Taxpayer's Loss of Procedural Capacity During Bankruptcy Proceedings Affecting Tax Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing the death of an individual and the subsequent tax audits that revealed tax evasion for the years 1992-2001 and 2002, resulting in assessments for withholding tax recovery, late payment interest, and tax fines, the taxpayer filed appeals against these decisions while concurrently being under a creditor's settlement moratorium that was later converted into summary bankruptcy proceedings because creditors did not advance the necessary funds for an ordinary bankruptcy procedure. The court determined that, under these circumstances, the appellant lost the procedural capacity to pursue the appeals, and therefore, in accordance with the relevant execution law, suspended the examination of the two appeals pending a decision from the bankruptcy office regarding whether to continue prosecuting the tax appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 207 LEF; Taxpayer's Loss of Procedural Capacity During Bankruptcy Proceedings Affecting Tax Appeal: The court determined that, under these circumstances, the appellant lost the procedural capacity to pursue the appeals, and therefore, in accordance with the relevant execution law, suspended the examination of the two appeals pending a decision from the bankruptcy office regarding whether to continue prosecuting the tax appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was used as the basis for suspending the examination of the two appeals due to the opening of bankruptcy proceedings.
This order dictates that court fees and procedural costs will follow the outcome of the case (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 80.2003.35 80.2003.55 · Lugano 11 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2003 risp. del 28 aprile 2003
in materia di: recupero d'imposta alla fonte per gli anni 1992/2001 e di sottrazione d'imposta
presentato da: · _RICO0 __________
ritenuto
- che, a seguito del decesso del presidente del __________ __________ __________ (__________), avvenuto in data 5 marzo 2002, sulla scorta della documentazione alla quale ha avuto accesso nel quadro del procedimento penale avviato dal Ministero Pubblico, l'Ufficio imposte alla fonte procedeva, per il tramite del proprio Ispettorato, alla revisione integrale dei periodi dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2001, stabilendo le imposte alla fonte e i relativi interessi di ritardo in fr. 2'335'104.- (riprese tecniche incluse) risp. in fr. 360'268.- (cfr. decisione su reclamo del 12 febbraio 2003);
- che sempre in data 12 febbraio 2003 (confermata con decisione su reclamo del 27 marzo 2003) l'Ufficio intimava inoltre al __________ __________ __________ anche la multa tributaria, che veniva stabilita in fr. 1'812'426.--, pari a una volta l'imposta sottratta;
- che il 9 e 10 ottobre 2002 veniva pure effettuata la revisione riguardante il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 aprile 2002, che portava a stabilire l'imposta dovuta in fr. 163'993.15 (cfr. rapporto di revisione del 25 ottobre 2002);
- che il Pretore del Distretto di __________, Sezione 5, con decisione 8 maggio 2002, concedeva al __________ __________ __________ una moratoria concordataria di sei mesi;
- che il 29 maggio 2002 l'UIF notificava al Commissario del concordato un credito fiscale provvisorio di complessivi fr. 4'766'546.80;
- che il 5 novembre 2002 il Pretore del Distretto di __________ concedeva una proroga di sei mesi alla moratoria concordataria;
- che da parte sua, il 24 gennaio 2003, il commissario del concordato informava l'UIF che il credito complessivo (recupero d’ imposta e multe) nei confronti del __________ era contestato nella misura del 50%;
- che il 14 febbraio 2003 la Divisione delle contribuzioni contestava al commissario del concordato il mancato riconoscimento del 50% dei crediti insinuati con istanza del 29 maggio 2002, rettificando nel contempo l'importo del credito fiscale conformemente alle decisioni su reclamo in materia di recupero d’imposta e di sottrazione d'imposta;
- che il 20 febbraio 2003 il commissario del concordato comunicava all'UIF di aver trasmesso la relazione finale alla Pretura di __________ e di non aver alcuna possibilità di modificare la decisione di contestazione effettuata dal __________ per circa il 50%;
- che l'11 marzo 2003 risp. il 28 aprile 2003 il __________ __________ __________ presentava ricorso contro le decisioni su reclamo in materia di ricupero d'imposta del 12 febbraio 2003 e di multa tributaria del 27 febbraio 2003;
- che il 14 maggio 2003, dopo la presentazione dei due ricorsi, la Pretura di __________ decretava l'apertura del fallimento con procedura sommaria;
- che, come accertato dal giudice, nessun creditore ha anticipato, nel temine impartito, le spese per la continuazione del fallimento con procedura ordinaria;
- che in simili condizioni il ricorrente __________ __________ __________ ha perso la legittimazione processuale;
- che pertanto questo giudice, conformemente all'art. 207 LEF, non può far altro che sospendere l'esame dei due ricorsi, nell'attesa che l'Ufficio fallimenti, espletati gli atti procedurali che gli competono, comunichi a questa Camera le proprie decisioni, segnatamente se intende mantenere o meno i due ricorsi;
per questi motivi,
decreta
1. Le procedure ricorsuali di cui agli incarti __________.__________.__________ e n. __________.__________.__________ sono sospese.
2. L'Ufficio fallimenti di __________ è invitato a comunicare a questa Camera le decisioni di sua competenza circa il mantenimento dei ricorsi.
3. Tassa di giustizia e spese processuali seguiranno la soccombenza.
4. Intimazione alle parti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: