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80.2003.172 • CATI TI 80.2003.172 Generato dall'IA

Tax Authority Ex Officio Assessment Overturned Due to Erroneous Income Assumption

Numero d'incarto 80.2003.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The tax authority ex officio assessed income on a taxpayer, despite the taxpayer failing to submit tax returns and documentation after being warned, relying on an assumed work income in addition to an disability pension, leading the tax office to reject the taxpayer's subsequent appeal as inadmissible. The appellate court, however, found that the ex officio assessment was manifestly inaccurate because existing case files and insurance rulings confirmed the taxpayer had ceased all gainful employment and was in receipt of a full disability pension since a date prior to the tax period, requiring the court to uphold the appeal, annul the appeal decision, and remand the case to the tax office for re-evaluation based on pension income and consideration of a previously filed request for interim taxation.

Regesto Legislator

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Art. 204 cpv. 2 LT, Art. 206 cpv. 3 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Tax Authority Ex Officio Assessment Overturned Due to Erroneous Income Assumption: The appellate court, however, found that the ex officio assessment was manifestly inaccurate because existing case files and insurance rulings confirmed the taxpayer had ceased all gainful employment and was in receipt of a full disability pension since a date prior to the tax period, requiring the court to uphold the appeal, annul the appeal decision, and remand the case to the tax office for re-evaluation based on pension income and consideration of a previously filed request for interim taxation.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito autorità fiscale occupazione provvisoria dichiarazione fiscale tardiva appropriazione indebita di trattenute salariali graduazione dell'invalidità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited to justify the Chamber's composition (single judge) in the final orders' context.

Art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 to establish the finality of the decision regarding direct tax (IC).

Art. 146 LIFD

Cited in order 4 to define the appeal route to the Federal Tribunal for indirect tax (IFD).

art. 144 LIFD

Cited when considering the costs, though no costs were levied in order 2.

art. 231 LT

Cited when considering the costs, though no costs were levied in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.172 · Lugano 4 dicembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2003

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da: · __________ , __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

L’Ufficio di tassazione esponeva d’ufficio a __________ __________, oltre all'importo della rendita AI valutato in fr. 12'000.- di media annua, un reddito del lavoro di fr. 45'000.-, concedendole le deduzioni di legge per spese professionali, poiché la contribuente, nonostante un richiamo, la diffida per lettera raccomandata del 14 novembre 2002 e la multa disciplinare inflittale il 12 dicembre 2002, non aveva dato seguito all’invito di presentare la dichiarazione fiscale e la relativa documentazione (cfr. notifica della tassazione del 10 febbraio 2003).

1.2.

La contribuente presentava reclamo in tempo utile, spiegando tra l'altro di essere stata posta al beneficio di una rendita intera AI per invalidità totale.

Dopo aver assegnato alla contribuente un termine fino al 28 febbraio 2003, poi prorogato fino al 30 aprile 2003, per motivare il ricorso, esporre i fatti su cui si fonda e produrre i mezzi di prova e dopo aver ricevuto una lettera con cui la contribuente comunicava di non essere in grado di presentare per motivi di salute i dati reali per la tassazione 2003A come per le precedenti, l'Ufficio di tassazione con decisione del 20 ottobre 2003 dichiarava irricevibile il reclamo.

2. Con il presente, tempestivo ricorso la contribuente espone la sua situazione personale e valetudinaria, ribadendo di non aver più ripreso il lavoro dalla fine di novembre del 1997 e di essere unicamente al beneficio di una rendita d'invalidità.

3. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

4. Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Secondo gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD , il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

5. Orbene, se è vero che la contribuente non ha presentato all'Autorità di tassazione la richiesta collaborazione, ciò non impedisce tuttavia a questa Camera di considerare manifestamente inesatta la tassazione IC/IFD 2001-2002 notificata alla contribuente il 10 febbraio 2003 e la successiva decisione su reclamo del

20 ottobre 2003.

Certo, già nel periodo fiscale precedente la contribuente non aveva collaborato con il fisco. Per questo, anche in quel periodo, la contribuente era stata tassata d'ufficio. A sua volta, il ricorso presentato contro la decisione su reclamo era stato dichiarato da questa Camera irricevibile in quanto tardivo a seguito del mancato ritiro nel termine di giacenza dell'invio raccomandato della decisione su reclamo, con la conseguenza che la CDT si era vista obbligata ad astenersi dal prendere posizione nel merito delle censure (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 2 luglio 2002). Ciò nonostante l'Autorità di tassazione non poteva e non può ignorare la documentazione contenuta nell'incarto fiscale, segnatamente il tenore del reclamo del 15 novembre 2000, presentato in rappresentanza della contribuente dall'avv. __________ e la

sentenza del 23 agosto 2000 del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Già nel precedente periodo infatti l'avv. __________ segnalava che la contribuente aveva completamente cessato l'attività lucrativa, che era stata posta al beneficio di una rendita intera d'invalidità in quanto invalida totale dal 1° luglio 1998 e che pertanto si poneva la questione della tassazione intermedia per cessazione dell'attività (cfr. *petitum* principale n. 1 del reclamo). Anche il Tribunale cantonale delle assicurazioni nella citata sentenza dà indicazioni abbastanza precise sulle indennità assicurative e sulle rendite percepite dalla contribuente, essendo stato chiamato ad esprimersi proprio in merito alla compensazione effettuata dall'Ufficio AI di prestazioni assicurative scadute con pretese di restituzione vantate dall'assicuratore LAInf.

È quindi chiaro, in simili condizioni che una tassazione, come quella litigiosa in questa sede, che continui ancora nel periodo fiscale 2001-2002 a esporre alla ricorrente un reddito del lavoro, sia manifestamente insostenibile. Ma v'è di più: l'Ufficio di tassazione non può ignorare l'avvenuta completa cessazione dell'attività lavorativa in epoca precedente, non appena si consideri che la rendita intera AI decorre sin dal 1° luglio 1998 e che tale circostanza aveva già formato oggetto di specifica domanda di tassazione intermedia il 15 novembre 2000.

In questo contesto l'Ufficio di tassazione dovrà chiedere alla contribuente, che viene sin d'ora sollecitata a collaborare o a farsi assistere, di provare gli importi delle rendite percepite o a farsi autorizzare a chiedere le necessarie informazioni all'Ufficio AI risp. all'assicuratore LAInf.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, annullata in ordine la decisione su reclamo del 20 ottobre 2003, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione:

- perché si pronunci nuovamente sul reclamo della contribuente contro la tassazione IC/IFD 2001-2002;

- perché si pronunci sulla domanda di tassazione intermedia formulata il 10 novembre 2000.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: