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80.2003.164 • CATI TI 80.2003.164 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Valuation of Deferred Sale Proceeds

Numero d'incarto 80.2003.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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A taxpayer who sold a business on November 4, 2002, agreeing to receive the sale price of CHF 300,000 in monthly installments starting January 1, 2003, appealed an intermediate taxation assessment regarding the sale's taxable value. The appellant argued that the sale price should be calculated using the internationally recognized Net Present Value (NPV) method to account for the deferred payment over several years, which effectively reduces the present value of the consideration received, as tax law requires valuation at market value, and deferred payment reduces that value at the time of alienation. The court considered that the core issue was determining the actual value of the CHF 300,000 credit as of January 1, 2003, noting that while deferral of payment generally warrants a reduction from the nominal value, such a reduction is permissible only if the lower value exists at the moment of alienation, reflecting the actual gain realized by the seller.

Regesto Legislator

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Art. 57 LT, Art. 41 cpv. 2 LT; Taxpayer Appeal on Valuation of Deferred Sale Proceeds: Detto questo, occorre ricordare che, secondo l'art. 41 cpv. 2 LT, la sostanza è valutata al suo valore venale.

Parole chiave

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valore fiscale differimento dell'imposizione vendita a credito valore di corso tassazione intermedia utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.164 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi,Ivo Eusebio

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2003

in materia di: IC/IFD 2002 imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia

presentato da: · __________ _________ rappr. da: ______ _____________

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il

4 novembre 2002 __________ __________ la ditta individuale __________ __________ -__________, già __________ __________ e figlia in __________ __________ __________ __________ di __________ __________ e __________ __________ al prezzo di fr. 300'000.-, pagabile in rate mensili di fr. 4'000.- a decorrere dal 1° gennaio 2003

Il 16 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione di Lugano-campagna notificava a __________ __________ un'imposta annua in caso di tassazione intermedia secondo gli articoli 57 LT e 47 LIFD, stabilendo l'imponibile in fr. 271'500.-.

2. __________ da __________, la contribuente presentava reclamo chiedendo la deduzione dei valori contabili degli attivi mobiliari dal prezzo di cessione e la deeterminazione del valoe della cessione secondo il metodo cd. del valore attiale netto (VAN).

L'Ufficio di tassazione, con due distine decisioni su reclamo del 27 ottobre 2003, riduceva poi l'imponibile a fe. 216'534.-, concedendo la deduzione il valore contabile della sostanza ceduta e il contributo AVS del 9,5%, rilevando tuttavia che la problematica relativa al pagamemto pattuito tra le contraenti non permette di procedere a una correzione del valore di cessione.

3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita da __________ ripropone in questa sede la questione del valore della cessione, che a suo dire abdrebbe calcolato secondo il metodo del valore attuale netto, internazionalmente riconosciuto.

4. Il problema sollevato nel ricorso è semplicemente quello del valore della cessione in caso di pagamento a rate. In altre parole, se la ricorrente avesse ceduto il giorno dopo la vendita il suo credito di fr. 300'000.- incassabile in rate mensili di fr. 4'000.-su un arco di oltre sei anni, disponendo - anche se non interessa in questa sede - di sufficienti garanzie, quanto avrebbe ricvevuto.

In altre parole, il problema è in sostanza quello di conoscere il valore del credito al 1° gennaio 2003 (data da cui decorre il pagamento rateale) del credito di fr. 300'000.-.

Detto questo, occorre ricordare che, secondo l'art. 41 cpv. 2 LT, la sostanza è valutata al suo valore venale.

Va ricordato che fra gli elementi che diminuiscono il valore di una alienazione rientra il differimento del pagamento del prezzo: come l'anticipo del pagamento del prezzo comporta un incremento del valore della cessione, analogamente il suo differimento a un momento successivo dà luogo a una riduzione. Non ne va diversamente nel caso in cui il cedente viene pagato non in denaro contante, ma mediante crediti o titoli o altri valori. Una deroga al principio del valore nominale è tuttavia ammissibile solo quando il minor valore del mezzo di pagamento esiste già al momento dell'alienazione. Imponibile è infatti unicamente il guadagno effettivamente conseguito dal venditore. Non possono invece essere prese in considerazione diminuzioni di valore sorte in epoca successiva (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 229).

no

terzi implicati · 1. _PINT1 2. _PINT2

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: