Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to Use Official Language
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a disciplinary fine imposed for failing to submit an inheritance and undivided ownership questionnaire by the extended deadline, but the appeal was filed in German despite the official language of the reviewing court in that canton being Italian. The court reasoned that although constitutional provisions protect linguistic freedom, interactions with authorities are limited by the official language requirement of the territory; since the appellant had been formally notified and given an extension to provide an Italian translation but failed to do so, the appeal was declared inadmissible as it did not meet the formal requirements for reception.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 Cost, Art. 70 cpv. 1 Cost, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to Use Official Language: The court reasoned that although constitutional provisions protect linguistic freedom, interactions with authorities are limited by the official language requirement of the territory; since the appellant had been formally notified and given an extension to provide an Italian translation but failed to do so, the appeal was declared inadmissible as it did not meet the formal requirements for reception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to confirm that the decision is final for the IC (Imposta Comunale).
Cited in the dispositive to specify the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal for the IFD (Imposta Federale Diretta).
Although mentioned in the reasoning as the basis for the single judge composition, it is not explicitly cited in the numbered orders (the dispositive) for the ruling itself, thus it is excluded based on the rules.
Testo completo
Incarto n. 80.2003.170 · Lugano 19 dicembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, non avendo __________ e __________ __________ inoltrato il questionario per le comunioni ereditarie e le indivisioni per il periodo 2003 A entro il termine prorogato del 30 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione di Locarno li richiamava (17 luglio 2003), quindi li diffidava (14 agosto 2003) ed infine, con decisione dell'11 settembre 2003, infliggeva loro una multa disciplinare di fr. 50;
- che __________ __________ impugnava la decisione relativa alla multa con reclamo del 29 settembre 2003, redatto in tedesco;
- che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione dell'11 novembre 2003;
- che, con tempestivo ricorso in lingua tedesca alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l'annullamento della multa disciplinare;
- che in data 25 novembre 2003 questa Camera le ha attribuito un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso, avvertendola che in caso contrario lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che la traduzione richiesta non è pervenuta;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed. 1999);
- che, nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;
- che, secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
- che, nei rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. *a* CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- che tali principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli articoli
18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);
- che in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- che, sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
- che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- che, come detto, la ricorrente ha redatto il proprio atto ricorsuale in lingua tedesca e questa Camera le si è pertanto rivolta, attirando la sua attenzione sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton Ticino;
- che la Camera non si è quindi limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio alla ricorrente, attribuendole contestualmente un termine per la traduzione, evitando in tal modo di incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- che, in simili circostanze, il ricorso può semplicemente essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
terzi implicati · Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: