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80.2004.26 • CATI TI 80.2004.26 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Fine Dismissed Due to Untimely Objection

Numero d'incarto 80.2004.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a fine imposed following the failure to submit a tax return by the deadline, arguing they had passed the document to a social support office for forwarding, but the court dismissed the appeal because the taxpayer's objection to the initial fine was filed seven months after receiving the notice, significantly exceeding the non-extendable thirty-day deadline for appeals established by law, a fact confirmed by evidence showing the tax return was only submitted after the fine notice was issued.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 198 cpv. 5 e 206 LT; Taxpayer Appeal of Fine Dismissed Due to Untimely Objection: - che in considerazione dell'indigenza manifesta del ricorrente, questa Camera astrae dal prelevare spese e tassa di giustizia.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione fiscale tardiva multa al contribuente disposizioni fiscali preclusione per tardività proroga tardiva del termine inosservanza del termine legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 198 cpv. 5 e 206 LT

The appeal was rejected because the claim was considered manifestly late based on the combined provisions regarding the appeal deadline.

art. 231 LT

Cited for the decision regarding costs (waiving justice fees and expenses).

art. 230 cpv. 3 LT

Cited to establish that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.2004.26 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2004

in materia di: tassa di diffida

presentato da: · __________ _RICO1 __________ __________ ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il 15 maggio 2003 l'Ufficio di tassazione diffidava il contribuente a presentare la dichiarazione d'imposta 2003A, prelevando nel contempo una tassa di cancelleria di fr. 30.-;

- che l'8 gennaio 2004 con scritto in lingua tedesca il contribuente contestava il prelevamento della tassa di diffida, argomentando d'aver trasmesso indilatamente all'Ufficio del sostegno sociale, perché procedesse negli incombenti;

- che con decisione del 30 gennaio 2004 l'Ufficio di tassazione dichiarava tardivo il reclamo del contribuente;

- che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente di annullare la tassa di diffida, ribadendo d'aver trasmesso la dichiarazione d'imposta all'Ufficio del sostegno sociale due giorni dopo averla ricevuta;

- che con osservazioni del 4 marzo 2004 l'Ufficio di tassazione ribadisce che il reclamo è stato spedito dopo ben sette mesi dal ricevimento della decisione;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che dall'esame dell'incarto risulta che il contribuente ha trasmesso all'Ufficio del sostegno sociale la dichiarazione d'imposta 2003A solo dopo aver ricevuto la tassa di diffida, come risulta dal timbro apposto sul formulario, che reca la data del 16 maggio 2003;

- che così stando le cose il reclamo risulta palesemente tardivo, essendo stato presentato ben sette mesi dopo aver ricevuto la diffida e la relativa tassa, quindi ben oltre il termine, non prorogabile, di trenta giorni stabilito dai combinati disposti dell'art. 198 cpv. 5 e 206 LT;

- che pertanto è a giusta ragione che l'Ufficio di tassazione ha dichiarato tardivo il reclamo;

- che in considerazione dell'indigenza manifesta del ricorrente, questa Camera astrae dal prelevare spese e tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art.

231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

terzi implicati

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: