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80.2007.135 • CATI TI 80.2007.135 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Income and Expense Deductions Upheld on Inspection

Numero d'incarto 80.2007.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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After the taxpayers failed to file returns for 2004 and 2005, the tax office issued assessments, which the taxpayers contested generally, claiming lower income and high professional expenses. Following a tax inspection prompted by the generic appeal, the appellate court found numerous unjustified deductions claimed by the taxpayer operating independently, including improper recording of the spouse's consulting fees, excessive rent expenses, private life insurance premiums, non-deductible car leasing and maintenance costs, excessive portions of telephone expenses, private bank fees, and unjustified depreciation, leading the court to reform the prior decisions by significantly increasing the taxable income from the independent activity for both years based on the substantiated figures derived from the inspection report, and holding the appellants liable for court costs.

Regesto Legislator

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Art. 18 cpv. 1 LIFD, Art. 125 cpv. 2 LIFD, Art. 125 LIFD, Art. 26 LT, Art. 228 cpv. 1 LT, Art. 230 LT; Taxpayer Appeal on Income and Expense Deductions Upheld on Inspection: Following a tax inspection prompted by the generic appeal, the appellate court found numerous unjustified deductions claimed by the taxpayer operating independently, including improper recording of the spouse's consulting fees, excessive rent expenses, private life insurance premiums, non-deductible car leasing and maintenance costs, excessive portions of telephone expenses, private bank fees, and unjustified depreciation, leading the court to reform the prior decisions by significantly increasing the taxable income from the independent activity for both years based on the substantiated figures derived from the inspection report, and holding the appellants liable for court costs.

Parole chiave

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accesso agli atti del contribuente deduzione dal reddito aumento del reddito spese professionali contenzioso tributario tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in conjunction with Art. 231 LT for determining the applicable procedural rules concerning appeal costs.

art. 231 LT

Cited in conjunction with Art. 144 LIFD for determining the applicable procedural rules concerning appeal costs.

art. 73 LAID

Cited as a procedural rule governing the time limit for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarti n. 80.2007.135 80.2007.136 · Lugano 2 settembre 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini

segretario · Antonio Saredo-Parodi

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorsi del 3 ottobre 2007 contro le decisioni del 5 settembre 2007 in materia di IC e IFD 2004 e 2005.

Fatti

A. __________, domiciliato a __________, ha svolto negli anni 2004 e 2005 l’attività principale di docente, alle dipendenze della __________ di __________; inoltre, ha esercitato un’attività indipendente quale docente e consulente nel settore dell’istruzione. La moglie __________ ha lavorato alle dipendenze de __________ a __________, quale grafica.

B. Non

avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2004 e 2005, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava loro due tassazioni per apprezzamento, con altrettante decisioni del 21 marzo 2007.

Il reddito delle attività lucrative e quello imponibile erano così definiti:

2004 · 2005 attività dipendente marito · 35’000 · 40’000 attività dipendente moglie · 28’000 · 30’000 attività indipendente marito · 95’000 · 100’000 attività indipendente moglie · 3’000 · 3’000 imponibile IC · 111’300 · 122’700 imponibile IFD · 127’000 · 139’000

C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclamo del 18 aprile 2007,

nel quale si limitavano ad argomentare che i redditi del periodo fiscale in questione erano “andati indietro” e che per contro le spese professionali erano “molto cari”.

L’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 27 luglio 2007, avvertendoli che il reclamo contro la tassazione d’ufficio presuppone che i contribuenti provino la “manifesta inesattezza” della stessa e che interpongano un reclamo motivato e documentato.

Il 21

agosto 2007, i contribuenti consegnavano all’autorità fiscale la dichiarazione fiscale per i periodi 2004 e 2005, indicando di aver conseguito i seguenti redditi

dell’attività lucrativa:

· nel 2004:

o attività dipendente marito fr. 35’478.– o attività dipendente moglie fr. 26’084.– o attività indipendente marito fr. 73’155.–

In relazione all’attività indipendente del marito, dalla distinta delle entrate e delle uscite allegata risultava che le entrate ammontavano a fr. 159'195.50, i costi a fr. 86'040.80.

· nel 2005:

o attività dipendente marito fr. 38'225.– o attività dipendente moglie fr. 29'953.– o attività indipendente marito fr. 85'826.–

In relazione a quest’ultima, le entrate erano state di fr. 168'734.70 e i costi di fr. 82'908.45.

D. L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente i reclami dei contribuenti, con decisioni del 5 settembre 2007. Questi erano i principali elementi imponibili risultanti dalle due decisioni:

2004 · 2005 attività dipendente marito · 35’478 · 38’225 attività dipendente moglie · 26’084 · 29’953 attività indipendente marito · 93’000 · 105’000 imponibile IC · 107’500 · 119’400 imponibile IFD · 123’200 · 135’700

Mentre si era basato sui dati risultanti dai certificati di salario per quanto attiene al

reddito dell’attività dipendente dei coniugi, l’Ufficio di tassazione aveva per contro rivalutato il reddito aziendale del marito, rispetto a quanto dichiarato.

Nella motivazione delle decisioni, spiegava di aver rettificato le “posizioni relative ai versamenti AVS dovuti su anni non tassati (2001/2002), sulle spese ammortamento

auto che si sovrappongono alle quote leasing ed alla eccessiva importanza dell’affitto dei locali aziendali”.

E. Con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano genericamente le tassazioni per i periodi fiscali 2004 e 2005, ribadendo quanto già affermato nei reclami, cioè che i redditi si sono ridotti e che le spese professionali sono state molto elevate.

Il 7 luglio 2009, la Camera di diritto tributario ha trasmesso gli atti all’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni, perché procedesse ad una verifica in merito all’attività lucrativa indipendente di RI 1.

Il

rapporto dell’Ispettorato fiscale è pervenuto alla Camera il 14 luglio 2010 ed è stato notificato ai ricorrenti per osservazioni, con l’avvertimento che, sulla base

delle risultanze dello stesso, sarebbe stata intrapresa una modifica delle tassazioni a loro sfavore.

Diritto

1. Per

gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

2. 2.1.

In seguito al ricorso, estremamente generico, interposto dai contribuenti contro le decisioni su reclamo relative alle tassazioni dei periodi fiscali 2004 e 2005, la Camera di diritto tributario ha invitato l’Ispettorato fiscale a procedere ad una verifica dell’attività lucrativa indipendente esercitata da RI 1.

2.2.

Il rapporto dell’Ispettorato fiscale ha permesso dapprima di verificare l’esistenza, fra i costi indicati nella distinta delle entrate e delle uscite, di diverse spese non ammesse.

A tale riguardo, si ricorda che dal reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sono deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26 LT e 27 LIFD).

· Nella fattispecie, anzitutto, fra i costi del periodo fiscale 2004 figurano delle fatture emesse da RI 1, moglie di __________, per prestazioni di consulenza. Come fa notare l’Ispettorato, ella non ha

tuttavia dichiarato alcun reddito di un’attività lucrativa indipendente nel periodo in questione. È perciò evidente che i relativi costi non possono essere ammessi.

· Altro costo che ha sollevato problemi è quello relativo alla locazione degli spazi in cui il contribuente prepara i propri corsi. Dalla distinta emerge infatti un’uscita di fr. 14'400.– all’anno. L’attività in questione è svolta tuttavia all’interno dell’appartamento abitato dal contribuente e dalla sua famiglia, per il quale il valore locativo è stato stabilito in fr. 7'000.– all’anno. L’autorità fiscale rileva che il costo inserito nella distinta allegata alla dichiarazione (14'400.–) non è stato dichiarato come reddito imponibile; dall’altra parte, se si considera che si tratta di valutare l’uso di un locale dell’appartamento, un importo di 200 franchi al mese appare adeguato. Come proposto dall’Ispettorato, si giustifica pertanto di riprendere la

differenza fra il costo indicato dai ricorrenti (fr. 14'400.–) e la valutazione dell’uso di un locale (fr. 2'400.–) quale costo non ammesso.

·

Un’ulteriore piccola correzione concerne la registrazione della spesa per l’acquisto di materiale vario: mentre la fattura

ammonta a fr. 101.50, la spesa è contabilizzata a fr. 1'001.50.

· Fra i costi registrati si riscontrano anche dei premi per l’assicurazione sulla vita, che sono chiaramente di carattere privato. Essi ammontano a fr. 2'401.– nel 2004 ed a fr. 1'903.– nel 2005.

· Anche i costi per il *leasing* di un’automobile sono stati inseriti nella distinta delle spese commerciali (fr. 4'406.– nel 2004 e fr. 6'525.– nel 2005). A tale proposito, il rapporto di verifica rileva che, fra i costi di viaggio già registrati si riscontra anche quello per l’acquisto dell’abbonamento generale FFS (fr. 4'600.– all’anno). Il contribuente avrebbe ammesso di spostarsi per le sue lezioni esclusivamente con i mezzi pubblici. Ne consegue che il costo del *leasing* è tutto di carattere privato e come tale deve essere ripreso.

·

L’Ispettorato ha poi preso in considerazione le spese telefoniche registrate (fr. 4'208.– nel 2004 e fr. 6'138.– nel 2005). Gli importi

in questione si riferiscono a un’utenza mobile ed una fissa, oltre che a spese per l’allacciamento ad internet. Il rapporto sottolinea che “il telefono fisso ufficio è anche l’unico a disposizione della famiglia __________ a __________”. In simili circostanze, la proposta dell’Ispettorato, di riprendere quale quota privata un terzo dell’importo stesso (cioè fr. 1'402.– nel 2004 e fr. 2'046.– nel 2005) appare ancora generosa.

· Alla voce “spese bancarie” (fr. 464.– nel 2004 e fr. 627.– nel 2005), poi, il contribuente ha registrato le tasse annuali delle carte di credito e gli interessi passivi sulle carte di credito. Trattandosi con ogni evidenza di costi privati, l’Ispettorato li ha ripresi integralmente.

· Altri costi a dir poco discutibili sono quelli per l’ammortamento delle macchine d’ufficio (fr. 5'000.– nel 2004 e fr. 4'500.– nel 2005) e dell’automobile (fr. 3'500.– ogni anno). Secondo l’Ispettorato, non si tratta di costi giustificati, per diverse ragioni: anzitutto, risulta che gli acquisti di strumenti di lavoro sono stati tutti registrati nell’anno dell’acquisto; poi, non risulta da nessuna parte l’eventuale valore di partenza dei beni ammortizzati; infine, con particolare riferimento all’automobile, si è già ricordato che la stessa è in *leasing*. Anche a tale riguardo, la proposta di riprendere l’intera voce ammortamento è ineccepibile.

· Infine, il contribuente ha registrato quali costi le spese di manutenzione dell’automobile (fr. 1'360.– nel 2004 e fr.

1'375.– nel 2005). Come le quote del *leasing*, anche le spese di manutenzione devono essere riprese, trattandosi di costi privati.

2.3.

Il

rapporto dell’Ispettorato fiscale segnala inoltre che a partire dall’esercizio 2004 il contribuente è passato da una gestione contabile in partita doppia ad una semplice

distinta delle entrate e delle uscite. Da quel momento, non ha presentato alcun dettaglio dei debiti, dei crediti e dei sospesi. Neppure nel corso della verifica è stato in grado di ricostruire il dettaglio dei debiti e dei crediti alla fine del 2004 e del 2005, come pure la composizione dei transitori.

Per

questa ragione, l’Ispettorato fiscale ha proposto di procedere allo scioglimento dei debitori, dei creditori e dei transitori attivi e passivi nell’anno 2004.

Tale soluzione è praticamente imposta dai ricorrenti, dal momento che essi hanno

riconosciuto di non essere in grado di ricostruire l’evoluzione delle voci di bilancio in questione, dopo il 31 dicembre 2003.

3. 3.1.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reddito dell’attività lucrativa indipendente di RI 1 deve così essere ricostruito:

2004 · 2005 reddito attività indipendente dichiarato · 73’155 · 85’826 rinuncia a contabilità commerciale scioglimento debitori · -25’314 transitori attivi · -263 creditori · 6’789 transitori passivi · 27’488 costi non ammessi fatture __________ · 12’048 locazione eccessiva · 12’000 · 12’000 errata registrazione · 900 premi assicurazione privata · 2’401 · 1’903 costi leasing auto · 4’406 · 6’525 costi telefonici privati · 1’402 · 2’046 spese bancarie private · 464 · 627 ammortamenti non ammessi · 8’500 · 8’000 spese manutenzione auto · 1’360 · 1’375 reddito attività indipendente accertato · 125’336 · 118’302

3.2.

Per quanto concerne l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame

del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

L’art.

230 LT precisa poi che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle

proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il ricorrente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (cpv. 2).

Anche per

l’imposta federale diretta, secondo l’art. 229 cpv. 1 LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Con scritto del 14 luglio 2010, la Camera di diritto tributario ha trasmesso agli insorgenti il rapporto dell’Ispettorato fiscale, prospettandogli la modifica della decisione impugnata a loro svantaggio. Nel termine attribuitogli per presentare osservazioni non è pervenuta alcuna presa di posizione.

3.3.

Si rileva infine che la questione del tentativo di sottrazione d’imposta, sollevata nel rapporto di verifica in relazione alla registrazione fra i costi aziendali delle prestazioni professionali della moglie del contribuente, non deve essere risolta in questa sede.

La

relativa competenza è infatti dell’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni (cfr. art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre

1994 [RL 10.2.1.1.1]).

4. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Le decisioni su reclamo del 5 settembre 2007 sono riformate nel senso che il reddito dell’attività

lucrativa indipendente di __________ è elevato a fr. 125'336.– per il periodo fiscale 2004 ed a fr. 118'302.– per il periodo fiscale 2005.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: