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80.2003.161 • CATI TI 80.2003.161 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Against 1999/2000 Assessment Denied Due to Limitations on Loss Offsets

Numero d'incarto 80.2003.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a tax assessment for the 1999/2000 period, where the taxpayer sought to deduct substantial losses from prior real estate transactions, bankruptcy of associated legal entities, and general financial hardship due to illness. The court rejected the appeal, reasoning that losses from real estate transactions are governed by specific, limited rules within the real estate profit tax framework and cannot be generally offset against income, especially when the losses occurred in periods preceding the tax computation period under review. Furthermore, losses related to legal entities cannot be claimed by the individual taxpayer who was employed during the relevant tax years, and while personal circumstances are noted, they do not justify altering the established tax basis but might allow for a separate application for tax remission due to destitution.

Regesto Legislator

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Art. 123 LT, Art. 246 cpv. 1 LT, Art. 246 cpv. 2 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayer Appeal Against 1999/2000 Assessment Denied Due to Limitations on Loss Offsets: The court rejected the appeal, reasoning that losses from real estate transactions are governed by specific, limited rules within the real estate profit tax framework and cannot be generally offset against income, especially when the losses occurred in periods preceding the tax computation period under review. Furthermore, losses related to legal entities cannot be claimed by the individual taxpayer who was employed during the relevant tax years, and while personal circumstances are noted, they do not justify altering the established tax basis but might allow for a separate application for tax remission due to destitution.

Parole chiave

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tassazioni fiscali circostanze personali termini imposta sulle persone fisiche condono dell'imposta deduzione delle perdite Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 to establish the final nature of the judgment for IC.

art. 146 LIFD

Cited in order 4 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal for IFD.

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Testo completo

Incarto n. 80.2003.161 · Lugano 4 dicembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2003

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da:

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, nella dichiarazione fiscale 1999/2000, i coniugi __________ e __________ __________ dichiaravano di avere conseguito, nel periodo di computo redditi per complessivi fr. 128'236 in media annua, a fronte di perdite per fr. 150'000, mentre indicavano esclusivamente debiti per quanto concerne la sostanza imponibile;

- che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 17 settembre 2001, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 63'004 in media annua e la sostanza in fr. 0;

- che i contribuenti impugnavano la decisione in questione con reclamo del 18 settembre 2001, contestando la mancata considerazione delle perdite subite e dei debiti dichiarati, e affermavano di avere perso tutto in seguito a fallimento;

- che, nel corso di un'audizione tenutasi dinanzi all'Ufficio di tassazione il 2 settembre 2003, __________ __________ spiegava di avere intrapreso un'attività indipendente dopo il fallimento e si impegnava a documentare i relativi redditi entro il 30 ottobre, in modo tale da consentire all'autorità fiscale di valutare l'esistenza dei presupposti per una tassazione intermedia per mutamento di professione a partire dal 1999;

- che, nella stessa occasione, l'autorità spiegava che gli interessi passivi sui debiti per i quali esistevano attestati di carenza di beni non erano deducibili, essendosi la procedura esecutiva conclusa nel 1996, e che non era ammessa la deduzione delle perdite subite con il fallimento ed il concordato di due società anonime;

- che, con decisione del 13 ottobre 2003, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti e ribadiva quanto già spiegato in udienza;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente la tassazione dell'autorità fiscale, lamentando le ulteriori ripercussioni intervenute dal 2000 al 2003, e argomenta di essere invalido dal 2002 e di essere pure gravemente ammalato;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che il ricorrente chiede anzitutto la deduzione dal reddito di diverse perdite subite, in particolar modo con operazioni immobiliari compiute negli anni 1991/96 a __________;

- che va ricordato al ricorrente che i guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso sottostanno all'imposta sugli utili immobiliari (art. 123 LT), che è un'imposta speciale sul reddito, che colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata e che proprio perciò si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59);

- che va inoltre rammentato che, anche nell'ambito della stessa imposta speciale, la compensazione delle perdite e degli utili derivanti da diverse transazioni immobiliari è estremamente limitata e sottostà a condizioni rigorosissime (cfr. art. 134 cpv. 4 e 5 LT);

- che comunque, ad escludere la deduzione delle perdite in questione, basterebbe la circostanza che le stesse si riferiscono a periodi precedenti rispetto al periodo di computo su cui si fonda la tassazione impugnata;

- che le stesse conclusioni devono essere estese, a maggior ragione, alle altre perdite fatte valere dal ricorrente: il fallimento della __________ __________ e il concordato della __________ __________ concernono infatti due persone giuridiche che non si identificano evidentemente con la persona fisica del ricorrente, il quale esercitava nel periodo in discussione un'attività lucrativa dipendente;

- che per il resto il ricorrente adduce ulteriori crediti fatti valere da altri creditori, che si sarebbero manifestati in tempi recenti: evidentemente anche tali debiti non sono in grado di influenzare la situazione alla base della tassazione contestata, che si fonda sui redditi del biennio 1997/98;

- che la grave malattia da cui il ricorrente è affetto aggrava senz'altro la sua già precaria situazione personale, caratterizzata da difficoltà economiche indubbie, ma non è a sua volta atta a giustificare una modifica della tassazione;

- che la situazione descritta configura piuttosto le condizioni per l'applicazione dell'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;

- che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

- che il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: