che l’imposta dovuta

è di fr. 5'680.50.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico del ricorrente nella misura di otto decimi (fr. 880.–).

Al

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-; -; -.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario: