Taxpayers v. Tax Authority: Garden Maintenance Deduction Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed a tax authority's denial of deducting garden maintenance costs (specifically plant trimming) related to properties they rented to their children, despite reporting the rental income. During the appeal hearing, the parties agreed, with the judge's consent, to a settlement proposal to allow deduction for plant trimming expenses at a fifty percent rate. Consequently, the court partially accepted the appeal and remanded the matter to the tax office to issue a new decision reflecting this agreed-upon partial deduction for the relevant tax years, noting the decision was final for income tax purposes but subject to appeal for wealth tax.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayers v. Tax Authority: Garden Maintenance Deduction Settlement: During the appeal hearing, the parties agreed, with the judge's consent, to a settlement proposal to allow deduction for plant trimming expenses at a fifty percent rate. Consequently, the court partially accepted the appeal and remanded the matter to the tax office to issue a new decision reflecting this agreed-upon partial deduction for the relevant tax years, noting the decision was final for income tax purposes but subject to appeal for wealth tax.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis allowing the single Judge to decide the case without raising questions of principle.
Cited to establish that the decision is final for the IC (imposte cantonali).
Cited to specify the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal regarding the IFD (imposte federali dirette).
Testo completo
Incarto n. 80.2003.148 · Lugano 19 novembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da: · _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ dichiaravano tra i redditi della sostanza il canone di locazione versato loro dai figli __________ e __________, che vivono rispettivamente nelle abitazioni che sorgono risp. sui mapp. n. __________ e n. 1289 di __________ -__________, chiedendo la deduzione tra le spese di manutenzione anche di quelle relative ai giardini (taglio piante), che nella notifica di tassazione del 10 marzo 2003 veniva tuttavia negata dall'Ufficio di tassazione.
1.2.
I contribuenti presentavano reclamo in tempo utile e nemmeno in occasione dell'audizione del 12 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione prendeva in considerazione la richiesta di dedurre quali costi di manutenzione quelli relativi ai giardini. Il reclamo veniva pertanto respinto su questo punto con decisione del 13 ottobre 2003.
2. 2.1.
Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono davanti a questa Camera la richiesta di dedurre le spese di manutenzione dei giardini delle abitazioni date in locazione ai figli, sostenendo tra l'altro che l'affitto pagato da questi ultimi sono conformi ai valori della zona.
2.2.
All'udienza del 13 novembre 2002, dopo discussione e ulteriore esame della situazione di
fatti, le parti, con il consenso del giudice, convenivano di far rinascere la proposta di transazione già affacciata in sede di esame del reclamo, nel senso di concedere la deduzione per il taglio delle piante in ragione di metà.
2.3.
La presente causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione affinché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al consid. 2.2.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: