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80.2009.33 • CATI TI 80.2009.33 Generato dall'IA

Taxpayers Appeal Zero Wealth Tax Liability Determination

Numero d'incarto 80.2009.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayers, who were only subject to limited taxation in the canton due to property ownership, appealed an administrative decision concerning their 2006 wealth tax, specifically challenging the calculation of the taxable income used for determining the tax rate after initial deductions resulted in zero taxable income and subsequent allowance of higher maintenance expenses further reduced the income determining the rate. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that since the revised decision resulted in a wealth tax liability of zero francs, the taxpayers lacked the requisite legally protected interest to seek a modification of the taxable income used solely for the rate calculation, as such a change would have no impact on their actual tax debt.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso: ricevibilità, contribuente limitatamente imponibile, reddito zero, contestazione reddito determinante per l'aliquota, assenza di interesse

Parole chiave

Generato dall'IA
assoggettamento fiscale limitato imposta sul reddito regime della proprietà deduzione degli interessi passivi imposta sulla sostanza debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 231 LT

This article was cited in relation to the decision on costs.

art. 73 LAID

Cited as the procedural basis for filing an appeal to the Federal Supreme Court against this judgment.

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis for filing an appeal to the Federal Supreme Court against this judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.2009.33 · Lugano 23 marzo 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Fiorenzo Gianinazzi

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 6 marzo 2009 contro la decisione del 4 febbraio 2009 in materia di IC 2006.

Fatti

- i coniugi RI 1, domiciliati a __________ (AG), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

- notificando loro la tassazione IC 2006, con decisione del 17 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione commisurava il reddito della sostanza in fr. 17'665.–, da cui deduceva le spese di manutenzione di fr. 4'417.– e la quota degli interessi passivi attribuita al Canton Ticino di fr. 63'579.–, con la conseguenza che il reddito imponibile ammontava a fr. 0;

- il reddito determinante per l’aliquota era per contro commisurato in fr. 972'600.–;

- anche la sostanza imponibile ammontava a fr. 0;

- i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 16 gennaio 2009, chiedeva che fossero dedotte le spese di manutenzione effettive, per fr. 351'492.–;

- l’autorità fiscale accoglieva il reclamo, con decisione del 4 febbraio 2009, nella quale ammetteva in deduzione le spese in questione, riducendo il reddito determinante per l’aliquota a fr. 625'500.–;

- con tempestivo ricorso in lingua tedesca alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano il calcolo dell’imposta sulla sostanza, limitatamente alla sostanza determinante per l’aliquota;

Diritto

- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- in ordine, deve essere rilevato che il ricorso è stato allestito in lingua tedesca;

- la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost.);

- nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost., secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;

- secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non scritte della Costituzione federale;

- nei rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art.

5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. *a* CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p.

217 consid. 3);

- tali principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli articoli 18 e 70 (DTF

127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);

- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- nella fattispecie, la Camera di diritto tributario avrebbe dovuto attribuire ai ricorrenti un termine per tradurre in italiano il loro ricorso, avvertendoli che altrimenti lo stesso sarebbe stato considerato irricevibile;

- la Camera vi ha tuttavia rinunciato, in quanto il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile anche se fosse stato redatto in lingua italiana;

- infatti, il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

- in altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

Ø l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

Ø il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

- secondo la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il 2006 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche la giurisprudenza del Cantone di domicilio dei ricorrenti: Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579);

- del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B

96.11 n. 6);

- in altri termini, un’eventuale riduzione della sostanza determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

- i ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

- il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ; - ; - .

Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: