Taxpayer Appeal on Disability Pension Taxability and Deductions Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, who held an annual residence permit and whose husband was subject to withholding tax on his employment income, appealed assessments for prior years regarding disability pension income received by the taxpayer, arguing taxability only commenced upon obtaining a final residence permit and claiming standard deductions. The court ruled the appeal by the first taxpayer was inadmissible due to lack of standing, and for the second taxpayer, it reasoned that while disability pensions are generally taxable via the ordinary procedure if not subject to withholding tax (which they are not when representing a permanent incapacity, as distinct from temporary income replacement), the taxpayer was not entitled to standard deductions already factored into the withholding tax rates applied to the husband's income, and the application of net income for calculating the overall tax rate was appropriate; thus, the appeal was rejected, and prescription for the earliest years was found not to have occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 cpv. 1 prima, Art. 83 cpv. 1 LIFD, Art. 87 prima, Art. 104 cpv. 1 terza, Art. 105 cpv. 2 LT, Art. 84 LIFD; Taxpayer Appeal on Disability Pension Taxability and Deductions Dismissed: The court ruled the appeal by the first taxpayer was inadmissible due to lack of standing, and for the second taxpayer, it reasoned that while disability pensions are generally taxable via the ordinary procedure if not subject to withholding tax (which they are not when representing a permanent incapacity, as distinct from temporary income replacement), the taxpayer was not entitled to standard deductions already factored into the withholding tax rates applied to the husband's income, and the application of net income for calculating the overall tax rate was appropriate; thus, the appeal was rejected, and prescription for the earliest years was found not to have occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in relation to the provisions governing the awarding of costs and legal fees.
Cited in relation to the provisions governing the awarding of costs and legal fees.
Cited as the basis for the deadline and procedure for appealing to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the deadline and procedure for appealing to the Federal Tribunal.
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Testo completo
Incarto n. 80.2007.145 · Lugano 26 febbraio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini
segretario · Fiorenzo Gianinazzi
parti · RI 1 RI 2 rappresentati da: RA 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 23 ottobre 2007 contro la decisione del 17 ottobre 2007 in materia di IC/IFD 2001/2002, 2003, 2004 e 2005.
Fatti
A. RI 1 e RI 2, titolari dapprima di un permesso di dimora annuale (B), hanno poi ottenuto un permesso di domicilio (C) il 1° aprile 2005.
Il marito è stato assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte sul proprio reddito del lavoro, fino al momento dell’ottenimento del domicilio. La moglie, invalida al 100% non è per contro stata assoggettata all’imposta alla fonte sulle rendite versatele dall’Istituto delle assicurazioni sociali e dalla cassa pensione.
B. Con decisioni del 4 luglio, del 20 agosto e del 17 ottobre 2007, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha notificato a RI
2 le tassazioni delle imposte cantonale e federale diretta per il periodi 2001/2002 (dal 1° settembre 2001), 2003, 2004 e 2005 (fino al 31
marzo). Il reddito imponibile era costituito dalla rendita AI e dalla pensione percepite dalla contribuente a partire
dal 1° settembre 2001, mentre l’aliquota teneva conto anche del reddito del lavoro del marito e del reddito della sostanza all’estero.
La
contribuente e il marito impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 2 luglio, del 17 agosto e del 18 ottobre 2007, argomentando che erano
divenuti imponibili solo dal 1° aprile 2005 e, subordinatamente, chiedendo la concessione di tutte le deduzioni, in particolare per i figli a carico.
L’Ufficio di tassazione respingeva i reclami con decisioni del 17 e del 22 ottobre e del 28 novembre 2007. Nella motivazione, spiegava che il marito era già stato
assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte per i periodi in questione, con l’aliquota per coniugati che teneva conto delle deduzioni per figli. Per quanto attiene alle
rendite d’invalidità percepite dalla moglie, esse erano state assoggettate alla tassazione complementare, in quanto non soggette alla ritenuta alla fonte.
C. Con
ricorso del 23 ottobre 2007, RI 1 e RI 2 contestano le decisioni in questione, argomentando che la tassazione ordinaria si giustificherebbe solo a partire dal 1° aprile 2005,
dopo la concessione del
permesso C. Allegano poi una dichiarazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, che spiega di non avere assoggettato la rendita alla
tassazione alla fonte,
trattandosi di invalidità con grado del 100%. Chiedono quindi che, se proprio le rendite devono essere assoggettate
all’imposta, lo siano con la ritenuta alla fonte o almeno con il riconoscimento di tutte le deduzioni. Si domandano infine se le tassazioni 2001 e 2002 non siano già prescritte.
Diritto
1. 1.1.
Il
ricorso è stato interposto da RI 1 e RI 2. Le decisioni impugnate, tuttavia, indicano come debitrice d’imposta la sola RI
2.
Ne consegue che, nella misura in cui le decisioni sono contestate da RI 1, il ricorso è irricevibile, in quanto non legittimato.
1.2.
Anche nella misura in cui ricorrente è RI 2, tuttavia, la ricevibilità del ricorso non è del tutto limpida.
In primo
luogo, lo scritto del 23 ottobre 2007 non è qualificato “ricorso” bensì “motivazioni integrative nell’ambito del reclamo/ricorso
del 2 luglio 2007”. Dal
contenuto dello scritto si evince comunque la volontà di sottoporre le decisioni contestate al giudizio della Camera di diritto tributario.
In secondo luogo, la contestazione coinvolge le tassazioni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Tuttavia, nel momento in cui il ricorso è stato inoltrato, la decisione su reclamo relativa al periodo
fiscale 2005 non era ancora stata notificata alla contribuente. La decisione su reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 2005 è infatti stata intimata
solo il 28 novembre 2007.
La questione della ricevibilità del ricorso per il periodo fiscale 2005 può tuttavia rimanere aperta, essendo il gravame respinto nel merito.
2. 2.1.
La ricorrente censura in primo luogo l’assoggettamento all’imposta sul reddito delle prestazioni erogatele dall’Istituto delle assicurazioni sociali e dalla cassa pensione. Si tratta di rendite d’invalidità, che le sono state versate a partire dal 1° settembre 2001.
2.2.
Deve dapprima essere ricordato che la ricorrente e il marito sono stati entrambi assoggettati illimitatamente all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino, a partire dal momento in cui hanno ottenuto il permesso di dimora annuale (B).
Trattandosi
di lavoratore straniero, che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, ha domicilio o dimora fiscali nel Cantone, il marito è peraltro stato
assoggettato ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il suo reddito da attività lucrativa dipendente (art. 104 cpv. 1 prima frase LT; art. 83 cpv. 1 LIFD). L’imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria (art. 104 cpv. 1 seconda frase LT; art. 87 prima frase LIFD). È riservata la tassazione ordinaria giusta gli articoli 112 e 113 LT e 90 LIFD (art. 104 cpv. 1 terza frase LT; art. 87 seconda frase LIFD).
2.3.
Come già visto, l’imposta alla fonte non viene trattenuta su tutti i redditi conseguiti
dai lavoratori che hanno domcilio o dimora fiscale ma che non hanno un permesso di domicilio. Infatti, secondo gli articoli 105 cpv.
2 LT e 84 cpv. 2 LIFD, sono assoggettati all’imposta alla fonte
*a)* tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni in natura valutabili in denaro;
*b)* tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure i proventi da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall'assicurazione contro la disoccupazione.
La legge cantonale e un'ordinanza federale precisano poi che fanno in particolare parte dei proventi compensativi le indennità giornaliere, le rendite parziali e i versamenti in capitale sostitutivi di queste ultime (art. 105 cpv. 2 lett. *b* LT; v. anche art. 3 cpv. 1 Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta [Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo, RS 642.118.2]).
2.4.
Sebbene la legge non definisca la nozione di proventi compensativi, dagli esempi contenuti negli articoli citati si evince che vi rientrano solo prestazioni che compensano una perdita di reddito che si presume sia
temporanea e involontaria, nella forma di indennità giornaliere. Deve dunque trattarsi di prestazioni sostitutive che intervengono in relazione ad un’attività lucrativa ridotta o interrotta in modo passeggero (Pedroli, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 6 ad art.
84 LIFD, p. 1022).
Alla luce delle premesse indicate, le rendite d’invalidità erogate in base alle leggi
federali sull’invalidità o sulla previdenza professionale sono assoggettate all’imposta alla fonte solo fintantoché il
beneficiario possa ancora sfruttare la propria capacità lavorativa residua oppure, accanto alla rendita d’invalidità, percepisca anche prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz., Basilea, 2002, n. 16 ad art. 32 LAID, p.
635; Rufener, Zur Erfassung von "Ersatzeinkünften" mit der Quellensteuer nach dem DBG und dem StHG, in ASA 63 p. 97 ss., in particolare p. 102).
2.5.
Da quanto precede discende la conclusione che le rendite d’invalidità percepite da RI 2 non erano soggette all’imposta alla fonte, fintantoché ella non aveva il permesso di domicilio,
non trattandosi di “proventi compensativi” secondo gli articoli 105 cpv. 2 LT e 84 cpv. 2 LIFD. È in questo senso che deve essere
letta la dichiarazione del 5 luglio 2007 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo
cui l’imposta alla fonte non è stata trattenuta “in quanto è stata al beneficio di una rendita AI con un grado del
100%”.
Tale dichiarazione non significa per contro, come vorrebbe la ricorrente, che la rendita in discussione è esente dall’imposta sul reddito.
3. 3.1.
Se le rendite d’invalidità percepite dalla contribuente non sono soggette alla ritenuta d’imposta alla fonte, sono allora applicabili gli articoli 112 LT e 90 LIFD, secondo i quali le persone assoggettate all’imposta alla fonte sono imponibili secondo la procedura ordinaria per la sostanza e per i redditi non assoggettati all’imposta alla fonte.
Si tratta di quella che la legge chiama “tassazione ordinaria complementare”.
È dunque ineccepibile la decisione dell’autorità di tassazione di assoggettare tali rendite all’imposta ordinaria sul reddito.
3.2.
Non può neppure essere accolta la pretesa della ricorrente di ammettere tutte le deduzioni dal reddito imponibile, che sono previste dalla legge, a cominciare da quelle sociali per figli a carico.
Infatti,
è ben vero che in linea di principio il contribuente ha diritto a tutte le deduzioni dal reddito previste dagli articoli da 26 a 33a e 212 e 213 LIFD
(per il diritto cantonale, dagli articoli da 25 a 32 e 34 LT). Si deve tuttavia tener presente che le aliquote dell’imposta alla fonte incorporano un certo numero di deduzioni secondo gli
articoli 107 LT e 86 LIFD; inoltre, è pure ammessa una “correzione dell’aliquota” per deduzioni supplementari, in particolar modo per
quelle previste dagli articoli 32 LT e 33 LIFD. Ne consegue che tali deduzioni non possono più essere ammesse nella
procedura ordinaria (Pedroli, op. cit., n. 5 ad art. 90 LIFD, p. 1038; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea, 2000, n. 4 ad art. 90 LIFD, p. 38; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea, 2002, n. 12 ad art. 90 LIFD, p. 823; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 9 ad art. 90 LIFD, p. 757).
3.3.
Per quanto concerne il calcolo dell’aliquota, l’art. 112 cpv. 1 seconda frase LT e l’art. 90 cpv. 1 seconda frase LIFD stabiliscono che al calcolo delle aliquote si applichino per analogia, rispettivamente, l’articolo 6 LT e l’art. 7 LIFD.
Ciò implica che, ai fini della determinazione dell’aliquota, si prendano in considerazione anche i redditi assoggettati alla ritenuta alla fonte. In
dottrina si è fatto osservare, a tale riguardo, che gli articoli 6 LT e 7 LIFD, che hanno lo scopo di tener conto della progressione delle aliquote, esigono che il reddito sia assoggettato all’aliquota che corrisponde alla totalità dei redditi netti; di conseguenza, non si deve prendere in considerazione il reddito (lordo) che è stato assoggettato all’imposta alla fonte, ma questo deve essere ridotto per valutazione nella misura delle deduzioni incluse nell’aliquota (Locher, op. cit., n. 13 ad art. 90 LIFD, p. 823; Pedroli, op. cit., n. 6 ad art. 90 LIFD, p. 1039).
Anche a questo proposito, le decisioni
impugnate devono essere confermate, per il fatto che hanno preso in considerazione lo stipendio del marito non lordo ma netto. Se lo stipendio lordo del 2005 ammontava a fr. 64'800.–,
infatti, per il calcolo dell’aliquota esso è stato considerato nella misura di fr. 52'000.–.
3.4.
Deve tuttavia essere ricordato che la ricorrente è divorziata dal 24 ottobre 2004.
4. 4.1.
Quindi, la ricorrente lamenta una disparità di trattamento, per il fatto che l’onere fiscale che grava sulle rendite in questione è molto inferiore a quanto sarebbe stato se le rendite stesse fossero state assoggettate alla ritenuta d’imposta alla fonte.
4.2.
A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo il Tribunale federale, il sistema dell’imposta alla fonte si differenzia in modo piuttosto marcato da quello vigente in materia di tassazione ordinaria del reddito e del patrimonio. Nell'ambito dell'imposta alla fonte vengono infatti colpiti soltanto alcuni singoli redditi in quanto tali. Inoltre, evidenti ragioni di praticabilità impongono di procedere a delle semplificazioni, motivo per cui le particolarità individuali del contribuente, rilevanti dal punto di vista fiscale, possono essere considerate soltanto in maniera limitata (RDAT II-2000 n. 21t consid. 3 b aa e riferimenti citati).
4.3.
Con la censura di disparità di trattamento, la ricorrente invoca in realtà un trattamento privilegiato. È vero che, se le rendite d’invalidità fossero sottoposte alla ritenuta alla fonte, beneficierebbero di aliquote più favorevoli; ma non è meno vero che, se la ricorrente ed il coniuge fossero stati sottoposti ad imposizione ordinaria per l’insieme dei loro redditi, compreso in particolare lo stipendio del marito, l’onere fiscale complessivo sarebbe stato ben superiore rispetto a quello che risulta dalla somma dell’imposta alla fonte già trattenuta sul salario e dell’imposta ordinaria sulle rendite percepite dalla moglie.
I contribuenti, neppure quelli che hanno il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera, senza permesso di domicilio, non hanno tuttavia la scelta fra una modalità di tassazione dei loro redditi e l’altra. Come si è detto, l’eccezione è rappresentata dall’imposizione alla fonte, che è riservata ai redditi dell’attività lucrativa dipendente ed ai proventi compensativi. Poiché le rendite d’invalidità, nel caso concreto, non rientrano nella nozione di “proventi compensativi”, non possono godere di un trattamento fiscale che sarebbe più vantaggioso.
5. La ricorrente si chiede infine se per la tassazione del periodo fiscale 2001 e 2002 non sia subentrata la prescrizione.
Per gli articoli 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Poiché le decisioni che concernono il periodo fiscale (biennale) 2001/2002 sono state adottate dall’Ufficio di tassazione nel corso del 2007, è evidente che il diritto di tassare non era prescritto.
Va anche detto che la ricorrente era obbligata a dichiarare le rendite in discussione – come espressamente stabilito
dall’art. 112 cpv. 2 LT – e, non facendolo, si è esposta anche al rischio di una procedura di recupero d’imposta
(che può essere avviata fino a dieci anni dopo la fine del periodo fiscale) ed eventualmente anche ad una di contravvenzione.
6. Il ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
1.2. Il ricorso di RI 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: