Taxpayer Withdrawal of Appeal Regarding Elevator Maintenance Expense Deduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed the refusal by the tax authority to allow the deduction of the average annual maintenance expenses for a newly installed private elevator, which was necessary due to a severe respiratory condition, arguing it was a maintenance cost rather than a non-deductible improvement cost. The administrative division initially rejected the appeal, classifying the elevator as an improvement, but the appellate court ultimately struck the appeal from the record after the taxpayer voluntarily withdrew it, despite not agreeing with the rationale for the partial denial of the claim, resulting in no assessment of costs or fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 146 LIFD, Art. 73 LAID, art. 231 LT; Taxpayer Withdrawal of Appeal Regarding Elevator Maintenance Expense Deduction: The administrative division initially rejected the appeal, classifying the elevator as an improvement, but the appellate court ultimately struck the appeal from the record after the taxpayer voluntarily withdrew it, despite not agreeing with the rationale for the partial denial of the claim, resulting in no assessment of costs or fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section preceding the dispositive, indicating the legal basis for the costs view, even though the final order states no costs are levied.
Cited in the section preceding the dispositive, indicating the legal basis for the costs view, even though the final order states no costs are levied.
Cited as the procedural basis governing the possibility of an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Cited as the procedural basis governing the possibility of an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Testo completo
Incarto n. 80.2003.187 · Lugano 19 maggio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi,Mauro Mini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da: · __________ rappr. da: __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d’imposta __________ i coniugi __________ e __________ chiedevano la deduzione di un importo di fr. 59'027.- di media annua per spese di manutenzione immobiliari, comprensive di un importo di circa centomila franchi relativo all'installazione di un ascensore nel loro immobile di via __________ a __________.
Nella notifica di tassazione del 14 ottobre 2002 l’UT di __________ stralciava dalla deduzione per spese di manutenzione le spese per l’installazione dell’ascensore e la riduceva così da fr. 59'027.- di media annua a fr. 8'363.-.
1.2.
Con tempestivo reclamo del 23 ottobre 2002 i contribuenti, assistiti da __________, chiedevano il riesame della deduzione relativa alle spese di manutenzione dell’immobile di __________, argomentando che l’installazione dell’ascensore è dovuta alla grave forma di asma bronchiale di cui soffre Irma __________.
1.3.
Con decisione del 17 novembre 2003 l’UT di __________ respingeva il reclamo, ritenendo che i lavori per l’installazione dell’ascensore siano da considerare delle migliorie.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti da __________, chiedono nuovamente la deduzione delle spese per l’installazione dell’ascensore. Spiegano che l’ascensore è addossato alla parete esterna dello stabile, che è inscatolato per motivi di sicurezza e che non ha fermate intermedie, ma sfocia direttamente nell’appartamento da loro abitato, senza servire gli altri appartamenti.
2.2.
Il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso, poiché si tratterebbe chiaramente di una nuova infrastruttura che rientra giuridicamente nei costi di miglioria e non in quelli di manutenzione e non è nemmeno deducibile come spesa di malattia o infortunio.
2.3.
In occasione dell’udienza del 27 aprile 2004, sentite le parti, il giudice ha invitato il ricorrente a comunicare se intendeva mantenere il proprio ricorso.
Con scritto del 7 maggio 2004 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso, pur non condividendo le argomentazioni a favore del non accoglimento seppur parziale del ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere stralciato dai ruoli senza prelevare né spese né tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).
terzi implicati · 1. _PINT1 2. _PINT2
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: