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80.2003.171 • CATI TI 80.2003.171 Generato dall'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance

Numero d'incarto 80.2003.171
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The taxpayer appealed a disciplinary fine imposed for failing to submit a transitional tax declaration by the extended deadline, but the appeal was written in German when the official language of the Cantonal Tax Authority was Italian. The court reasoned that while constitutional provisions protect linguistic freedom, interaction with cantonal authorities is generally restricted to the official language of that canton, and although the court provided an opportunity to translate the appeal, the failure to do so resulted in the appeal being declared inadmissible as it did not meet the formal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 18 Cost, Art. 70 cpv. 1 Cost, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance: The court reasoned that while constitutional provisions protect linguistic freedom, interaction with cantonal authorities is generally restricted to the official language of that canton, and although the court provided an opportunity to translate the appeal, the failure to do so resulted in the appeal being declared inadmissible as it did not meet the formal requirements.

Parole chiave

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multa al contribuente autorità fiscale libertà di lingua disposizioni fiscali rispetto dei requisiti formali lingua ufficiale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the final order to confirm that the judgment is final for the IC (Imposta Cantonale).

art. 146 LIFD

Cited in the final order regarding the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal for the IFD (Imposta Federale Diretta).

art. 144 LIFD

Cited when considering the costs related to the final orders (visti per le spese).

art. 231 LT

Cited when considering the costs related to the final orders (visti per le spese).

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.171 · Lugano 19 dicembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2003

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione d'imposta transitoria 2003 A entro il termine prorogato del 30 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione di Locarno la richiamava (17 luglio 2003), quindi la diffidava (14 agosto 2003) ed infine, con decisione dell'11 settembre 2003, le infliggeva una multa disciplinare di fr. 125;

- che __________ __________ impugnava la decisione relativa alla multa con reclamo del 29 settembre 2003, redatto in tedesco;

- che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione dell'11 novembre 2003;

- che, con tempestivo ricorso in lingua tedesca alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l'annullamento della multa disciplinare;

- che in data 25 novembre 2003 questa Camera le ha attribuito un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso, avvertendola che in caso contrario lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che la traduzione richiesta non è pervenuta;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed. 1999);

- che, nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;

- che, secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non scritte della Costituzione federale;

- che, nei rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. *a* CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- che tali principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli articoli

18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);

- che in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- che, sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;

- che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- che, come detto, la ricorrente ha redatto il proprio atto ricorsuale in lingua tedesca e questa Camera le si è pertanto rivolta, attirando la sua attenzione sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton Ticino;

- che la Camera non si è quindi limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio alla ricorrente, attribuendole contestualmente un termine per la traduzione, evitando in tal modo di incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- che, in simili circostanze, il ricorso può semplicemente essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

terzi implicati · Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: