Tax Refund Appeal Procedural Transfer Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer sought a refund of taxes paid, which was denied by the tax collection office on the basis that the payment was not made in error and the taxes were fully due; the taxpayer then filed an appeal, but the tax authority argued the appeal was inadmissible because the statutory requirements for transferring a standard objection to the appellate court as a direct appeal had not been met, specifically noting the lack of consent from the tax authority as required by law for such a procedural transfer, leading the appellate court to rule that it could not examine the merits and ordered the case returned to the collection office to rule on the substance of the original objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 LT, Art. 206 cpv. 2 LT, Art. 247 cpv. 3 LT, Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 132 cpv. 2 LIFD, Art. 133 LIFD; Tax Refund Appeal Procedural Transfer Dispute: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the provision governing the possibility of appeal against the present judgment to the Federal Supreme Court.
Cited as part of the legal basis for appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in relation to the decision on costs (though no costs were actually applied in the dispositive).
Cited in relation to the decision on costs (though no costs were actually applied in the dispositive).
Testo completo
Incarto n. 80.2009.115 · Lugano 17 agosto 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini
segretario · Antonio Saredo-Parodi
parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro
CO 1
oggetto · ricorso dell’11 agosto 2009 contro la decisione del 10 luglio 2009 in materia di restituzione d’imposta.
Fatti
- con istanza del 18 agosto 2008, RI 1 ha chiesto all’Ufficio esazione e condoni la restituzione di complessivi fr. 11'095.95 più interessi del 5% a partire dal 9 novembre 2006;
- con decisione del 10 luglio 2009, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto l’istanza, contestando che il pagamento delle imposte da parte dell’istante sia avvenuta per errore, come esigono le disposizioni legali applicabili, e rilevando che peraltro le imposte pagate “erano pienamente dovute”;
- la decisione si concludeva con l’indicazione che “contro la presente decisione sono dati gli usuali rimedi giuridici di cui agli art. 206 LT rispettivamente
132 LIFD”;
- con ricorso dell’11 agosto 2009, RI 1 postula nuovamente la restituzione delle imposte in discussione, contestando le argomentazioni dell’autorità fiscale;
- nelle sue osservazioni del 24 settembre 2009 al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso, rilevando che “nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti di cui all’art. 206 cpv.
2 LT”;
Diritto
- secondo gli articoli 247 cpv. 3 LT e 168 cpv. 3 LIFD, se la domanda è respinta, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione;
- trovano quindi applicazione gli articoli 206 LT e 132 LIFD;
- per gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione;
- tuttavia, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD);
- con
questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.
133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del
2 luglio 2002 in re F. C.R.);
- come detto, la legge esige che sia l’autorità fiscale a trasmettere il ricorso alla Camera, “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”;
- nella fattispecie, dalle osservazioni presentate dalla Divisione delle contribuzioni si evince che l’autorità fiscale non ritiene adempiuti i requisiti per la trasmissione del reclamo alla Camera di diritto tributario;
- senza il consenso dell’autorità fiscale, la Camera non può entrare nel merito del reclamo, considerandolo quale ricorso diretto;
- gli atti devono pertanto essere trasmessi all’Ufficio esazione e condoni per le decisioni di sua competenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Gli atti sono rinviati all’Ufficio esazione e condoni, perché entri nel merito del reclamo della contribuente.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: