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80.2009.124 • CATI TI 80.2009.124 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Against Unilateral Adverse Tax Reassessment Violating Right to be Heard

Numero d'incarto 80.2009.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer who had separated during the tax year claimed deductions for spousal maintenance and children, which were initially partially granted and then revoked upon a subsequent review initiated by the taxpayer's appeal. The court ruled that the tax authority's decision to increase the tax assessment to the taxpayer's detriment (a *reformatio in peius*) was invalid because it was based on the complete removal of the previously granted maintenance deduction, a matter that was not raised for discussion with the taxpayer prior to the revised decision, thereby violating the taxpayer's constitutional right to be heard during the appeal procedure. Consequently, the court annulled the decision on the appeal and remitted the matter for a new assessment, emphasizing that the tax authority must allow the taxpayer to respond to any adverse changes before finalizing a decision that worsens their tax position.

Regesto Legislator

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Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 134 cpv. 1 LIFD, Art. 207 cpv. 1 LT, Art. 134 cpv. 2 prima, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD; Taxpayer Appeal Against Unilateral Adverse Tax Reassessment Violating Right to be Heard: The court ruled that the tax authority's decision to increase the tax assessment to the taxpayer's detriment (a *reformatio in peius*) was invalid because it was based on the complete removal of the previously granted maintenance deduction, a matter that was not raised for discussion with the taxpayer prior to the revised decision, thereby violating the taxpayer's constitutional right to be heard during the appeal procedure. Consequently, the court annulled the decision on the appeal and remitted the matter for a new assessment, emphasizing that the tax authority must allow the taxpayer to respond to any adverse changes before finalizing a decision that worsens their tax position.

Parole chiave

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revisione d'imposta diritti del contribuente diritto di essere sentito autorità fiscale diritto di recesso deduzione per i figli

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 135 cpv. 1 seconda frase LIFD

Cited in the reasoning section regarding the authority's power to modify the tax assessment during the complaint procedure, which is the context leading to the decision's outcome.

art. 208 cpv. 1 seconda frase LT

Cited in the reasoning section regarding the authority's power to modify the tax assessment during the complaint procedure, which is the context leading to the decision's outcome.

art. 29 cpv. 2 Cost.

Cited in the reasoning section to establish the constitutional right to be heard, which is the ground for annulling the decision.

art. 134 cpv. 1 LIFD

Cited in the reasoning section regarding the authority's power during the complaint procedure.

art. 207 cpv. 1 LT

Cited in the reasoning section regarding the authority's power during the complaint procedure.

art. 134 cpv. 2 prima frase LIFD

Cited in the reasoning section regarding the condition under which the withdrawal of the complaint is not permitted if the assessment was incorrect.

art. 207 cpv. 2 LT

Cited in the reasoning section regarding the condition under which the withdrawal of the complaint is not permitted if the assessment was incorrect.

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive order 3 as the legal basis for the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 73 LAID

Cited in the dispositive order 3 as the legal basis for the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive order 3 as the general legal basis for the appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

art. 144 LIFD

Cited as the basis for considering costs ('visti per le spese').

art. 231 LT

Cited as the basis for considering costs ('visti per le spese').

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Testo completo

Incarto n. 80.2009.124 · Lugano 17 agosto 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 contro

CO 1

oggetto · ricorso del 24 agosto 2009 contro la decisione del 29 luglio 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

A. RI 1

, allora coniugato con __________, ha trasferito il domicilio da __________ (__________) a __________ il 1° settembre 2007. Il 13 dicembre 2007, si trasferiva

poi a __________.

Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di essere separato e dichiarava redditi per complessivi fr. 144'008.–. Fra le deduzioni, ne faceva valere in

particolare una di fr. 30'000.– per alimenti alla moglie e al figlio minorenne. Chiedeva inoltre la deduzione per figli a carico di fr. 21'600.–, con riferimento

sia al proprio figlio __________ sia al figlio della sua nuova compagna, __________.

B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 18 marzo 2009, l’CO 1 di __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 70'300.– per l’IC ed in fr. 73'300.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva dedotto gli alimenti, come richiesto, mentre aveva negato la deduzione per figli a carico, ritenendo che non ne fossero adempiuti i requisiti.

C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 aprile 2009, postulando la deduzione sociale per i due minori.

Quanto al proprio figlio, spiegava che era stato per tutto l’anno a suo carico. Sebbene egli stesso si fosse trasferito __________, __________ era rimasto a __________, dove frequentava le scuole. Con la convenzione di divorzio, era successivamente stato affidato congiuntamente ai genitori. Il reclamante sottolineava che la moglie aveva rinunciato alla deduzione per figlio a carico.

L’altro bambino era invece figlio della sua “futura sposa” ed abitava con lui a __________ dal 14 dicembre 2007.

D. Al termine di un’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione, le parti sottoscrivevano un verbale, avente il seguente tenore:

Il comparente ribadisce quanto già espresso, in particolar modo richiedendo in questa sede la deduzione completa per il figlio __________ (per il quale provvede al mantenimento ma che risulta domiciliato con l’ex moglie a __________, per motivi di scelta scolastica) e la conseguente applicazione dell’aliquota attenuata per l’anno fiscale 2007.

In caso contrario, tenendo invece conto dell’affidamento congiunto nel frattempo

sancito dal giudice e della conseguente possibilità di procedere alla deduzione di ½ ciascuno nelle partite fiscali dei due ex coniugi e

dell’applicazione dell’aliquota B per il marito, quest’ultimo chiede un adeguamento degli alimenti versati, per il figlio, di ca. fr. 11'300.– (con relativa rettifica presso l’Ufficio tassazione di __________). Si osserva comunque che non è data alcuna prova di quanto effettivamente versato, ritenuto che il sig. RI 1 procedeva al pagamento delle fatture relative alla sig.ra __________ ed alla consegna di soldi in “contante”.

L’Ufficio di tassazione si riserva d’approfondire ulteriormente il tutto ed emettere la sua decisione su reclamo.

E. Con decisione del 29 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione modificava la tassazione a svantaggio del reclamante, commisurando il reddito imponibile in

fr. 92'200.– per l’IC ed in fr. 98'800.– per l’IFD. Rispetto alla decisione precedente, l’autorità fiscale aveva stralciato la deduzione degli alimenti alla moglie ed

al figlio ed aveva ammesso una deduzione per figlio a carico di fr. 8'100.– per l’IC e di fr. 4'575.– per l’IFD.

Nella motivazione, l’autorità sosteneva che il contribuente poteva essere considerato separato dalla moglie solo a partire dal 14 dicembre 2007, data del trasferimento a __________. Prima di allora, aveva risieduto a __________, ma senza essere separato, e, dal suo trasferimento nel Canton Ticino, a __________,

presso la moglie. Per quanto attiene al figlio __________, l’Ufficio osservava che con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 24 novembre 2008, era effettivamente stato stabilito l’affida-mento congiunto, ma non era

stato previsto il pagamento di alimenti né per la ex moglie né per il figlio. La motivazione si concludeva pertanto con le seguenti considerazioni:

Ritenuto tutto ciò, ne consegue che ogni e qualsiasi discorso nel frattempo intervenuto,

in particolar modo per quanto reclamato in merito all’assegna-zione della deduzione completa per il figlio o gli alimenti versati, aggiunge la scrivente autorità fiscale,

valutati e non comprovabili ma ad ogni modo non fiscalmente pertinenti in relazione all’anno 2007, è superfluo (ricordiamo, fino al 31.12.2007 i sig.ri __________, sono da

considerare fiscalmente coniugati).

Pertanto, accertato che nelle loro due tassazioni emesse sono invece stati imposti/dedotti fr. 30'000.– quali alimenti per i quali, in sede di reclamo, oltre alla già rivendicata e già concessa aliquota attenuata (IC) in quanto “trattasi del primo anno di separazione”, viene richiesto, sempre in virtù di una pretenziosa valutazione del contribuente, un congruo aumento nel caso non gli fosse assegnata la deduzione per il figlio a carico, si deve giocoforza entrare nel merito.

Si procede pertanto allo stralcio dell’importo di fr. 30'000.–, in quanto non pertinente, alla conferma dell’aliquota attenuata per l’IC (grazie alla norma transitoria)

ed a quella per “persone sole” in ambito dell’IFD (con riferimento alla situazione al 31.12); per quanto concerne la deduzione per figlio a carico – domiciliato presso la

madre, congiuntamente affidato e per il quale è sottolineato l’impegno finanziario maggiore del padre – si reputa possa essere attribuita, ritenuta eccezionale la casistica, in

ragione di ⅔ a quest’ultimo ed ⅓ alla madre (in caso di affidamento congiunto, è prassi applicare la percentuale del 50% cadauno).

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità di tassazione, che ha stralciato la deduzione degli alimenti, precedentemente riconosciuta, sottolineando che si tratta di una modifica che non è stata discussa nel corso dell’udienza svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione. L’insorgente sostiene di essere separato fin dal 2006 e di esserlo stato in particolare durante tutto il 2007, anno durante il quale avrebbe versato 2'500 franchi al mese di alimenti alla moglie, in base ad una “prima convenzione di divorzio presentata alla pretura di __________”. La

convenzione sarebbe poi stata modificata nel corso del 2008, in considerazione del fatto che nel frattempo la moglie aveva trovato un impiego. Il contribuente

osserva, a tale proposito, che, se avesse saputo che anche la deduzione degli alimenti era in discussione, avrebbe inviato all’Ufficio di tassazione anche la prima convenzione e la prova dei versamenti effettuati su tale base.

Diritto

1. 1.1.

Con la

decisione impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a sfavore del contribuente, aumentando il reddito imponibile rispetto alla

decisione di tassazione.

1.2.

Per gli articoli 135 cpv. 1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT,

nell’ambito della procedura di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente,

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

È dunque

la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.

Del resto, dal diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132 consid. 2b e rinvii).

1.3.

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Non vi è ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso.

Infatti, il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo, nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare, all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione sulla prospettata *reformatio in peius*, stabilire se siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito, secondo la giurisprudenza e la dottrina, una *reformatio in peius* prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è manifestamente

incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa (cfr. sentenza del

Tribunale federale n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate; v. anche la sentenza CDT n. 80.2009.133 del 25 novembre 2009).

1.4.

Nella fattispecie, come detto, l’autorità fiscale ha stralciato la deduzione degli alimenti che il ricorrente avrebbe versato nel corso del 2007 alla moglie separata ed al figlio minorenne, ritornando in tal modo su quanto aveva fatto nella decisione di tassazione. Nella decisione impugnata, afferma di essersi fondata su una convenzione relativa alle conseguenze accessorie del divorzio, prodotta dal contribuente nel corso della procedura di reclamo.

Ora, con il ricorso a questa Camera e con la copiosa documentazione allegata, il ricorrente cerca di contrastare la conclusione cui è pervenuta l’autorità di tassazione della decisione impugnata.

Non compete tuttavia alla Camera di diritto tributario la valutazione delle argomentazioni e dei mezzi di prova su cui è fondato il ricorso. Sarebbe spettata all’Ufficio di tassazione la verifica della situazione di fatto, che era determinante per stabilire la corretta tassazione per il periodo fiscale 2007 del ricorrente. Ciò era necessario non solo in virtù del diritto di essere sentito del contribuente in generale, da cui discende che l’autorità deve permettere sempre al cittadino di prendere posizione prima di una decisione che lo concerne, ma ancor più in applicazione delle disposizioni legali sulla cosiddetta *reformatio in peius*, le quali, come detto, subordinano la modifica della tassazione a sfavore del contribuente alla condizione che quest’ultimo abbia avuto l’opportunità di esprimersi al riguardo.

L’unico accenno a dei dubbi dell’Ufficio di tassazione, in merito ai presupposti per le deduzioni postulate dal contribuente, sono contenuti nel verbale dell’udienza del 5 giugno 2009, ma non contengono alcun accenno alla possibilità che venga stralciata la deduzione già concessa con la prima decisione. Anzi, il verbale si conclude con la frase seguente:

L’Ufficio di tassazione si riserva d’approfondire ulteriormente il tutto ed emettere la sua decisione su reclamo.

Tuttavia, in seguito all’udienza, l’autorità non si è più rivolta al contribuente, per “approfondire ulteriormente” le questioni che riteneva non chiare. Come afferma il ricorrente, dal verbale non si evince in ogni caso che sia stata discussa la questione della deduzione degli alimenti.

1.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel merito della contestazione relativa alle deduzioni litigiose.

Si deve convenire con l’Ufficio di tassazione che ci sono degli aspetti poco chiari, se non contraddittori, nell’esposizione dei fatti offerta dall’insorgente. Competerà all’autorità fiscale la verifica della situazione risultante dai documenti agli atti e da quelli prodotti con il ricorso. Qualora i dubbi non dovessero essere fugati neppure da questi ultimi atti, l’Ufficio di tassazione si rivolgerà al contribuente o a terzi per ottenere ulteriori indicazioni utili all’accertamento delle condizioni per il riconoscimento della deduzione degli alimenti. Sarà in particolare determinante per la decisione poter disporre di una copia integrale di tutte le decisioni giudiziarie adottate durante la procedura di divorzio, comprese le convenzioni stipulate dai coniugi ed omologate dal giudice.

2. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 29 luglio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: