Taxpayers v. Taxation Office (Fine Reduction Appeal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed a disciplinary fine of 1,200 for failing to submit their 2001-2002 income and fortune tax declarations, arguing the amount was excessive and requesting a reduction to 120. Following the administrative rejection of their initial complaint, the Taxation Office, upon re-examining the calculation during the appeal process, proposed reducing the fine to 150, a proposal the taxpayers accepted. The Court partially upheld the appeal, reforming the decision to reduce the fine to 150 as proposed by the Taxation Office, finding this correction eliminated the error in the original penalty assessment and complied with applicable law, and consequently dismissed court fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayers v. Taxation Office (Fine Reduction Appeal): Following the administrative rejection of their initial complaint, the Taxation Office, upon re-examining the calculation during the appeal process, proposed reducing the fine to 150, a proposal the taxpayers accepted. The Court partially upheld the appeal, reforming the decision to reduce the fine to 150 as proposed by the Taxation Office, finding this correction eliminated the error in the original penalty assessment and complied with applicable law, and consequently dismissed court fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for the Single Judge deciding the case without a full panel.
Cited in order 4 to establish the final nature of the judgment regarding IC (income tax).
Cited in order 4 to specify the deadline and authority for appeal regarding IFD (wealth tax).
Testo completo
Incarto n. 80.2003.30 · Lugano 10 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ e __________ __________ una multa disciplinare di fr. 1'200.- per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002;
- che il reclamo presentato dai coniugi __________ veniva respinto con decisione del 18 febbraio 2003;
- che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano l'importo della multa, chiedendone la riduzione a un massimo di fr. 120.-;
- che con osservazioni del 4 marzo 2003 l'Ufficio di tassazione propone, dopo riesame del calcolo, di ridurre la multa a fr. 150.-;
- che con lettera del 20 marzo 2003 i ricorrenti dichiarano di aderire alla proposta di ridurre la multa formulata dall'Ufficio di tassazione, rilevando come l'autorità fiscale avrebbe già potuto accorgersi dell'errore in sede di decisione su reclamo;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che questo giudice non ha motivi per non far propria la proposta di rettificare l'importo della multa disciplinare formulata dall'Ufficio di tassazione e alla quale hanno aderito anche i ricorrenti, poiché tale proposta elimina l'errore di valutazione contenuto nella decisione di multa disciplinare e appare nel contempo conforme alla normativa applicabile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo del 18 febbraio 2003 è riformata nel senso che la multa disciplinare inflitta ai ricorrenti con decisione del 12 dicembre 2002 è ridotta a fr. 150.-.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: