LLC Fine for Failure to File in Canton of Limited Taxation Upheld Despite Intercantonal Filing Rule
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA limited liability company, subject to limited tax in one canton where it maintained a branch, was assessed a disciplinary fine for failing to submit its tax declaration after being duly warned, despite arguing that under the intercantonal tax harmonization law, it could fulfill its obligations solely by filing in its canton of main establishment. The court rejected the appeal, reasoning that while intercantonal law allows a taxpayer subject to limited taxation in multiple cantons to fulfill the filing obligation by submitting a copy of the declaration from the canton of establishment, it does not exempt the taxpayer from the fundamental obligation to file a declaration in every canton where it is subject to tax, thereby upholding the fine for non-compliance with the specific canton's demand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 LAID, Art. 2 cpv. 1 dell, Art. 39 cpv. 2 LAID, Art. 2 cpv. 2 dell, Art. 39 LAID, Art. 231 LT; LLC Fine for Failure to File in Canton of Limited Taxation Upheld Despite Intercantonal Filing Rule: The court rejected the appeal, reasoning that while intercantonal law allows a taxpayer subject to limited taxation in multiple cantons to fulfill the filing obligation by submitting a copy of the declaration from the canton of establishment, it does not exempt the taxpayer from the fundamental obligation to file a declaration in every canton where it is subject to tax, thereby upholding the fine for non-compliance with the specific canton's demand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in reference to the costs when the appeal was rejected.
This provision was cited to declare the judgment final.
Testo completo
Incarto n. 80.2003.154 · Lugano 4 dicembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi,Ivo Eusebio
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che la __________ -__________ __________ è una società a garanzia limitata con sede a __________ e succursale a __________ ed è come tale limitatamente assoggettata all'imposta nel Canton __________;
- che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2001 entro il termine attribuitole del 30 giugno 2002, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) la richiamava dapprima e quindi, con decisione del 19 agosto 2002, la diffidava a collaborare, avvertendola che in caso di inosservanza le avrebbe inflitto una multa disciplinare;
- che ____________________ __________ omentando che la società è assoggettata all'imposta nel Cantone di sede;
- che l'UTPG respingeva il reclamo con decisione del 5 settembre 2002, affermando che la ditta ha una frazione della sua impresa imponibile nel Canton Ticino;
- che, con decisione del 3 ottobre 2002, l'UTPG infliggeva alla società contribuente una multa disciplinare di fr. 150, per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale;
- che la società impugnava la sanzione, con reclamo del 12 ottobre 2002, contestando l'assoggettamento nel Canton Ticino, dove avrebbe unicamente un magazzino;
- che l'UTPG respingeva il reclamo, con decisione del 25 settembre 2003, argomentando che un contribuente è obbligato a inoltrare la dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è assoggettato limitatamente, pur potendo limitarsi ad adempiere l'obbligo mediante invio di una copia della dichiarazione presentata al Cantone di sede;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ -__________ __________ di __________ conferma di avere aperto una filiale a __________ il 1° maggio 2000, ma invoca l'art.
22 LAID, che consentirebbe di presentare la dichiarazione fiscale nel solo cantone di sede;
- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257 LT);
- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
Ø l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
Ø e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. __________, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi
sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 472);
- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che la ricorrente non nega di avere omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, ma invoca come detto una norma della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), che le consentirebbe di adempiere i suoi obblighi di collaborazione limitandosi a presentare la dichiarazione nel cantone di sede;
- che l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (__________) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni;
- che il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi __________ può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede, salvo il caso in cui il Cantone di domicilio e l’altro Cantone non abbiano lo stesso sistema di basi temporali d’imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.);
- che tale principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale relativo al coordinamento e alla semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei
rapporti intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. __________, in particolare par. 1.3.3.), è stato confermato
nell'ambito delle discussioni dinanzi al Consiglio nazionale, in particolar modo in seguito al ritiro di una proposta dell'onorevole __________, che mirava a modificare l’art. 39 cpv. 2 LAID nel senso di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più presto possibile agli altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal
contribuente (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre
circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte, par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844);
- che pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale;
- che la regola, prevista dall'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza citata, secondo cui il contribuente può adempiere il proprio obbligo di collaborazione nel cantone in cui è limitatamente imponibile mediante il semplice invio di una copia della dichiarazione presentata nel cantone di domicilio o sede, limita il diritto cantonale con riferimento all'adempimento dell'obbligo di dichiarazione, per il fatto che l'art. 39 LAID lascia aperta la questione delle modalità di dichiarazione (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2002, vol. I, tomo 1, art. 39 LAID, n. 26, p. 685);
- che infatti l'art. 39 cpv. 2 LAID si limita a stabilire che le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali e che, se risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione;
- che ne consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato all'imposta;
- che il ricorso è conseguentemente respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: