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80.2009.66 • CATI TI 80.2009.66 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Income Assessment Involving Employer Reimbursements and Remand for Fact-Finding

Numero d'incarto 80.2009.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer, who moved domicile in 2006, appealed the 2007 income tax assessment which included reimbursements for an office in their home (CHF 9,000) and general personal expenses (CHF 6,000) paid by their employer, and contested other aspects of the assessment, including an initial large capital liquidation item that was later withdrawn by the tax office. The court held that while new arguments could be raised during the appeal, the matter regarding the CHF 9,000 office rent reimbursement required further investigation into the location where the taxpayer's employment activities predominantly occurred to determine tax liability, and also noted that this amount was not declared as real estate income; similarly, the CHF 6,000 expense reimbursement needed justification because the standard salary certificate was not used and no approved expense regulation existed, thus the original decision was annulled and the case was remanded to the tax office for further fact-finding on these specific income components.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: indennizzo per ufficio nell'appartamento del dipendente, rimborso spese forfetario, onere della prova

Parole chiave

Generato dall'IA
tassazione dell'imposta sul reddito imposta sugli stipendi autorità fiscale assoggettamento del contribuente imposta sul capitale spese generali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 231 LT

Cited in the preamble to the final orders regarding the assessment of costs.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the final orders regarding the assessment of costs.

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis for the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

art. 73 LAID

Cited as a procedural basis for the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

art. 146 LIFD

Cited as a procedural basis for the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 230 cpv. 1 LT

Mentioned in the reasoning to explain the court's authority, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 228 cpv. 1 LT

Mentioned in the reasoning to explain the court's authority, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 227 cpv. 3 LT

Mentioned in the reasoning to explain the scope of the appeal, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 61 cpv. 1 lett. b LT

Mentioned in the reasoning regarding the company's tax liability, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 60 LT

Mentioned in the reasoning regarding the company's tax liability, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 17 LIFD

Mentioned in the reasoning regarding taxable income from employment, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 16 cpv. 1 LT

Mentioned in the reasoning regarding taxable income from employment, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 2. 2.

This is an internal paragraph marker, not a legal provision, and is excluded.

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Testo completo

Incarto n. 80.2009.66 · Lugano 19 maggio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 RI 2 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 29 aprile 2009 contro la decisione del 29 aprile 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

A. RI 1 e la moglie RI 2 hanno trasferito il domicilo da (ZH) a il 1° gennaio 2006. Nel periodo fiscale 2007, il marito ha lavorato quale consulente alle dipendenze della __________ AG di __________, indicando quale luogo di lavoro sulla dichiarazione fiscale “__________/ secondo mandati”. Dal certificato di salario risulta che il datore di lavoro gli ha versato uno stipendio lordo di fr. 156'000.–, oltre ad un rimborso spese di fr. 6'000.– *(“persönliche Spesenvergütung”)* e ad una pigione di fr. 9'000.– per un locale ufficio *(“Miete Büroraum __________”)*.

B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 4 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 577'200.– per l’IC ed in fr. 585'100.– per l’IFD. In particolare, aveva aggiunto al reddito netto del lavoro del marito (fr. 140'541.–) il rimborso spese di fr. 6'000.– e la pigione per l’appartamento di fr. 9'000.–. Ai redditi dichiarati era poi stato aggiunto un importo di fr. 334’221.– a titolo di liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti.

C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 2 aprile 2009, indirizzato all’Ufficio di esazione ed inviato in copia all’Ufficio di tassazione, lamentando l’aumento del reddito imponibile ad oltre il doppio di quanto dichiarato.

Con decisione del 29 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo, stralciando il reddito di fr. 334'221.– e riducendo di conseguenza il reddito imponibile a fr. 243'000.– per l’IC ed a fr. 250’900.– per l’IFD.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contestano altri aspetti della tassazione. Allegano uno scritto, che sostengono di avere già

inviato all’Ufficio di tassazione il 29 aprile 2009 e nel quale censurano ulteriori punti della decisione, oltre alla liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti. In particolare, chiedono che il reddito del marito sia ridotto a fr. 156'000.–,

da cui dedurre i contributi sociali. Altre censure concernono il reddito della moglie, quello proveniente da titoli e capitali e la deduzione dei contributi al 2° Pilastro.

E. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ sostiene di non aver mai ricevuto la lettera che i contribuenti gli avrebbero indirizzato il 26 febbraio 2009. Quanto ai punti contestati, rileva che lo stipendio del marito include i rimborsi di fr. 6'000.– e fr. 9'000.– ed è al netto dei contributi sociali. Per quanto concerne il reddito della moglie ed i suoi contributi previdenziali, sottolinea che l’importo dedotto dal salario (fr. 6'365.–) corrisponde ai contributi per il 3° Pilastro, che sono stati dedotti dal reddito imponibile al punto 210. Infine, circa i redditi del capitale spiega di aver aggiunto i proventi di titoli dichiarati.

F. I ricorrenti hanno preso atto delle spiegazioni e, con scritto del 31 agosto 2009

si dichiarano parzialmente soddisfatti. Mantengono la contestazione relativa al rimborso spese forfetario di fr. 6'000.–, giustificato dalle frequenti

trasferte di lavoro, e quella sul canone di locazione per l’uso professionale di parte del loro appartamento (fr. 9'000.–).

Diritto

1. Si deve dapprima rilevare che lo scritto del 26 febbraio 2009, che gli insorgenti pretendono di avere inviato all’Ufficio di tassazione e che quest’ultimo afferma di non avere ricevuto, non è effettivamente agli atti.

Poiché l’onere di provarne l’invio è a carico del mittente e i contribuenti non ne hanno comprovato l’invio, si deve concludere che tale scritto non è pervenuto all’Ufficio di tassazione.

Ciò non impedisce comunque alla Camera di entrare nel merito di contestazioni nuove, rispetto a quelle sollevate con il reclamo,

Infatti, con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (cfr. art. 227 cpv. 3 LT). La Camera di

diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell' autorità di tassazione nella procedura di tassazione (cfr. art. 228 cpv. 1 LT). Essa decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell' istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (cfr. art. 230 cpv. 1 LT).

Con il ricorso possono quindi essere censurati tutti i vizi del provvedimento impugnato e della precedente procedura. L' autorità di ricorso deve dunque entrare nel merito anche delle contestazioni che riguardano lo stadio di procedura che precede il reclamo e che non erano state sollevate con quest'ultimo (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.1999.00250 del 2 maggio 2000).

2. 2.1.

I ricorrenti lamentano dapprima l’assoggettamento all’imposta dell’importo di fr. 9'000.–, versato dalla __________ AG a RI 1 quale canone di locazione per l’uso di un locale adibito ad ufficio nell’appartamento di __________.

Richiesti di documentare gli accordi pattuiti fra le parti contraenti e di produrre una planimetria dell’appartamento, gli insorgenti hanno trasmesso alla Camera, con scritto del 7 maggio 2010, il contratto di lavoro (*Arbeitsvertrag*) e un piano dell’appartamento. Il contratto, in particolare, contiene la seguente clausola:

7. Miete Büroraum __________

Dem Arbeitnehmer wird zugesagt, dass er die anfallenden internen Projekte auch an seinem Privatdomizil erledigen kann. Er hat dazu einen entsprechenden Büroraum bereitzustellen mit Arbeitsplatz, Computer- Telefaxund Telefonanschlüssen, mit Aktenschranken und Archiven. Die Kosten für die Erstellung des Büros werden von der Auftraggeberin übernommen.

Für die Belegung der privaten Wohnraüme zu diesem Zweck wird dem Arbeitnehmer jeweils eine jährliche Entschädigung von Fr. 9'000.– bezahlt.

Dalla planimetria e dalle indicazioni riportatevi dai contribuenti si evince poi che l’appartamento da loro abitato a __________ si compone di 5½ locali e che due camere, unificate mediante rimozione della parete divisoria, sarebbero occupate dall’ufficio del marito.

2.2.

Per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di salario e dare luogo a

numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,

Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n.

25 all’art. 17 LIFD, p. 321).

2.3.

In linea di principio, alla luce delle spiegazioni fornite in seguito al ricorso, nulla si opporrebbe al riconoscimento del carattere di rimborso spese dell’importo di fr. 9'000.– all’anno, versato al ricorrente dal suo datore di lavoro.

Un paio di aspetti devono tuttavia essere ancora chiariti.

In primo luogo, ci si domanda dove si svolga l’attività del contribuente. Al riguardo, le indicazioni sono infatti contrastanti. La società per cui lavora ha sede a __________ e non risulta avere una succursale altrove, quindi neppure a __________. D’altra parte, nell’elenco telefonico svizzero l’unico recapito della ditta è proprio a __________, presso il domicilio dei ricorrenti. Il contratto di lavoro prodotto nel corso della procedura di ricorso non si esprime sul luogo di lavoro, limitandosi a consentirgli di disporre di un ufficio nella sua abitazione.

Si tratta di una questione che deve essere approfondita. Dalla dichiarazione fiscale degli insorgenti risulta infatti

che RI 1 detiene la totalità delle azioni della __________ AG di __________. Ne discende che diviene determinante stabilire se l’attività della società in questione si svolga in prevalenza o addirittura in modo esclusivo a __________, con la conseguenza che essa dovrebbe essere assoggettata all’imposta sull’utile e sul capitale nel Canton Ticino, in virtù o di un assoggettamento illimitato (“amministrazione effettiva nel Cantone” secondo l’art. 60 LT) o perlomeno di uno limitato (stabilimento d’impresa nel Cantone secondo l’art. 61 cpv. 1 lett. *b* LT).

In secondo luogo, deve essere rilevato che nella loro dichiarazione fiscale i contribuenti non hanno dichiarato quale reddito il canone di locazione percepito dalla società per

l’uso parziale dell’appartamento di loro proprietà. Sarebbe dunque necessario aggiungere ai proventi dichiarati l’importo di fr. 9'000.–, quale reddito della sostanza

immobiliare, riducendo in proporzione il valore locativo.

2.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti sugli aspetti indicati e per una nuova decisione sull’imposiz ione dell’importo di fr. 9'000.– versato dalla __________ AG.

3. 3.1.

In secondo luogo, i

ricorrenti contestano la ripresa del rimborso spese forfetario di fr. 6'000.–, pagato dal datore di lavoro a RI 1.

3.2.

Dal certificato di salario non si ricava alcuna indicazione in merito alla natura delle spese indennizzate con l’importo

litigioso. L’attestazione del datore di lavoro si limita a menzionare una *“persönliche Spesenvergütung”*. Nel ricorso, i contribuenti sembrano

giustificare la rifusione delle spese con la frequente assenza da casa per ragioni di lavoro. L’indennizzo coprirebbe allora spese di trasferta, di vitto e di alloggio in occasione dei viaggi di lavoro.

Come già ricordato, le rifusioni di spese devono essere indicate sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale. Dal

periodo fiscale 2007, poi, si applica un nuovo modello di certificato di salario (form. 11), che consente di verificare meglio la natura delle prestazioni del datore di lavoro

ed in particolar modo delle prestazioni accessorie *(“fringe benefits”)*.

Quando il datore di lavoro si serve del nuovo certificato di salario, è anche semplificato il controllo dei rimborsi di spese, per il fatto che le autorità fiscali cantonali riconoscono reciprocamente i

regolamenti spese approvati dall’autorità fiscale del Cantone di sede dell’azienda, a condizione che i regolamenti siano

allestiti conformemente al modello di regolamento spese per le imprese, nonché al modello di regolamento spese complementare per il personale dirigente

preparati dalla Conferenza fiscale svizzera (cfr. circolare n. 25 del 18 gennaio 2008 della Conferenza fiscale svizzera).

3.3.

Non essendo stato impiegato nella fattispecie il formulario citato e non risultando neppure che vi sia nella fattispecie un regolamento spese approvato dall’autorità fiscale del cantone di sede del datore di lavoro, si giustifica

anche a tale proposito un rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché provveda a chiedere al contribuente di giustificare la natura del rimborso spese di

cui beneficia, eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’autorità di tassazione del Canton.

Un approfondimento si giustifica anche alla luce della circostanza che i contribuenti non dichiarano di essere proprietari di un’automobile privata. Non si può allora escludere che si servano di uno o più veicoli del datore di lavoro, sia per le trasferte richieste dall’esercizio dell’attività lucrativa sia per gli spostamenti privati. Anche a tale riguardo, infatti, la circostanza che il certificato di salario non sia allestito sul modulo ufficiale non permette di escludere l’esistenza di altri vantaggi.

4. La decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione su reclamo, dopo gli accertamenti indicati.

Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 29 aprile 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: