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80.2009.125 • CATI TI 80.2009.125 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Legal Mortgage Quantification After Third-Party Success

Numero d'incarto 80.2009.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant, the original taxpayer in a property capital gains tax assessment that had become final, appealed the quantification of a legal mortgage securing that tax, which had been notified to both the taxpayer and the third-party property owner. The lower authority had rejected the taxpayer's initial appeal on the grounds that only the third-party owner had standing to challenge the underlying tax debt established against the taxpayer. The court reasoned that while jurisprudence allows the third-party owner to contest the already established tax credit, the relevant statute explicitly grants the taxpayer the right to appeal the mortgage quantification regarding the mortgage's principle, amount, and object; however, the appeal was ultimately declared moot because the third-party owner had successfully appealed the mortgage quantification separately, leading to the tax authority recognizing the expiration of the five-year legal mortgage period.

Regesto Legislator

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Art. 127 cpv. 1 LT, Art. 127 cpv. 3 LT, Art. 252 cpv. 1 LT, Art. 836 CC, Art. 183 LAC, Art. 253 cpv. 2 LT; Taxpayer Appeal of Legal Mortgage Quantification After Third-Party Success: The lower authority had rejected the taxpayer's initial appeal on the grounds that only the third-party owner had standing to challenge the underlying tax debt established against the taxpayer. The court reasoned that while jurisprudence allows the third-party owner to contest the already established tax credit, the relevant statute explicitly grants the taxpayer the right to appeal the mortgage quantification regarding the mortgage's principle, amount, and object; however, the appeal was ultimately declared moot because the third-party owner had successfully appealed the mortgage quantification separately, leading to the tax authority recognizing the expiration of the five-year legal mortgage period.

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare imposta sui profitti in capitale diritti del contribuente legittimazione a ricorrere autorità fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in relation to the decision on costs.

art. 82 ss. LTF

Cited as the provision governing the right to appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.2009.125 · Lugano 2 ottobre 2009/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 rappr. dall’ RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 25 agosto 2009 contro la decisione del 27 luglio 2009 in materia di accertamento ipoteca legale.

Fatti

A. Con atto pubblico del

21 aprile 1999, iscritto a Registro fondiario il 26 aprile 1999, RI 1 vendeva alla moglie __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 600'000.–. Il 20 luglio 1999, Margrit Bischofberger esercitava il diritto di prelazione di cui era titolare e diventava proprietaria dell’immobile. L’iscrizione a registro fondiario avveniva il 30 luglio 1999.

Il 23 giugno 2005, la nuova proprietaria alienava l’immobile a __________.

B. L’Ufficio di tassazione di __________ notificava al venditore la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 24 marzo 2004. L’utile imponibile era commisurato in fr. 133'780.– e l’imposta corrispondente in fr. 48'160.80.

Non impugnata, la decisione passava in giudicato.

C. Con decisione del 22 giugno 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a RI 1__________, in qualità di debitore dell’imposta, ed a __________, in qualità di terzo proprietario del pegno, il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale, nel quale stabiliva che l’imposta sugli utili immobiliari di fr. 48'160.80 ed i relativi interessi di ritardo erano al beneficio dell’ipoteca legale.

D. RI 1 impugnava la decisione con reclamo del 21 luglio 2009, chiedendone l’annullamento. Il reclamante contestava di essere il debitore dell’imposta, come pure il calcolo della stessa e degli interessi di ritardo. Invocava poi la prescrizione e la perenzione del diritto di tassare e di riscuotere l’imposta.

L’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 27 luglio 2009, negando la legittimazione attiva. A suo avviso, infatti, è solo il terzo proprietario del pegno che ha la facoltà di contestare il debito d’imposta garantito dall’ipoteca legale.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento della decisione concernente l’ipoteca legale. Agli argomenti sollevati con il ricorso, aggiunge una censura in merito alla legittimazione attiva, negata nella decisione impugnata.

Diritto

1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

2. 2.1.

Nella fattispecie, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del debitore dell’imposta per carenza di legittimazione attiva. A suo avviso, infatti, legittimato ad interporre reclamo sarebbe stato solo __________, in quanto “è solo il terzo proprietario del pegno che ha la facoltà di riaprire la tassazione già cresciuta in giudicato nei confronti del debitore”.

2.2.

Secondo l’art. 127 cpv. 1 LT, debitore dell’imposta sull’utile mobiliare è l’alienante. A garanzia del suo pagamento è nondimeno data un’ipoteca legale (art. 127 cpv.

3 LT), istituto giuridico disciplinato dagli art. 252 ss. LT.

L’art. 252 cpv. 1 LT prevede che per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, sia riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC. L’imposta sugli utili immobiliari rientra pacificamente tra i crediti d’imposta assisti da ipoteca legale non iscritta, che sorge ex lege nello stesso momento in cui nasce il credito d’imposta che deve garantire, essendo un pubblico tributo che più d’ogni altro denota una relazione con l’immobile, dato che trae origine proprio dal trasferimento dell’immobile stesso, come per altro si evince anche dall’esame della volontà del legislatore che con la nuova legge tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995 ha abbandonato il precedente regime della responsabilità solidale a favore di quello dell’ipoteca legale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 157 s., p. 159).

2.3.

Secondo l’art.

253 cpv. 1 LT, la pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è stabilita dall’autorità fiscale mediante conteggio, nel quale sono indicati il calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure l’oggetto del pegno. L’art. 253 cpv. 2 LT precisa poi che la pretesa è notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno, i quali hanno facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. Per l’art. 253 cpv. 3 LT, con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il debitore dell’imposta non potrà più contestare, nell’ambito della procedura di accertamento dell’ipoteca legale, il credito d’imposta già definitivamente accertato nel corso della procedura di tassazione; diversa è invece la situazione del terzo proprietario del pegno, che si trova confrontato a una tassazione già cresciuta in giudicato, senza che abbia potuto prendere parte alla relativa procedura. Per questa ragione, la legge gli riconosce la facoltà di contestare anche il credito fiscale in sé nel corso della procedura dell’ipoteca legale: quest’ultima assurge infatti, per il terzo proprietario del pegno, ad una vera e propria seconda procedura di tassazione, nella quale è parte (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 163 ss.; inoltre, CDT n. 80.2004.133 del 24 novembre 2004 in RtiD I-2005 n. 15t; CDT n. 80.2006.182 del 13 luglio 2007 in RtiD I-2008 n. 9t).

2.4.

Non è dunque condivisibile la decisione impugnata, nella misura in cui ha categoricamente escluso la legittimazione attiva del debitore dell’imposta. Al contrario, l’art. 253 cpv.

2 LT, come visto, ammette espressamente che quest’ultimo possa inteporre reclamo, prima, e ricorso, poi, contro il cosiddetto conteggio dell’ipoteca legale; l’art. 253 cpv. 3 LT, poi, precisa che egli ha il diritto di contestare il principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno. Come detto, è piuttosto la giurisprudenza che ha esteso i diritti del terzo proprietario del pegno, ammettendo che egli possa riaprire anche la tassazione già passata in giudicato nei confronti del debitore dell’imposta.

Ne consegue che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti dovrebbero essere rinviati all’autorità di tassazione perché entri nel merito del reclamo, almeno per quanto concerne gli aspetti indicati all’art. 253 cpv. 3 LT.

Si può tuttavia prescindere da tale rinvio, in considerazione del fatto che il ricorso è nel frattempo divenuto privo d’oggetto.

3. Dagli atti risulta infatti che la decisione di conteggio dell’ipoteca legale del 22 giugno 2009 era stata impugnata anche dal terzo proprietario del pegno, con reclamo del 14 luglio 2009.

Il reclamante aveva invocato la decadenza dell’ipoteca legale, per decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 252 cpv. 3 LT.

Il reclamo del terzo proprietario del pegno è stato nel frattempo accolto dall’Ufficio di tassazione, che ha in tal modo constatato la decadenza della garanzia.

Ciò rende evidentemente privi d’oggetto il ricorso ed anche il reclamo del debitore dell’imposta, che per le ragioni esposte potrebbe in ogni caso contestare solo l’esistenza dell’ipoteca legale, il suo oggetto e il suo ammontare, ad esclusione invece di ogni aspetto legato al calcolo dell’imposta stessa.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo d’oggetto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ; - ; - .

Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: