Taxpayer Appeal of Deferred Property Tax Assessment and Valuation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe taxpayer appealed a deferred property tax assessment levied in 2006 following the sale of inherited land, arguing against the applicable tax period and valuation figures used by the tax authority, particularly contesting the start date for the higher official valuation and the initial valuation for the period of beneficial taxation. The court partially granted the appeal, confirming the principle of deferred taxation based on the underlying latent tax obligation inherited with the property and the maximum 20-year recovery period, but recalculated the tax liability by establishing the correct official valuation for the initial period (fr. 60'299.- from 1984 to 1992) and correctly identifying that the cessation of the agricultural use, triggering the deferred tax, occurred earlier than initially assessed, resulting in a final tax due of fr. 5'680.50.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 cpv. 2 LT, Art. 43 viene, Art. 43 LT, Art. 43 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 73 LAID; Taxpayer Appeal of Deferred Property Tax Assessment and Valuation: The court partially granted the appeal, confirming the principle of deferred taxation based on the underlying latent tax obligation inherited with the property and the maximum 20-year recovery period, but recalculated the tax liability by establishing the correct official valuation for the initial period (fr. 60'299.- from 1984 to 1992) and correctly identifying that the cessation of the agricultural use, triggering the deferred tax, occurred earlier than initially assessed, resulting in a final tax due of fr. 5'680.50.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article forms the legal basis for the posticipated wealth tax that was partially confirmed/reformed in the final ruling.
This article is cited in relation to the costs (spese) which are governed by it.
This provision regulates the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal, which is mentioned in the notification section.
This procedural rule is cited regarding the deadline and nature of the appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 80.2009.78 · Lugano 24 gennaio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini
segretario · Antonio Saredo-Parodi
parti · RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto · ricorso del 19 maggio 2009 contro la decisione del 22 aprile 2009 in materia di imposta posticipata sulla sostanza 2006.
Fatti
A. RI 1
diveniva proprietario del mappale n. __________ RFD __________ in data 22
dicembre 1995 in seguito ad un lascito ereditario. Tale particella presentava
una menzione a Registro fondiario avente il seguente tenore: “Obbligo di
rimborso imposta sulla sostanza, dg. __________/28.07.1970 […]”.
B. In data
3 febbraio 2006, come conseguenza dell’esercizio del diritto di compera, il
fondo n. __________ RFD __________ trapassava a __________ che aveva acquistato
il mappale in questione per la somma di fr. 400'000.−, così come pattuito dalle parti, nel rogito notarile del 3 maggio 2005.
C. Con
decisione dell’8 gennaio 2008 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava ad RI 1 la decisione di tassazione posticipata sulla sostanza per
il periodo fiscale 2006. L’imposta veniva commisurata in fr. 9'355,95 in applicazione dell’art. 43 cpv. 2 LT poiché il contribuente aveva alienato in quel periodo fiscale il mappale __________ RFD __________.
D. In
data 6 febbraio 2008, RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione dell’8 gennaio 2008. Il reclamante postulava che “[…] La decisione di tassazione dev’essere annullata, risp. AZZERATA […]”. Sosteneva che non dovesse farsi
carico di pretese fiscali relative alla precedente proprietaria del mapp. __________
RFD __________. In ogni caso, sempre secondo il reclamante, le imposte dal 1988
al 1995 avrebbero dovuto essere poste a carico di ogni singolo membro della comunione ereditaria.RI 1 segnalava, inoltre, degli errori di calcolo contenuti nella decisione di tassazione posticipata sulla sostanza dell’8 gennaio 2008. Il reclamante asseriva di
aver dichiarato, a partire dal periodo fiscale 1999/2000, un valore di stima
del mapp. __________ RFD __________ di fr. 585'180.−. Per quanto concerneva
i periodi fiscali 2004 e 2005, RI 1, in seguito ad una decisione del 1° febbraio 2004 dell’Ufficio stime, che aveva modificato il valore di stima del mapp. __________
RFD __________ aveva dichiarato, quale valore di stima dell’immobile, fr.
270'997.−. Valore che non
veniva debitamente preso in considerazione, sempre secondo quanto asserito dal
reclamante, nella decisione dell’8 gennaio 2008.
E. La
decisione su reclamo veniva notificata ad RI 1, il 22 aprile 2009, tramite invio postale semplice. Il reclamo veniva parzialmente accolto, con la seguente motivazione:
“Il recupero dell’agevolazione art. 43 viene ridotto a 20 anni. Nella nota del 6 febbraio 2008 erano stati recuperati 25
anni. Come giustamente citato nel reclamo presentato dal contribuente. Il
signor __________ era proprietario del mappale RFD __________ a __________, dal
22.12.1995.
Questo mappale è stato ereditato dalla
comunione __________ eredi __________ e sullo stesso è iscritta la menzione “Obbligo rimborso imposta sulla sostanza (art. 43 LT)”, quindi al momento del trapasso il
contribuente era a conoscenza dell’onere fiscale latente al momento del
cambiamento di destinazione o vendita. Visto quanto sopra il reclamo è
accettato unicamente per l’errore di calcolo”.
F.Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, RI 1 riconosce il principio dell’imposizione espresso dall’art. 43 cpv. 2 LT, ribadendo tuttavia il limite temporale di prelievo
ventennale. Il ricorrente contesta il valore di stima del fondo nel periodo fiscale 1986: quest’ultimo è infatti pari a fr. 60'299.− e non, come illustrato dall’autorità fiscale nella decisione su reclamo del 22 aprile 2009, fr. 76'074.−. Lo stesso ricorrente sottolinea poi che il valore di stima di fr.
270'997.− del mappale in
questione sarebbe entrato in vigore già a partire dal 1° gennaio 2003, mentre nella decisione su reclamo questo valore di stima viene considerato solo a far
tempo dal 1° gennaio 2006. Contesta infine il calcolo effettuato dall’autorità
di tassazione di __________ __________ sulla base del quale è stato stabilito
l’ammontare dell’imposta posticipata sulla sostanza.
G. Invitato da questa Camera a prendere posizione sul ricorso di RI 1,
l’Ufficio di tassazione di __________ ha presentato il 26 maggio 2009 le seguenti osservazioni:
“2. Il reclamo presentato è stato
parzialmente ammesso unicamente a seguito di un errore di calcolo. 3. Il
calcolo è stato effettuato in base alla differenza fra la stima reale e la
stima agricola (fr. 2.− al mq.) La stima in questi 20 anni di
calcolo è mutata diverse volte (nuove stime e riduzione percentuale delle stime).
4. Da quando il contribuente è diventato proprietario del mapp. __________ ha
sempre ritornato le dichiarazioni solo firmate allegando una copia della
dichiarazione del Cantone di domicilio. Dalle stesse si constata che è stata
dichiarata la stima effettiva della particella. Questo agire è esatto perché il
cantone di domicilio (__________) non deve tener conto (per l’aliquota) della
stima agevolata dell’art. 43 della legge ticinese, ma nelle tassazioni ticinesi è stato comunque imposto il valore agevolato. 5. Iscrizione della menzione da parte di __________ risale al 28.7.1970 DG __________. La stima nel 1986 era
effettivamente di fr. 60'299.− e non come calcolata fr. 76'074.− mentre la stima di fr. 270'997.− è entrata in vigore solo dal 1.1.2005”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 43 cpv. 1 LT, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale
possono chiedere all’autorità di tassazione di essere imposti per l’intera superficie
posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.− franchi il mq. I fabbricati sono
invece imposti per il valore di stima ufficiale.
Se il
terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.− franchi il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la
differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è
calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del
venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille (art. 43 cpv. 2
LT).
1.2.
Secondo
l’art. 3 del Regolamento della legge tributaria è considerato terreno agricolo
ai sensi dell’art. 43 LT:
a) il terreno, coltivato direttamente dal proprietario, il cui reddito agricolo netto accertato è di almeno fr. 500.− annui;
b) il terreno, coltivato da terzi, il cui reddito agricolo netto accertato
è di almeno fr. 500.−
annui e la cui superficie minima è complessivamente di:
-
mq. 3'500 se prato o campo;
-
mq. 1'500 se utilizzato per l’orticoltura o la
coltura del tabacco;
-
mq. 1'000 se vigneto o frutteto compatto.
È
considerato terreno forestale ai sensi dell’art. 43 LT quello così definito
dalla legislazione forestale federale e cantonale e utilizzato come tale.
1.3.
L’imposizione agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su
considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero sottoposti ad
una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di finalità con le
rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse normative a tutela
dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a quelli di politica
economica. Un fondato motivo per una disparità di trattamento dei fondi
agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò solo fintantoché siano
o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und ergänzende
Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).
2.2.1.
Il
ricorrente è divenuto proprietario del mapp. n. __________ RFD __________ in
data 22 dicembre 1995, momento a partire dal quale sostiene di aver dichiarato la
proprietà in questione al valore di stima e non più al valore di reddito
agricolo. Avendo dunque pagato le imposte calcolate sul valore valore di stima
nei periodi fiscali successivi al 1996, postula che la decisione sia annullata laddove si riferisce all’imposta posticipata successiva a tale anno.
2.2.
Va
innanzitutto precisato che, a partire dal periodo fiscale 2004, il ricorrente è
stato assoggettato, per quanto riguarda il fondo n. __________ RFD __________
all’imposta sulla sostanza calcolata sul valore di stima ufficiale e non più
sul valore di reddito.
Di
conseguenza, l’imposta posticipata sulla sostanza deve essere prelevata per il
periodo fiscale 2003 e non per il 2006. Dalla decisione dell’Ufficio di tassazione di passare all’imposizione sul valore di stima ufficiale a partire dal periodo fiscale 2004 si evince infatti che alla fine dell’anno precedente era adempiuto l’altro
motivo che giustifica la riscossione dell’imposta posticipata, ovvero la cessazione della destinazione agricola o forestale.
Questo fa
sì che il periodo da prendere in considerazione per la tassazione posticipata è quello che intercorre tra il 1984 e il 2003.
2.3.
Per
quanto attiene ai periodi fiscali fra il 1997 ed il 2003, la tesi del
ricorrente non può essere accolta. Infatti, nelle decisioni di tassazione che si riferiscono ai periodi fiscali in questione, il valore preso in considerazione dall’autorità fiscale è sempre stato quello di reddito del mapp. n__________ RFD __________
Nella
decisione su reclamo relativa alla tassazione posticipata sulla sostanza, l’autorità
fiscale ha preso in considerazione, per il periodo che intercorre tra il 1986 e
il 2006 i seguenti valori di stima relativi al mapp. __________ RFD __________:
al · Fr.
01.01.1986 · 76'074.-
01.01.1993 · 585'180.-
01.01.1998 · 468'144.-
31.12.2004 · 409'626.-
31.12.2005 · 270'997.-
Nelle
osservazioni al ricorso interposto da RI 1, l’Ufficio di tassazione di __________ precisa che nel 1986 la stima era effettivamente di fr. 60'299.− e non come erroneamente riportato di
fr. 76'074.−.
Secondo l’Ufficio cantonale di stima, cui la Camera si è rivolta in sede di istruzione del ricorso, i valori di
stima ufficiali relativi al fondo n. __________ RFD __________, per il periodo tra il 1983 e il 2002 sono i seguenti:
-1.1.1984-31.12.1992:
fr. 60'299.−;
-1.1.1993-31.12.1996:
fr. 585'180.−;
-1.1.1997-31.12.1998:
fr. 520'160.−;
-1.1.1999-31.12.2003:
fr. 455'140.−.
2.5.
In base
all’art. 43 cpv. 2 LT, la tassazione posticipata sulla sostanza viene stabilita
applicando un’aliquota dell’1 per mille alla differenza tra il valore di stima
e il valore di reddito. Bisogna poi moltiplicare l’importo ottenuto per ogni
periodo fiscale (per i 20 periodi fiscali presi in considerazione):
valore di stima · Valore di reddito Fr. · Differenza Fr.
al · Fr.
01.01.1983 · 60'299.- · 3'356.- · 56'943.-
01.01.1993 · 585'180.- · 3'356.- · 581'824.-
01.01.1997 · 520'160.- · 3'356.- · 516'804.-
01.01.1999 · 455'140.- · 3'356.- · 451'784.-
Il
calcolo dell’imposta è il seguente:
dal · al · Imposta per un anno Fr. · anni · Importo dovuto Fr.
01.01.1984 · 31.12.1992 · 56.95 · 9 · 512.55
01.01.1993 · 31.12.1996 · 581.80 · 4 · 2'327,20
01.01.1997 · 31.12.1998 · 516.80 · 2 · 1'033,60
01.01.1999 · 31.12.2003 · 451.80 · 5 · 1'807,15
Dalla
precedente tabella si evince che il totale dell’imposta posticipata dovuta, ammonta,
nella presente fattispecie, a fr. 5'680,50 e non a fr. 6'450.−, come esposto in sede di decisione su reclamo.
3. Il
ricorso è pertanto parzialmente accolto.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in proporzione alla soccombenza. Gli è inoltre riconosciuta una indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che l’imposta dovuta
è di fr. 5'680.50.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di otto decimi (fr. 880.–).
Al
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-; -; -.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario: